Mancato pagamento PVP e omissione informativa

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  • Ultimo messaggio 12 febbraio 2022
Mario787 pubblicato 05 febbraio 2022

Salve, a seguito di un esperimento di vendita annullato per mancato pagamento del PVP, il delegato anzichè riferire al G.E. affinchè quest'ultimo potesse provvedere a termini di legge, in maniera arbitraria ha provveduto lo stesso giorno in cui l'asta non si è tenuta, a riprogrammare un nuovo esperimento. Andando a visionare la documentazione, il delegato si è limitato a redigere un attestato di mancata pubblicazione, in cui si certifica che non è stato ricevuto il pagamento come previsto nella delega. Ora la domanda è la seguente: con questa condotta tenuta dal delegato, è possibile ipotizzare un'omissione di atti di ufficio? Oltre a proporre l'istanza di estinzione anticipata come previsto dalla normativa, quali altre azioni è possibile proporre contro il delegato e/o la procedura esecutiva? Grazie.

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robertomartignone pubblicato 05 febbraio 2022

La parte debitrice può fare direttamente  istanza al GE , poi sarà lui a decidere ovviamente .

Mario787 pubblicato 05 febbraio 2022

Grazie per la sua risposta innanzitutto. Per quanto riguarda l'operato del delegato invece sa dirmi se effettivamente non ha rispettato la normativa?

robertomartignone pubblicato 05 febbraio 2022

Aspetti il parere dell ' esperto del forum , per come la penso io ha agito correttamente  in quanto ha documentato la mancata pubblicazione e ha sospeso l ' esperimento . Non sta a lui estinguere la procedura . 

inexecutivis pubblicato 06 febbraio 2022

La domanda formulata richiede una risposta articolata.

L’importanza che il legislatore ha annesso alla pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale si disvela in tutta la sua dirompenza nell’art. 13, comma primo, lett. ee) del citato d.l. 83/2015, che introducendo l’art. 631-bis all’interno del codice di rito, dispone che l’omessa pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale per causa imputabile al creditore procedente o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, comporta l’estinzione della procedura.

Prima dell’intervento normativo in parola si riteneva generalmente che l’omessa esecuzione degli adempimenti pubblicitari non potesse determinare di per sé, anche in ragione dell’assenza di una specifica previsione sul punto, l’estinzione della procedura, osservandosi che all’inerzia del creditore cui l’onere fosse stato imposto si poteva reagire affidando il relativo compito ad un custode diverso dal debitore.

L’art. 631-bis c.p.c. si inserisce in questo dibattito introducendo una evidente ipotesi di estinzione tipica della procedura.

Da più parti è stato obiettato che la norma reca elementi di eccessiva rigidità, oltre che di contraddittorietà ed irragionevolezza, osservandosi come essa imponga che il processo, la cui celebrazione ha magari ha impegnato tempo e spese, anche significative, venga “cestinato” per una singola “disavventura processuale”, che di per sé non ne travolge il “ritmo” ma si limita a rallentarlo, con modesto aggravio per il lavoro del G.E.. e che la sua contraddittorietà ed irragionevolezza risiederebbe nel costringere il Giudice ad una declaratoria di estinzione della procedura anche ove l’avviso di vendita risultasse regolarmente pubblicato, unitamente all’ordinanza di vendita ed alla perizia di stima, sui siti internet e sulla stampa cartacea individuata dal Giudice dell’esecuzione, e financo per il caso in cui fossero state presentate offerte di acquisto o istanze di assegnazione.

Infine, non si è mancato di rilevare la possibile rilevanza costituzionale dell’ingiustificata differenziazione degli effetti processuali che conseguono alla omessa pubblicazione ed alla omessa partecipazione all’udienza, per la quale l’art. 631 c.p.c. prevede un mero rinvio.

Poiché il presupposto della declaratoria di estinzione riposa nella mancata pubblicazione per causa imputabile ai creditori titolati, e poiché la pubblicazione, a mente dell’art. 161-quater disp. att. c.p.c. avviene normalmente ad opera del professionista delegato (come tra un attimo si vedrà), secondo la dottrina le ipotesi di mancata pubblicazione imputabile al creditore sono essenzialmente due:

1. quella in cui la vendita non sia stata delegata;

2. quella in cui il creditore titolato ometta di fornire al delegato le somme necessarie al pagamento del contributo per la pubblicazione di cui all’art. 18-bis d.P.R. 115/2002.

Con riferimento a questa seconda ipotesi, è evidente che essa costituisca, sul versante concreto, la più rilevante causa di operatività dell’art. 631-bis, ed è facilmente intuibile il fatto che quando il legislatore ha coniato la norma il suo pensiero era rivolto proprio all’omesso pagamento del contributo di pubblicazione. Che tuttavia il mancato versamento di quanto necessario al versamento del contributo di pubblicazione assurga a causa di estinzione (tipica) della procedura ai sensi del citato art. 631-bis c.p.c. è dubitabile, viste le modalità attraverso cui l’intendimento legislativo si è tradotto in lettera normativa.

