inexecutivis
pubblicato
24 luglio 2018
Dal tenore della domanda ci sembra di capire che il problema sia quello di sapere come, ed in quanto tempo, l'aggiudicatario dell'immobile avrà la disponibilità del bene una volta firmato il decreto di trasferimento.
Premettiamo sul punto che è compito precipuo del custode quello di consegnare il bene all’aggiudicatario, poiché anche nelle vendite esecutive trova applicazione la previsione di cui all’art. 1477 c.c.
In giurisprudenza sul punto si è infatti condivisibilmente osservato che Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30/06/2014, n. 14765).
Ciò premesso osserviamo che non è possibile predeterminare quanto tempo occorrerà per ottenere la consegna dell'immobile, poiché tutto dipende dal combinarsi di una serie di fattori, tra i quali giocano un ruolo importantissimo la collaborazione dell'occupante e la solerzia del custode.
In linea generale osserviamo che la liberazione dell'immobile e la consegna all'aggiudicatario del bene libero da persone e cose deve essere eseguita dal custode a spese della procedura.
Lo si ricava agevolmente dall'art. 560, comma terzo, c.p.c., a mente del quale “Il giudice dell'esecuzione dispone … la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario" al più tardi "quando provvede all'aggiudicazione" .
Il quarto comma del medesimo art. 560 prevede poi che l'ordine di liberazione è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, il quale se necessario può disporre l'intervento della forza pubblica ai sensi dell'art. 68 c.p.c.