La domanda formulata richiede una risposta articolata.
L’importanza che il legislatore ha annesso alla pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale si disvela in tutta la sua dirompenza nell’art. 13, comma primo, lett. ee) del citato d.l. 83/2015, che introducendo l’art. 631-bis all’interno del codice di rito, dispone che l’omessa pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale per causa imputabile al creditore procedente o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, comporta l’estinzione della procedura.
Prima dell’intervento normativo in parola si riteneva generalmente che l’omessa esecuzione degli adempimenti pubblicitari non potesse determinare di per sé, anche in ragione dell’assenza di una specifica previsione sul punto, l’estinzione della procedura, osservandosi che all’inerzia del creditore cui l’onere fosse stato imposto si poteva reagire affidando il relativo compito ad un custode diverso dal debitore.
L’art. 631-bis c.p.c. si inserisce in questo dibattito introducendo una evidente ipotesi di estinzione tipica della procedura.
Da più parti è stato obiettato che la norma reca elementi di eccessiva rigidità, oltre che di contraddittorietà ed irragionevolezza, osservandosi come essa imponga che il processo, la cui celebrazione ha magari ha impegnato tempo e spese, anche significative, venga “cestinato” per una singola “disavventura processuale”, che di per sé non ne travolge il “ritmo” ma si limita a rallentarlo, con modesto aggravio per il lavoro del G.E. e che la sua contraddittorietà ed irragionevolezza risiederebbe nel costringere il Giudice ad una declaratoria di estinzione della procedura anche ove l’avviso di vendita risultasse regolarmente pubblicato, unitamente all’ordinanza di vendita ed alla perizia di stima, sui siti internet e sulla stampa cartacea individuata dal Giudice dell’esecuzione, e financo per il caso in cui fossero state presentate offerte di acquisto o istanze di assegnazione.
Infine, non si è mancato di rilevare la possibile rilevanza costituzionale dell’ingiustificata differenziazione degli effetti processuali che conseguono alla omessa pubblicazione ed alla omessa partecipazione all’udienza, per la quale l’art. 631 c.p.c. prevede un mero rinvio.
Poiché il presupposto della declaratoria di estinzione riposa nella mancata pubblicazione per causa imputabile ai creditori titolati, e poiché la pubblicazione, a mente dell’art. 161-quater disp. att. c.p.c. avviene normalmente ad opera del professionista delegato (come tra un attimo si vedrà), secondo la dottrina le ipotesi di mancata pubblicazione imputabile al creditore sono essenzialmente due:
1. quella in cui la vendita non sia stata delegata;
2. quella in cui il creditore titolato ometta di fornire al delegato le somme necessarie al pagamento del contributo per la pubblicazione di cui all’art. 18-bis d.P.R. 115/2002.
Con riferimento a questa seconda ipotesi, è evidente che essa costituisca, sul versante concreto, la più rilevante causa di operatività dell’art. 631-bis, ed è facilmente intuibile il fatto che quando il legislatore ha coniato la norma il suo pensiero era rivolto proprio all’omesso pagamento del contributo di pubblicazione. Che tuttavia il mancato versamento di quanto necessario al versamento del contributo di pubblicazione assurga a causa di estinzione (tipica) della procedura ai sensi del citato art. 631-bis c.p.c. è dubitabile, viste le modalità attraverso cui l’intendimento legislativo si è tradotto in lettera normativa.
Invero, la stessa dottrina che giunge a siffatta conclusione opportunamente sottolinea che il mancato versamento del contributo spese non comporta in sé l’estinzione, ma costituisce elemento di valutazione della imputabilità al creditore della omessa pubblicazione nel termine fissato, sicché ad esempio non potrebbe dichiararsi l’estinzione della procedura laddove, pur a fronte del mancato versamento del fondo spese, la pubblicazione venisse comunque eseguita (ad esempio perché il pagamento del contributo è stato anticipato dal delegato che abbia inteso far fronte al ritardo del creditore, incorso in un disguido).
Se così è, allora, l’omesso versamento del contributo di pubblicazione non concretizza in sé la mancata pubblicazione dell’avviso sul Portale, e quindi la fattispecie contemplata nell’art. 631-bis c.p.c.. Invero, quella è una conseguenza futura, ulteriore ed eventuale, che potrebbe non ancora sussistere nel momento dello spirare del termine per il versamento fissato dal Giudice in quanto, ad esempio, il termine dei 45 giorni prima per la vendita non è ancora giunto.
Insomma, si tratta di questione, come si vede, assai delicata.