Invero, la stessa dottrina che giunge a siffatta conclusione opportunamente sottolinea che il mancato versamento del contributo spese non comporta in sé l’estinzione, ma costituisce elemento di valutazione della imputabilità al creditore della omessa pubblicazione nel termine fissato, sicché ad esempio non potrebbe dichiararsi l’estinzione della procedura laddove, pur a fronte del mancato versamento del fondo spese, la pubblicazione venisse comunque eseguita (ad esempio perché il pagamento del contributo è stato anticipato dal delegato che abbia inteso far fronte al ritardo del creditore, incorso in un disguido).

Se così è, allora, l’omesso versamento del contributo di pubblicazione non concretizza in sé la mancata pubblicazione dell’avviso sul Portale, e quindi la fattispecie contemplata nell’art. 631-bis c.p.c.. Invero, quella è una conseguenza futura, ulteriore ed eventuale, che potrebbe non ancora sussistere nel momento dello spirare del termine per il versamento fissato dal Giudice in quanto, ad esempio, il termine dei 45 giorni prima per la vendita non è ancora giunto.

Insomma, si tratta di questione, come si vede, assai delicata.

robertomartignone pubblicato 06 febbraio 2022

In pratica va alla decisione del GE 

Mario787 pubblicato 06 febbraio 2022

Grazie per la risposta molto esaustiva. Nel caso che ci occupa però, non è stato versato il fondo spese nè vi è stata la pubblicazione sul portale delle vendite. Tuttavia, l'aspetto che ancora non mi è chiaro, è il ruolo del delegato nel momento in cui si viene a trovare in questa situazione; più precisamente, credo che il delegato dovrebbe in ogni caso riferire al G.E. prima di procedere alla fissazione di un nuovo esperimento di vendita. Altrimenti non avrebbe senso il ruolo del G.E. nel momento in cui il delegato detenesse il potere decisionale autonomo, soprattutto al verificarsi di uno dei presupposti più importanti per l'estinzione anticipata ai sensi dell'art. 631-bis c.p.c.; tra l'altro, in questa procedura si era già verificato lo stesso evento con altro delegato, il quale aveva notiziato il G.E. chiedendogli di prendere ogni provvedimento a termine di legge. Quindi in conclusione la domanda è: in questo caso il delegato ha il potere decisionale di provvedere autonomamente alla fissazione di un nuovo esperimento oppure deve sempre rimettere alla decisione del G.E.? Grazie.

robertomartignone pubblicato 06 febbraio 2022

Il delegato può fissare un nuovo esperimeno , nel caso prospettato ha poi  regolarmene annotato nel fascicolo della procedura la mancata pubblicazione e ha sospeso l' esperimento . 

inexecutivis pubblicato 08 febbraio 2022

L'estinzione della procedura a norma dell'art. 631-bis cpc è rimessa in via esclusiva alla valutazione del giudice dell'esecuzione. Dunque, in una ipotesi come quella descritta nella domanda, il delegato avrebbe comunque dovuto rimettere gli atti al giudice a norma dell'art. 591-ter cpc.

Mario787 pubblicato 08 febbraio 2022

Grazie per la risposta. Tuttavia la norma richiamata appare poco chiara in tal senso, in quanto andando a leggere il suo contenuto, troviamo riportato "...Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione...". 

Pertanto non si capisce bene quale sia l'alternativa nel potere del delegato, rispetto alla possibilità di rivolgersi al G.E. come normalmente dovrebbe avvenire.

robertomartignone pubblicato 08 febbraio 2022

E ' chiaramente un ambito discrezionale , il rimettere gli atti al giudice è solo una possibilità .Di poi di fatto ha annotato la mancanza della pubblicazione e ha sospeso l ' esperimento , nulla vieta che Lei faccia istanza al GE al fine di segnalare le sue perplessità . 

inexecutivis pubblicato 11 febbraio 2022

Il "può" che ritroviamo nella norma non è (solo) indicativo di un potere discrezionale del delegato nel senso che questi "può" decidere di fare ciò che ritiene quando risulta violata, come nel caso di specie, una norma codicistica. Il "può" significa "ha la possibilità di", possibilità che deve essere utilizzata quando sono registrate violazioni.

Mario787 pubblicato 11 febbraio 2022

Grazie per la precisazione. Ormai appare consolidato il fatto che il delegato avrebbe dovuto relazionare al G.E. la circostanza prevista dall'art. 631 bis c.p.c., che peraltro opera anche d'ufficio, invece di procedere alla fissazione di un nuovo avviso di vendita omettendo di notiziare il G.E. della suddetta circostanza. 

robertomartignone pubblicato 11 febbraio 2022

Faccia istanza e vedrà cosa dice il GE 

Mario787 pubblicato 11 febbraio 2022

Grazie, stiamo preparando l'istanza da depositare entro la settimana prossima; La terrò aggiornata sugli sviluppi.

inexecutivis pubblicato 12 febbraio 2022

Ci aggiorni!

robertomartignone pubblicato 12 febbraio 2022

Ci faccia sapere ! Del resto è l ' unica soluzione .

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