Mutuo chirografario finalizzato a ripianare scoperto di conto

  • 202 Viste
  • Ultimo messaggio 09 settembre 2021
mauror1970@hotmail.it pubblicato 07 settembre 2021

E' lecito un contratto di mutuo chirografario finalizzato a ripianare uno scoperto di conto con acquisizione di garanzia fidelussoria?

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
robertomartignone pubblicato 07 settembre 2021

Si spieghi meglio , ovvero la banca fa un mutuo mettendo ipoteca su un bene immobile al fine di ripianare uno scoperto di conto ? 

mauror1970@hotmail.it pubblicato 07 settembre 2021

la banca ha fatto un mutuo chirografario acquisendo un garanzia fidejussoria da una terzo al fine di ripianare uno scoperto di conto che era privo di garanzia.

robertomartignone pubblicato 08 settembre 2021

Se il terzo ha firmato ..ovvio che sia lecito , non è stato obbligato a firmare alcunchè .

inexecutivis pubblicato 09 settembre 2021

La domanda evidentemente pone, a nostro avviso, un problema di nullità del mutuo per difetto di causa.

La questione si è in effetti posta in passato, sostenendosi da parte di taluni che un finanziamento che sia destinato a pagare un debitore dovuto allo stesso finanziatore dal soggetto finanziato in realtà è orfano della causa tipica del mutuo, che sta nell'attribuzione al mutuatario di una somma di danaro, poichè, si diceva, in realtà qui al mutuatario non viene attribuito nulla.

Questa tesi (suggestiva) in realtà nel corso degli anni è stata abbandonata perchè si è giustamente osservato come in realtà questa operazione trasformi un debito a breve in un debito a lungo periodo assistito da garanzia.

in partica: la banca perde il diritto di riscuotere immediatamente, ma acquista una garanzia, mentre il debitore correntista non è più tenuto a pagare subito, ma in cambio deve offrire una garanzia. 

robertomartignone pubblicato 09 settembre 2021

Trasformare un debito da breve a lungo periodo è cosa normale , ma ovvio che ci debba essere una garanzia , altrimenti la banca si azionerà per recuperare il credito con tutte le aggravanti del caso .

inexecutivis pubblicato 09 settembre 2021

La nostra risposta serviva a precisare che, non è affatto vero (ne tanto meno ovvio) che per il fatto che il terzo abbia firmato la cosa sia lecita. Se fosse vero quanto ipotizzato nel suo commento, l'art. 1418 cc non avrebbe ragione di esistere.

robertomartignone pubblicato 09 settembre 2021

Non sono un " principe del foro " ma ognuno espone la sua opinione , soprattutto in ambito del diritto italiano che è piuttosto bizantino . Io mi baso sulla consuetudine e non su casi particolari , la supposta contrarietà a norme imperative è poi tutta da dimostrare .. 

inexecutivis pubblicato 09 settembre 2021

Esatto, il diritto italiano è piuttosto bizantino. Proprio per questo dare per ovvio ciò che ovvio non è può generare fraintendimenti, ferma restando la libertà e ricchezza di ogni opinione.

Precisiamo infine che parlavamo non di contrarietà a norme imperative ma di nullità per difetto di causa.

robertomartignone pubblicato 09 settembre 2021

D ' accordo ma io semplicemente dò delle mie opinioni , ben lungi da far polemiche sterili . Nel caso prospettato per dare un ' interpretazione corretta sarebbe necessario avere qualche elemento in piu' . 

Close