Mutuo fondiario, rinegoziazione e precetto

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  • Ultimo messaggio 15 gennaio 2020
avv.38 pubblicato 13 gennaio 2020

Buongiorno, scrivo per un confronto. A seguito di comunicazione di decadenza dal beneficio da parte della banca, il soggetto creditore contatta l istituto di credito per procedere a rinegoziazione del mutuo fondiario. La rinegoziazione (con sospensione di 18 mesi delle rate) va a buon fine ed il soggetto inizia a pagare le nuove rate come pattuite nella rinegoziazione. Tuttavia subentrano delle difficolta' il soggetto salta il pagamento di alcune rate, ma, a fine 2019, seppur in maniera non regolare, ha pagato quanto l banca chiedeva per l anno 2019. A fine 2019 la banca notifica atto di precetto per il recupero delle somme, citando nel precetto l atto di mutuo e la decadenza dal beneficio, ignorando pero' quanto pagato a seguito della rinegoziazione. E' vero che detta rinegoziazione prevedeva un suo automatico venir meno a seguito del mancato pagamento di due rate, ma e' pur vero che la banc a ha accettato comunque I pagamenti tardivi ed irregolari. Ci sono termini per una opposizione, tenuto conto che comunque ci sono stati dei pagamenti, sebbene irregolari?

inexecutivis pubblicato 15 gennaio 2020

Difficile rispondere alla domanda senza conoscere in termini precisi quali fossero le clausole della rinegoziazione.

Dal contenuto della domanda ci sembrerebbe di comprendere che nella rinegoziazione il mancato pagamento di due rate sia stato previsto quale clausola risolutiva espressa, il cui verificarsi comporta la risoluzione del contratto di diritto del contratto e impedisce che il giudice possa essere chiamato a compiere uno scrutinio circa la gravità dell’inadempimento. (cfr, da ultimo, cass. Sez. 6 - 3, 12/11/2019, n. 29301).

Se così fosse, non riteniamo che sussistano margini per promuovere una fruttuosa opposizione all’esecuzione.

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