Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna delle domande formulate.
A proposito dell’offerta di acquisto, se è prevista la possibilità di presentare offerta cartacea entrambi gli offerenti potranno sottoscriverla.
Se invece si tratta di una vendita telematica “pura” va ricordato che il d.m. 32/2015 disciplina (art. 12, commi 4 e 5) l'ipotesi in cui l'offerta di acquisto telematica sia presentata congiuntamente da più soggetti, prescrivendo che in tal caso la trasmissione della domanda sia accompagnata dalla allegazione della procura, anche in copia per immagine, rilasciata dagli altri offerenti a:
A) Colui che ha sottoscritto l’offerta, in caso di firma digitale;
B) Titolare della pec id, in caso di offerta trasmessa con pec id.
Il decreto specifica altresì che la procura sia rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
In questi casi, dunque, occorrerà la procura.
Un modo di presentazione dell’offerta congiunta, alternativo a quello appena descritto, potrebbe essere quello per cui i diversi offerenti sottoscrivono, ciascuno con il proprio dispositivo, il file contenente l’offerta.
Il rischio è però quello per cui in questo caso il Portale scarti automaticamente l’offerta poiché il file verrebbe ad avere una estensione diversa da quella (zip.p7m) prevista dalle specifiche tecniche emanate dal DGSIA (tuttavia, l’esclusione dell’offerta per la diversa estensione del file rispetto alle previsioni delle specifiche tecniche compiuta dal Portale è stata ritenuta illegittima da Trib. Larino, 8 marzo 2019, pubblicata su www.inexecutivis.it.)
A proposito della sanatoria, osserviamo che l’art. 46, comma quinto, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’edilizia) nel prevedere che “L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria” prevede, in suo favore, la riapertura dei termini per procedere alla sanatoria di immobili che siano abusivi è per i quali le condizioni di sanabilità sussistono. La conseguenza della omessa presentazione della domanda in sanatoria nel termine previsto non è l'irrogazione di sanzioni, non essendo l'aggiudicatario autore dell'illecito edilizio, ma la definitiva decadenza dalla possibilità di sanare in un secondo momento.
Va poi aggiunto che una volta ottenuto il permesso, i lavori vanno iniziati entro l'anno e completati entro il triennio. Così si esprime l'art. 15 del citato d.P.R. 380/2001, a mente del quale "Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori". Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari".
In ordine alle spese condominiali, abbiamo notato che nella domanda si parla di curatore. Se così è, immaginiamo che si tratti di una vendita celebrata in seno ad un fallimento, con la conseguenza che le spese condominiali maturate successivamente alla dichiarazione di fallimento saranno a carico del fallimento, a norma dell’art. 30 della l. 11 dicembre 2012, n. 220 (“Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”):“I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali”.
Quanto alle spese, infine, riteniamo che quelle indicate nella domanda siano corrette.