inexecutivis
pubblicato
05 dicembre 2017
Il compenso che le è stato richiesto ci sembra francamente eccessivo.
In base all’art. 2 comma 1, let. b n. 3 del dm 227/2015 il compenso spettante al delegato per la fase del trasferimento della proprietà è pari ad €. 1.500,00.
Questo importo deve essere aumentato del 10% ai sensi del comma 4 del medesimo art. 2
Il comma terzo aggiunge poi che “il giudice dell’esecuzione (non il delegato autonomamente) può aumentare o ridurre l’ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento”.
Infine, il successivo comma 7 prevede che il 50% dell’importo sopra determinato (cui va aggiunto il CAP e l’IVA, se dovuta) deve essere posto a carico dell’aggiudicatario.
Il nostro suggerimento è quello di chiedere al delegato copia del provvedimento con cui il Giudice dell’esecuzione ha liquidato il compenso.
Se il provvedimento di liquidazione dovesse contenere l’importo che le è stato chiesto il decreto di liquidazione del compenso in favore del professionista delegato ha natura giurisdizionale e non amministrativa e, pertanto, può essere impugnato ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, ma non revocato d'ufficio dall’autorità giudiziaria che lo abbia emesso, in quanto questa, salvo i casi espressamente previsti, ha definitivamente consumato il proprio potere decisionale e non ha un generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20640 del 31/08/2017).
Detta impugnazione deve essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall’art. 702-quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione; ne deriva che detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 4423 del 21/02/2017).