Mutuo acquisto immobile asta e box da privato

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  • Ultimo messaggio 03 marzo 2019
andrea989 pubblicato 27 febbraio 2019

Buonasera,

sono aggiudicatario di un immobile privo di box auto. La mia ricerca preventiva all’acquisto mi aveva già portato a trovare un box auto in vendita da un privato nelle immediate vicinanze dell’immobile (il civico precedente). L’istituto di credito mi ha comunicato di poter finanziare all’80% sia l’acquisto in asta dell’immobile che l’acquisto del box, seppur da privato ed esterna all’esecuzione immobiliare, con la condizione che sia (o diventi) pertinenza dell’immobile. Premesso che non ho ancora concluso le pratiche in banca e che non ho avuto alcun incontro con il Notaio per appurare la questione, ma da discussioni avute con segretari di studi notarili ho avuto versioni contrapposte: 1) è possibile completare l’acquisto del box e renderlo pertinenza dell’immobile solo presentando il verbale di aggiudicazione e la ricevuta del saldo del prezzo nei confronti del Tribunale 2) per rendere il box pertinenza dell’abitazione è necessario il decreto di trasferimento.

In entrambi i casi mi trovo di fronte ad un paradosso:

1) come posso completare l’acquisto di un bene (ed iscriverci ipoteca in quanto il suo acquisto sarà frutto di mutuo fondiario) a seguito della presentazione della ricevuta del pagamento di un altro bene sul quale si presuppone abbia già iscritto ipoteca (poiché la banca non eroga fintanto che non sia stata iscritta ipoteca), ma del quale non sono proprietario?

2) come posso iscrivere ipoteca sul box se devo prima attendere (non so quanto) per il decreto di aggiudicazione?

Forse in parte la risposta l’ho avuta dalla banca che mi ha comunicato la necessità di stipulare l’atto di mutuo presso il Tribunale. Ma questa necessità della banca presuppone che il decreto di trasferimento sia contestuale? In caso è possibile contestualizzare anche la vendita del box e l’iscrizione dell’ipoteca su quest’ultimo? Grazie per le cortesi risposte.

inexecutivis pubblicato 03 marzo 2019

Le risposte che ha ricevuto dall'istituto di credito guardano nella corretta direzione.

Cerchiamo di precisare meglio le dinamiche operative del procedimento.

Il terzo comma dell’art. 585 c.p.c., prevede la possibilità che il versamento del prezzo venga eseguito dalla banca, che eroga direttamente in favore della procedura il mutuo contratto dall’acquirente, con garanzia ipotecaria di primo grado sull’immobile oggetto di vendita.

Se in sede di vendita l’aggiudicatario dichiarerà che intende avvalersi di questo meccanismo, è opportuno che il professionista delegato:

  1. consegni quanto prima all’aggiudicatario copia del verbale di aggiudicazione, poiché sulla scorta di esso la banca effettuerà il versamento del saldo prezzo;
  2. in vista della predisposizione della bozza del decreto di trasferimento il delegato acquisisca copia autentica del contratto di finanziamento.

Al fine di rendere operativa la norma e di limitare al massimo i possibili profili di rischio per la banca, l'ABI ha elaborato due protocolli che si occupano di disciplinare le modalità attraverso cui la previsione dell'art. 585, comma 3, c.p.c., può concretamente applicarsi.

Secondo il primo protocollo, la stipula del contratto di mutuo, il versamento della somma mutuata in favore della procedura, l'emissione del decreto di trasferimento ed il suo deposito in cancelleria avvengano contestualmente davanti al Giudice dell'esecuzione (è la soluzione cui evidentemente pensa la banca cui lei si è rivolto).

Il secondo protocollo, invece, utilizza il meccanismo della ipoteca su cosa altrui, e prevede che i passaggi appena descritti si realizzino in tempi diversi.

In particolare, secondo questi protocolli, il soggetto potenziale acquirente contatterà la banca (ovviamente in tempo utile per il deposito dell'offerta di acquisto) la quale procederà all'istruttoria del finanziamento comunicandone l'esito almeno 15 giorni prima della vendita e sottoscrivendo con il mutuatario un preliminare di mutuo sottoposto alla condizione sospensiva dell'aggiudicazione.

Si osservi che questo preliminare consente all'istituto di credito di recedere dal contratto:

  1. in caso di oggettiva modifica delle condizioni patrimoniali e reddituali del mutuatario ai sensi dell'art. 1822 c.c.;
  2. nel caso in cui risultino vizi dell'immobile ai sensi dell'art. 1490 c.c.;
  3. nel caso in cui risultino gravami opponibili all'aggiudicatario, benché segnalati dall'esperto nominato per la stima nella sua relazione.

All'esito della vendita, se il promissario mutuatario non risulterà aggiudicatario, il contratto preliminare di mutuo si risolverà automaticamente.

Viceversa, in caso di aggiudicazione, le parti procederanno alla stipula del definitivo, contenente:

  1. l'assenso del mutuatario alla iscrizione ipotecaria di primo grado (sostanziale, in quanto le ipoteche eventualmente iscritte saranno cancellate ex art. 586 c.p.c.)
  2. la delega del mutuatario alla banca di erogare direttamente alla procedura l'importo del finanziamento.

Avvenuto il versamento, il Giudice adotterà il decreto di trasferimento ed il delegato provvederà immediatamente alla sua trascrizione.

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