Mancata Aggiudicazione delegato di vendita

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  • Ultimo messaggio 02 maggio 2022
ruggerol pubblicato 29 aprile 2022

Salve, Il 14 aprile ho partecipato ad un asta senza incanto di un esecuzione immobiliare, il mio avvocato ha inviato l'offerta al prezzo minimo, il giorno dell asta al momento dell apertura delle buste ero l'unico offerente con offerta definita valida.

Il debitore il 13 ed il 14 aveva presentato richiesta di sospensione. Sia quella del 13 (prima dell apertura delle buste) sia quella avvenuta il 14 giorno dell asta sono state rigettate dal giudice, tuttavia ne il delegato alla vendita ne il giudice hanno proceduto all aggiudicazione.

Successivamente era prevista udienza il 20 poi rinviata al 28 aprile.

A questo punto il 21 aprile il mio avocato ha depositato ricorso per far valere i miei diritti in quanto all apertura delle buste la mia offerta era valida ed ero l unico offerente ed il delegato alla vendita ha deciso unilateralmente di sospendere la vendita.

Nel medesimo giorno (21 aprile) viene depostitata la rinuncia all esecuzione dell ultimo creditore ed il 22 la richiesta di estinzione del procedimento.

Ora il giudice ha fissato udienza il 17 maggio per sentire tutte pe parti coinvolte.

Volevo sapere: 1. In questo caso fa fede l ordine cronologico degli atti? 2. come posso far valere i miei diritti? 3. gli atti depositati dal debitore o creditore successivi alla data dell apertura delle offerte hanno validità? 4. ci sono azioni da intraprendere nei confronti del delegato alla vendita che non ha proceduto ad aggiudicare l asta regolarmente?

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robertomartignone pubblicato 29 aprile 2022

Se il debitore/ esecutato ha pagato i creditori , nulla può fare , stiamo parlando non del mercato libero quindi può capitare che gli escutati risolvano i loro problemi , per fortuna   e lasci stare i suoi diritti . Non è chiara la cronologia degli eventi ...nè gli eventi stessi ad esempio la sospensione sarà stata richiesta dal creditore procedente ma , poi a quanto pare non si parla di sospensione ma di estinzione . 

ruggerol pubblicato 29 aprile 2022

La sospensione è stata richiesta dal debitore ad ogni modo se il suggerimento è lasciar stare i miei diritti, le procedure d asta non rispettate, posso liberare la cauzione?

robertomartignone pubblicato 29 aprile 2022

Sarebbe necessario visionare le carte prima di dare un giudizio , si informi dal delegato sullo status quo della situazione comunque il 17 maggio il giudice si pronuncerà in proposito .

inexecutivis pubblicato 02 maggio 2022

l’art. 629 c.p.c., dispone che “Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti”, Il creditore potrà rinunciare alla procedura anche dopo l’intervenuta aggiudicazione, ma questo non impedirà il trasferimento del bene in capo all’aggiudicatario, comportando esclusivamente che il prezzo da questi versato sarà restituito al debitore esecutato.

È stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione che “Nel processo esecutivo per espropriazione immobiliare, in caso di rinuncia dei creditori, procedente ed intervenuti, manifestata dopo l'aggiudicazione provvisoria, quest'ultima resta ferma nei confronti del terzo aggiudicatario, in forza dell'art. 632, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ.” (Cass., Sez. III, 07/03/2017, n. 5604).

Del resto, sotto questo profilo, l’art. 632, comma secondo, c.p.c. è chiaro nell’affermare che “Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione essa rende inefficaci gli atti compiuti, se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione la somma ricavata è consegnata al debitore”. Dello stesso tenore è l’art. 187 bis disp att c.p.c., a mente del quale “in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”.

Peraltro, ragionando diversamente, il debitore (che magari ha estinto il debito nei confronti dei creditori ottenendo in cambio la dichiarazione di rinuncia) resterebbe esposto alla variabile, a lui non imputabile, dei tempi necessari affinchè, depositate le dichiarazioni di rinuncia, la procedura venga formalmente dichiarata estinta.

Sempre nella medesima direzione va segnalata l’ulteriore pronuncia contenuta in Cass., sez. III, 21.11.2017, n. 27545, a mente della quale “L’estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa: ne deriva che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori.

Insomma, ed in definitiva, se il creditore rinuncia prima dell’aggiudicazione, coloro che nel frattempo hanno formulato offerte di acquisto restano pregiudicati, poiché il legislatore ha scelto di sacrificare la loro posizione rispetto all’interesse di favorire una soluzione bonaria della vertenza tra creditore e debitore.

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