Ai sensi del secondo comma dell’art. 38 TUB la Banca d’Italia, sulla base delle deliberazioni del CICR, stabilisce l’importo massimo dei finanziamenti, importo da individuarsi in rapporto al valore dei beni ipotecati e al costo delle opere da eseguire, nonché le condizioni alle quali, in presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie è comunque consentita la concessione dei finanziamenti, da qualificarsi anch’essi come fondiari.
A fronte di questa previsione la delibera CICR del 22.4.1995 ha disposto esclusivamente che ai fini della determinazione dell’importo massimo finanziabile, al relativo importo deve essere aggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso.
La Banca d’Italia (Aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988 (recante “Istruzioni in materia di particolari operazioni di credito” e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 155 del 05/07/1995) ha quindi stabilito quale “limite di finanziabilità” quello dell’80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, elevabile al 100% in presenza di garanzie integrative, aggiungendo che nei casi di finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l’importo finanziabile (così come individuato nella delibera del CICR) deve essere determinato sommando al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente.
Tuttavia, poichè il bene è già stato acquistato, occorre interloquire con la banca, per verificare se essa intende comunque concedere il finanziamento.