inexecutivis
pubblicato
10 settembre 2017
L’operazione descritta, a nostro avviso, è giuridicamente possibile (si tratterebbe di stipulare un mutuo garantito da ipoteca su cosa altrui).
Il punto è che essa realizza una elusione fiscale, la quale consiste in un comportamento che si concretizza in una serie di operazioni commerciali che prese singolarmente non violano specifiche norme di legge, ma nel loro complesso sono da considerarsi illecite perché consentono un indebito risparmio fiscale.
Ai sensi dell’art. 10 bis. L. 27/07/2000 n. 212, come modificato dall’art. 7 d.lgs 24/09/2015 n. 156 “Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni”.
La norma precisa che per operazioni prive di sostanza economica si intendono “i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato”.
Il caso prospettato, pertanto, ci pare concretizzare una ipotesi di abuso del diritto.
In questi termini si è pronunciata la Commissione tributaria provinciale di Milano (nel vigore dell’art. 37 bis d.P.R. 600/1973, sostanzialmente trasfuso nella norma appena citata), che con la sentenza n. 118/20 del 7.4.2009 ha stabilito, ad esempio, che non può usufruire dei benefici prima casa colui che, ricorrendo a un artificioso atto di alienazione, cede la proprietà di un immobile al solo scopo di conseguire un risparmio delle imposte dovute per l’acquisto di una nuova casa, osservando che “non si possono utilizzare gli strumenti giuridici leciti offerti dall’ordinamento per una causa diversa da quella per la quale lo strumento era stato concepito e per ottenere dei vantaggi che l’ordinamento non intendeva offrire o addirittura vietare”.