Buongiorno,
in un vostro interessante articolo (https://www.inexecutivis.it/approfondimenti/2018/02/laggiudicazione-e-il-mancato-rinnovo-della-trascrizione-del-pignoramento/), nel commentare un'ordinanza del G.E. di Palermo, si discute degli effetti della mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento immobiliare e viene citata la sentenza 4751/16 della Cassazione.
Quando la Cassazione ha enunciato il principio di diritto per cui la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento immobiliare comporta la caducazione con efficacia ex tunc della procedura esecutiva, non ha specificato alcun limite rispetto alla fase processuale in cui essa ha rilevanza.
Nel commento, affermando piena adesione all'ordinanza, viene specificato che ove il termine ventennale spiri successivamente all'emissione del decreto di trasferimento, la fase distributiva procederà regolarmente, poichè la trascrizione del pignoramento è funzionale unicamente alla liquidazione dei beni.
Nel caso di specie quando si è verificato lo spirare del termine ventennale, alcuni lotti erano già stati trasferiti tempo addietro, quindi nei termini, mentre altri erano solo stati aggiudicati restando in attesa dei relativi decreti di trasferimento. Per quel che interessa il G.E., riguardo ai lotti già trasferiti, disponeva che i relativi ricavati venissero restituiti al debitore, ovviamente nei limiti delle somme ancora a disposizione della procedura.
In ciò si rileva un contrasto con l'affermazione per cui una volta emesso il decreto di trasferimento, la successiva fase distributiva potrà procedere senza problemi.
E' vero che probabilmente tale affermazione si riferisce al semplice caso in cui l'espropriazione colpisca un unico immobile, ma il discorso non dovrebbe cambiare quando con un unico atto di pignoramento si colpiscono più immobili che vengono venduti in lotti in tempi diversi. Relativamente ai lotti già trasferiti, l'atto di pignoramento (e la sua trascrizione) ha già svolto la funzione di liquidare gli immobili ed i ricavati dalle vendite sarebbero quindi dovuti essere assegnati ai creditori.
Si chiede quindi una delucidazione riguardo alla rilevanza della scadenza del termine ventennale dalla trascrizione del pignoramento, avvenuta successivamente all'emissione del decreto di trasferimento e durante la fase distributiva.
Grazie