A nostro avviso il debitore non ha diritto di pretendere la restituzione dei beni indicati nella domanda, poiché gli stessi devono ritenersi compresi nel trasferimento della proprietà.
Invero, essi vanno considerati tecnicamente "accessori". Sebbene manchi una definizione normativa di accessori, secondo la dottrina tali possono essere considerati sia le così dette “pertinenze improprie” (cioè cose destinate a servizio od ornamento della cosa principale in modo non duraturo, ovvero da chi non ne ha la proprietà) che e le accessioni in senso tecnico, vale a dire gli incrementi fluviali, (alluvione e avulsione), i casi di unione e commistione, le accessioni al suolo (piantagioni o costruzioni).
Gli accessori, così come le pertinenze, seguono il regime circolatorio della cosa principale, così come si ricava dall'art. 818 c.c., a mente del quale gli atti che hanno ad oggetto la cosa principale si estendono anche alle pertinenze (ed agli accessori) a meno che le parti non abbiano diversamente stabilito.
Cass. Pen. 19.6.2007, n. 23754 occupandosi del caso in cui un soggetto aveva asportato dall’immobile pignorato gli infissi, i termosifoni, i pavimenti, la porta blindata, la caldaia, i pannelli in cartongesso di tamponamento, una pergola pompeiana ed una vasca idromassaggio, ha ritenuto che questi beni, in forza della previsione di cui all’art. 2912 c.c., dovevano ritenersi ricompresi nel pignoramento, indentificando nelle pertinenze ed accessori “tutto ciò che concorre a definire il valore economico del bene esecutato”, identificando, in particolare, negli accessori “sia le accessioni in senso tecnico, caratterizzate da una unione materiale con la cosa principale (piantagioni, costruzioni), sia quei beni che, pur conservando la loro individualità, sono collegati a quello principale da un rapporto tanto di natura soggettiva, determinato dalla volontà del titolare del bene, quanto di natura oggettiva conseguente alla destinazione funzionale che li caratterizza e che ne fa strumento a servizio del bene cui accedono”.
Sempre secondo la Corte di Cassazione (n. 4378 del 20.3.2012) non costituiscono invece pertinenze le suppellettili, gli arredi ed i mobili che riguardano esclusivamente la persona del titolare, a meno che non siano destinati in modo durevole all’ornamento dell’immobile.
Nel caso prospettato nella domanda, riteniamo che nessuno dei beni indicati possa essere asportato, poiché si tratta di beni stabilmente posti a servizio dell'immobile.