A nostro avviso il fatto che ci si trovi in presenza di una esecuzione per credito fondiario (vale a dire quella promossa dalla banca che aveva concesso un finanziamento a medio-lungo termine garantito da ipoteca gravante sull’immobile poi pignorato) non impedisce l’attivazione della procedura di cui all’art. 508 c.p.c., che peraltro deve essere letto congiuntamente all’art. 585, secondo comma, c.p.c..
Dalla combinata lettura di queste norme si ricava la regola per cui nel caso di aggiudicazione di un bene gravato da ipoteca l'aggiudicatario “con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione può concordare col creditore … ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore”.
In tal caso “il Giudice dell’esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti”.
La ratio della norma è quella di consentire all’aggiudicatario di raggiungere con il creditore ipotecario un accordo in forza del quale il primo si accollerebbe (ma che si tratti di un vero e proprio accollo è opinione non pacifica, poiché secondo alcuni si tratterebbe di una forma di pagamento del prezzo per compensazione; così cass. 27.5.1995, n. 5916) il debito del debitore esecutato, a garanzia del quale il creditore mantiene comunque le garanzie che assistono il suo credito, con liberazione del debitore esecutato.
Si realizza, nella sostanza, il subingresso dell’aggiudicatario nel debito del debitore esecutato.
Affinché questo subentro sia possibile è necessario, come detto, il consenso del creditore ipotecario e l’autorizzazione del Giudice, che con proprio decreto limiterà la somma da versare a quella necessaria al pagamento delle spese di esecuzione e di quelle necessarie al pagamento di creditori privilegiati rispetto a quello ipotecario o di pari rango rispetto a questi.
La disciplina descritta dal quinto comma dell’art. 41 del testo unico bancario (d.lgs 385/1993, rispetto a quella prevista dal codice di procedura civile, presenta caratteri di specialità.
La norma consente infatti all’aggiudicatario o assegnatario di subentrare nel contratto di mutuo previo pagamento, nei 15 giorni successivi all’aggiudicazione, delle rate scadute, degli accessori e delle spese. Il tenore letterale della disposizione non lascia dubbi in ordine al fatto che:
1. non è necessaria né l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione;
2. non è necessario il consenso del creditore fondiario.
Come si vede, le due discipline non sono tra loro incompatibili. Non vi sono dati normativi che depongono in questa direzione, né ci pare di scorgere ostacoli di ordine sistematico a che l’aggiudicatario si determini a praticare la via segnata dalle citate norme del codice di procedura civile (con l’avvertenza che in questo caso dovrà procurarsi il consenso del creditore ipotecario ed essere autorizzato dal Giudice), piuttosto che quella del testo unico bancario, versando alla banca l’importo relativo alle rate scadute, agli accessori ed alle spese.