Mancato versamento saldo prezzo

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  • Ultimo messaggio 13 febbraio 2017
faber pubblicato 12 febbraio 2017

Dopo l'aggiudicazione di un lotto (terreno) a seguito di gara fra 2 offerenti, nel caso l'aggiudicatario non versi il saldo prezzo:

- quali spese, oneri o sanzioni deve sostenere l'aggiudicatario oltre alla perdita della cauzione a suo tempo versata, come da normativa?

- se del caso, il lotto può essere aggiudicato dal delegato all'altro offerente che ha partecipato alla gara?

- il lotto viene riposto in vendita? a quale prezzo base?

Grazie

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raiz82 pubblicato 12 febbraio 2017

Nel bando che attualemente sto seguendo è indicato che in caso di mancato versamento, l'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto, con conseguente incameramento della cauzione a titolo penale e ,in caso di successiva vendita del bene ad un prezzo inferiore, sarà tenuto al pagamento della differenza non incassata a titolo di risarcimento del maggior danno. Altro non so, lascio la parola agli esperti.

inexecutivis pubblicato 13 febbraio 2017

La risposta alle domande da lei formulate si rinviene, in primo luogo, nell’art. 587 c.p.c., a mente del quale qualora l’aggiudicatario non versi il prezzo nel termine stabilito il Giudice ne dichiara le decadenza, trattenendo la cauzione e disponendo un nuovo incanto.

La norma, dettata a proposito della vendita con incanto, è pacificamente applicabile anche alla vendita senza incanto.

L’art. 177 disp. att. c.p.c. dispone poi che l’aggiudicatario inadempiente è condannato al pagamento di una somma di danaro pari alla differenza tra il prezzo da lui offerto e quello per il quale è poi avvenuta la vendita.

Dunque, il mancato versamento del saldo prezzo determina:

la decadenza dell’aggiudicatario;

la perdita della cauzione;

la celebrazione di una nuova vendita;

la condanna al pagamento di una somma pari alla differenza tra il prezzo offerto dall’aggiudicatario inadempiente e quello di aggiudicazione, detratta la cauzione incamerata dalla procedura. Supponiamo, ad esempio che tizio, aggiudicatario per 100, non versi e che il Giudice, nel dichiararne la decadenza, abbia trattenuto la cauzione pari a 10. Se il bene verrà successivamente aggiudicato a 75, tizio sarà condannato al pagamento di 100, meno 10, meno 75, cioè 15.

 

Quanto al nuovo prezzo base, esso è lasciato al prudente apprezzamento del Giudice, non essendo prevista sul punto alcuna disciplina specifica.

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