manifestazione d'interesse bene immobile in liquidazione

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  • Ultimo messaggio 30 ottobre 2019
matteor pubblicato 25 ottobre 2019

Buongiorno,

sono interessato all'acquisto di un immobile di una società in liquidazione in concordato preventivo.

Ho visionato il bene assieme ad un agente immobiliare di fiducia ed assieme al debitore il quale propone un prezzo di vendita di molto superiore rispetto alla valutazione fatto dall'agente immobiliare 

Non ho avuto modo di trovare una perizia da parte di un perito nominato dal giudice come invece accade per i beni in asta. Vorrei sapere se in questi casi la perizia viene richiesta o meno dal giudice ed eventualmente a chi posso chiederla.

La mia proposta d'acquisto verrà valutata dal debitore, dal liquidatore o verranno interpellati i creditori? 

Come posso regolarmi sul prezzo da offrire? Valgono le considerazioni che si fanno di solito sui beni in asta, ovvero una riduzione del valore di mercato in cosiderazione del fatto che si tratta di un bene in liquidazione da parte del tribunale?

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matteor pubblicato 25 ottobre 2019

Preciso che l'immobile è soggetto all'iva perchè la ditta è una società di costruzione

matteor pubblicato 28 ottobre 2019

Nessuno sa darmi informazioni a riguardo? 

inexecutivis pubblicato 30 ottobre 2019

Riteniamo che per rispondere all’interrogativo formulato occorra partire dalla lettura dell’art. 182 l.fall., il quale prevede che quando il concordato prevede la cessione di beni e non è previsto diversamente, il tribunale con il decreto di omologazione nomina uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione.

Il comma quinto della disposizione prevede che alle vendite si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili.

Se così è, dunque, troverà applicazione anche l’art. 107 l.fall. il quale prevede che le vendite fallimentari possono essere effettuate dal curatore (e, quindi, nel caso di concordato, dal liquidatore) tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati “assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati” (art. 107, comma primo, l.fall.) oppure mediante applicazione delle regole del codice di procedura civile in quanto compatibili, (art. 107, comma secondo, c.p.c.).

In ogni caso, le vendite devono essere effettuate sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti.

Sulla base di queste premesse normative, e venendo alla domanda formulata, siamo dell’avviso per cui al fine di conoscere la disciplina della vendita debba procedersi ad una lettura della proposta concordataria e del decreto di omologa, per comprendere preliminarmente quale sia la disciplina della vendita che è stata prevista.

Sulla scorta dei dati così acquisiti si potrà compiere una prima valutazione.

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