mandataria diversa

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  • Ultimo messaggio 14 febbraio 2022
Michele8927 pubblicato 04 febbraio 2022

Buongiorno, il debitore ha fatto opposizione all'esecuzione eccependo il difetto di legittimazione attiva della mandataria del veicolo di cartolarizzazione, in quanto, dall'avviso pubblicato in gazzetta ufficiale, il mandato per il recupero del credito è stato dato ad un'altra società diversa da quella che è intervenuta dell'esecuzione. Naturalmente, con l’intervento è stata prodotta anche la procura che il veicolo a conferito alla mandataria, ma in effetti, non è quella indicata in gazzetta.

Come posso difendermi?

Grazie mille

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robertomartignone pubblicato 04 febbraio 2022

A mio avviso non è un problema da poco , siete il creditore procedente ? 

Michele8927 pubblicato 04 febbraio 2022

si esatto. nella gazetta è stata indicata mandataria la società alfa, poi però la procura per il recupero del credito è stata data alla mandaria beta. entrambe sono sotto il controllo e la direzione di gamma

robertomartignone pubblicato 04 febbraio 2022

Classico degli istituti bancari e della gestione non corretta degli NPL , che in questo caso è ipotecario . Faccia istanza a GE , comunque credo vada rinoficato il tutto al debitore , attenda il parere dell ' esperto del forum che saprà darle tutti i riferimenti giurisprudenziali del caso .

 

inexecutivis pubblicato 06 febbraio 2022

Dal contenuto della domanda ci pare di capire che non vi sono problemi.

Se il creditore cedente ha assolto all’onere di procedere agli adempimenti prescritti dall’art. 58 TUB, pubblicando l’intervenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, la cessione è efficace se l’elencazione dei crediti ceduti è tale da far ritenere che anche quello posto in esecuzione, per quanto non specificatamente individuato, vi rientri. Questa elencazione è sufficiente a dimostrare l’intervenuta cessione in quanto in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Così, anche recentemente, Cass. 13.06.2019, n. 15884). Questo assunto non è distonico con l’affermazione contenuta in cass. 31.1.2019, n. 2780 (a volte citata dalle difese dei debitori), poiché in essa la suprema Corte non introduce princìpi ulteriori rispetto a quelli declinati dal precedente arresto, limitandosi a stabilire che se la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale non individua il contenuto del contratto ceduto, essa è inidonea a provare la legittimazione del cessionario.

Se poi in atti viene anche depositata procura speciale conferita alla mandataria, il cerchio si chiude, atteso che il mandatario non è un cessionario.

Michele8927 pubblicato 06 febbraio 2022

Ok grazie. Ma il fatto che la mandatario indicata nella gazzetta sia differente da quella a cui sia stata data procura per intervenire nell'esecuzione comporta dei problemi?

inexecutivis pubblicato 06 febbraio 2022

Non riusciamo a comprendere i termini della questione. In gazzetta va indicato il cessionario, non il mandatario.

Michele8927 pubblicato 06 febbraio 2022

Nel mio caso la cessionaria ha indicato in gazzetta anche la mandante che si occuperà poi del recupero dei crediti. Peccato che poi l'effettiva società individuata per il recupero a cui è stato dato mandato è un'altra società

robertomartignone pubblicato 06 febbraio 2022

Infatti questo è il problema .

inexecutivis pubblicato 08 febbraio 2022

così prospettati i termini della questione, non vediamo impedimenti di sorta. Infatti, le norme sulla cartolarizzazione che abbiamo richiamato prescrivono requisiti specifici per la cessione del credito, per cui ciò che rileva è il cessionario. Ne ricaviamo il precipitato per cui il mandato può essere conferito anche ad un soggetto diverso sa quello indicato in gazzetta, purchè ad agire (magari anche tramite un diverso mandatario) sia il cessionario.

robertomartignone pubblicato 08 febbraio 2022

Francamente vedo il tutto come una forzatura , in realtà è stato fatto un errore piuttosto grave .

inexecutivis pubblicato 11 febbraio 2022

Come abiamo detto, le norme sulla cartolarizzazione incentrano la loro disciplina sulla individuazione del cessionario, che è il titolare del credito, in quanto tale munito della legittimazione ad agire esecutivamente. Che poi lo faccia per il tramite di un mandatario piuttosto che un altro è giuridicamente irrilevante poichè la legittimazione spetta al creditore non al mandatario, per il quale è sufficiente un atti di vinvestitura dal parte del mandante, che non è disciplinato dalle norme del testo unico bancario.

 

 

robertomartignone pubblicato 11 febbraio 2022

Sono soggetti differenti la cessione va sempre notificata al debitore e se in gazzetta ufficiale compare una società e poi se ne inserisce un ' altra non è cosa corretta , poi va bene siamo nel paese delle meraviglie e va tutto bene !

inexecutivis pubblicato 14 febbraio 2022

Siamo d'accordo ma qusto vale, come abbiamo detto, per il cessionario m non per il mandatario. Dunque, come dicevamo, non vediamo problemi.

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