Mancata visita entro 15 giorni dalla richiesta

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  • Ultimo messaggio 10 ottobre 2020
paolo_1222 pubblicato 08 ottobre 2020

Buonasera, sono passati più di 15 giorni dalla presentazione della richiesta di visita dell'immobile sul portale vendite pubbliche, e mancano 20 giorni all'asta. Come devo comportarmi in questo caso? inviando una nuova richiesta? Che mezzi ho a mia tutela per il diritto di visita? Grazie in anticipo

inexecutivis pubblicato 10 ottobre 2020

Ai sensi dell’art. 560 c.p.c. il giudice con l’ordinanza di vendita stabilisce le modalità attraverso cui deve essere esercitato il diritto di visita da parte degli interessati.

Ad ogni modo, ed a prescindere da questo, costituisce un preciso dovere del cusode assicurare il diritto di visita dell’immobile in tempo utile per la formulazione di una offerta di acquisto e la sua omissione potrebbe inquadrarsi, a nostro avviso, nella fattispecie penale di cui all’art. 388, comma quinto, c.p., a mente del quale Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro”.

Siffatta norma corrisponde in toto al comma introdotto nel vecchio testo dell'art. 388 dall'art. 87, L. 24.11.1981, n. 689.

Si tratta, secondo avveduta dottrina di una fattispecie speciale rispetto al reato di cui all’art. 328 (a nostro avviso di tratta di un rapporto di specialità per specificazione).

La previsione conia, com’è facile intuire, un reato proprio ed esclusivo, poiché può essere commesso soltanto dal custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, la cui condotta consiste nel rifiutare, omettere o ritardare indebitamente un atto dell'ufficio. Ciascuno di questi comportamenti dunque è sufficiente a perfezionare il delitto. Vediamo di chiarirne, sinteticamente, il contenuto precettivo.

Rifiutare un atto significa esplicitare la volontà di non compierlo;

omettere un atto significa non compierlo entro il previsto termine perentorio, pure senza manifestare esplicitamente e formalmente la volontà omissiva;

ritardare l'atto significa rinviare il compimento dell'atto oltre il termine ordinatorio prescritto.

Queste condotte devono essere poste in essere “indebitamente”, vale a dire in modo contrario ai doveri di ufficio.

Il suggerimento è quindi quello di diffidare formalmente (a mezzo pec o raccomandata a.r.) il custode.

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