Per rispondere all'interrogativo posto riteniamo di dover partire dall'affermazione di principio, ormai risalente, per cui "Il custode dei beni pignorati è investito della titolarità di un ufficio al quale la legge attribuisce la funzione di conservare e amministrare i beni, fine per il quale può esercitare le situazioni soggettive di cui sono titolari i debitori in relazione al bene pignorato, assumendo la qualità di parte" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4468 del 02/03/2005).
In particolare, ai sensi dell'art. 560, comma 5º, c.p.c. "il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità".
Da questa previsione, la quale subordina il compimento di atti di amministrazione e gestione del compendio pignorato da parte del custode al rilascio di una specifica autorizzazione da parte del giudice dell'esecuzione (autorizzazione che potrebbe essere anche rilasciata in via generale ed omnicomprensiva) riteniamo che il custode non possa procedere alla esecuzione dei lavori che sono stati indicati nella domanda senza essere preventivamente legittimato dal giudice. La stessa conclusione riteniamo di poter raggiungere anche a proposito delle utenze.
Non mancano tuttavia in dottrina affermazioni in forza delle quali si sostiene che, poiché il custode è responsabile ex lege della conservazione del compendio pignorato, a questa responsabilità deve necessariamente accompagnarsi la titolarità di poteri di gestione "minimi" i quali non necessiterebbero della preventiva autorizzazione del giudice dell'esecuzione.
L'affermazione, per quanto condivisibile in ragione del fatto che un profilo di responsabilità in capo ad un soggetto non può essere individuato se non si accompagna con la previsione degli strumenti necessari per evitare che questa responsabilità possa essergli imputata, non ci sembra applicabile al caso di specie poiché la situazione descritta non ci pare costituire una situazione di emergenza tale da non poter consentire di attendere i tempi di attesa del provvedimento autorizzatorio del giudice.
Il suggerimento pertanto è quello di chiedere al giudice di essere espressamente autorizzato ad eseguire interventi ritenuti necessari.