Mutuo intestato a persona diversa dell'aggiudicatorio

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  • Ultimo messaggio 12 settembre 2017
tequero pubblicato 08 settembre 2017

Salve, é possibile che l'eventuale aggiudicatario di un'asta ( mia moglie) e l'intestatario del mutuo ( io che sarei il marito) siano dunque due persone diverse in maniera tale che mia moglie possa usufruire dei benefici prima casa mentre se la intestassi a me ciò non sarebbe possibile in quanto io sono già proprietario al 100% nella casa dove per adesso risiediamo?Perché mia moglie non lavora e quindi non le farebbero il mutuo diciamo.In tal caso, se ciò fosse possibile, gli interessi passivi non sarebbero detraibili?Ultima domanda: la banca potrebbe rifiutarsi per via dell'ipoteca essendo che il proprietario del mutuo non coincide con quello intestatario del contratto di Mutuo?C'è qualche escamotage?Grazie in anticipo.Saluti

Salvatore

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inexecutivis pubblicato 10 settembre 2017

L’operazione descritta, a nostro avviso, è giuridicamente possibile (si tratterebbe di stipulare un mutuo garantito da ipoteca su cosa altrui).

Il punto è che essa realizza una elusione fiscale, la quale consiste in un comportamento che si concretizza in una serie di operazioni commerciali che prese singolarmente non violano specifiche norme di legge, ma nel loro complesso sono da considerarsi illecite perché consentono un indebito risparmio fiscale.

Ai sensi dell’art. 10 bis. L.  27/07/2000 n. 212, come modificato dall’art. 7 d.lgs 24/09/2015 n. 156Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni”.

La norma precisa che per operazioni prive di sostanza economica si intendono “i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato”.

Il caso prospettato, pertanto, ci pare concretizzare una ipotesi di abuso del diritto.

 

In questi termini si è pronunciata la Commissione tributaria provinciale di Milano (nel vigore dell’art. 37 bis d.P.R. 600/1973, sostanzialmente trasfuso nella norma appena citata), che con la sentenza n. 118/20 del 7.4.2009 ha stabilito, ad esempio, che non può usufruire dei benefici prima casa colui che, ricorrendo a un artificioso atto di alienazione, cede la proprietà di un immobile al solo scopo di conseguire un risparmio delle imposte dovute per l’acquisto di una nuova casa, osservando che  “non si possono utilizzare gli strumenti giuridici leciti offerti dall’ordinamento per una causa diversa da quella per la quale lo strumento era stato concepito e per ottenere dei vantaggi che l’ordinamento non intendeva offrire o addirittura vietare”.

tequero pubblicato 10 settembre 2017

Anche se siamo in separazione di beni?Questo non influisce?

inexecutivis pubblicato 12 settembre 2017

No, non influisce. Siamo dell'avviso che questo elemento sia del tutto neutro rispetto all'operazione.

Il regime d iseparazione debi beni, com'è noto, incide solo sulla titolarità degli acquisti compiuti in costanza di matrimonio, secondo quanto previsto dagli artt. 177 e seguenti cc.

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