inexecutivis
pubblicato
06 febbraio 2022
Dal contenuto della domanda ci pare di capire che non vi sono problemi.
Se il creditore cedente ha assolto all’onere di procedere agli adempimenti prescritti dall’art. 58 TUB, pubblicando l’intervenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, la cessione è efficace se l’elencazione dei crediti ceduti è tale da far ritenere che anche quello posto in esecuzione, per quanto non specificatamente individuato, vi rientri. Questa elencazione è sufficiente a dimostrare l’intervenuta cessione in quanto in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Così, anche recentemente, Cass. 13.06.2019, n. 15884). Questo assunto non è distonico con l’affermazione contenuta in cass. 31.1.2019, n. 2780 (a volte citata dalle difese dei debitori), poiché in essa la suprema Corte non introduce princìpi ulteriori rispetto a quelli declinati dal precedente arresto, limitandosi a stabilire che se la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale non individua il contenuto del contratto ceduto, essa è inidonea a provare la legittimazione del cessionario.
Se poi in atti viene anche depositata procura speciale conferita alla mandataria, il cerchio si chiude, atteso che il mandatario non è un cessionario.