Buongiorno, Volevo sapere se la marca da bollo é obbligatoria sulla presentazione della domanda oppure é a discapito del delegato? Eventualmente se non fosse presente sulla domanda é pena di esclusione all'asta?
Buongiorno, Volevo sapere se la marca da bollo é obbligatoria sulla presentazione della domanda oppure é a discapito del delegato? Eventualmente se non fosse presente sulla domanda é pena di esclusione all'asta?
Non riteniamo che una offerta di acquisto non in regola con l’imposta di bollo possa dichiararsi inammissibile ed essere esclusa.
Invero, si tratta di un requisito che non è previsto a pena di nullità, non è coessenziale al raggiungimento dello scopo dell’atto.
Tale conclusione si ricava dall'art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato dall'art. 16 d.P.R. n. 955/82, a mente del quale l'irregolarità fiscale degli atti processuali non ne costituisce causa di nullità o di inefficacia, ma comporta soltanto l'applicazione delle relative sanzioni di ordine tributario (in questi termini, Cass. n. 3303 del 10/04/1996).
Buongiorno, ho preparato il modulo di offerta sulla base di un template che ho arricchito con altri aspetti necessari e per cui è lungo due facciate, domanda:la marca da bollo da 16 euro è ogni 4 facciate, o 100 righe,oppure è cambiato qualcosa? Essendo un foglio con due facciate scritte è sufficiente una marca o due (una per facciata) ? Non vorrei sbagliare...la busta contenete l'offerta, poi deve essere bianca e senza scriverci nulla sopra, vero? Grazie come sempre per la risposta
La risposta alla domanda formulata si ricava dalla lettura dell’art. 5 del del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 (recante "Disciplina dell'imposta di bollo"), a mente del quale “agli effetti dell’imposta di bollo per foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata, mentre per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee.
Quindi l’imposta sarà dovuta ogni 4 facciate, oppure (se contenute in meno di 4 facciate) ogni 100 lienee.
In ogni caso, l’irregolarità del bollo non è può essere causa di esclusione dell’offerta. Tale conclusione si ricava dall'art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato dall'art. 16 d.P.R. n. 955/82, a mente del quale l'irregolarità fiscale degli atti processuali non ne costituisce causa di nullità o di inefficacia, ma comporta soltanto l'applicazione delle relative sanzioni di ordine tributario (in questi termini, Cass. n. 3303 del 10/04/1996).