Ai sensi dell’art. 586 c.p.c. il Giudice, con il decreto di trasferimento, ordina la cancellazione delle “trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.
Si tratta, del così detto “effetto purgativo” del decreto di trasferimento, volto ad assicurare all’acquirente l’acquisto di un bene libero da gravami.
Da questa previsione si ricava agevolmente che il decreto di trasferimento deve contenere l’ordine, impartito al Direttore dell’ufficio del Territorio, di cancellare le formalità pregiudizievoli gravanti sul bene, vale a dire:
- le trascrizioni dei pignoramenti, anche successive alla trascrizione del pignoramento;
- le iscrizioni ipotecarie, anche successive alla trascrizione del pignoramento;
- le trascrizioni di sequestri conservativi disposte ex art. 679 c.p.c., anche successive alla trascrizione del pignoramento.
All'adempimento prescritto deve provvedere il professionista delegato per effetto della espressa previsione dell'art. 591 bis, comma terzo n. 11 c.p.c., non esiste un termine entro il quale le formalità pregiudizievoli gravanti sull’immobile devono essere cancellate, nel senso che il delegato deve attivarsi immediatamente.
Quanto alla registrazione, osserviamo che a mene dell’art. 6, comma 2 D.Lgs. 31/10/1990, n. 347, “i cancellieri [e, dunque, in caso di delega, il professionista delegato], per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta”.
Se tutto questo non è avvenuto suggeriamo di inoltrare al delegato una formale diffida a mezzo pec o raccomandata a.r.