liquidazione compenso professionista delegato

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  • Ultimo messaggio 05 dicembre 2017
giabal70 pubblicato 04 dicembre 2017

 Buongiorno, mi sono aggioudicato un immobile per 165.000€. Il delegato alla vendita, in base all'art. 2 comma 7 del D.M. n. 227 mi chiede 8.500€ quale quota del 50% del suo compenso. La legge lo prevede ma non lo aveva indicato nell'avviso di vendita immobiliare. Mi posso appellare a questa cosa?

inexecutivis pubblicato 05 dicembre 2017

Il compenso che le è stato richiesto ci sembra francamente eccessivo.

In base all’art. 2 comma 1, let. b n. 3 del dm 227/2015 il compenso spettante al delegato per la fase del trasferimento della proprietà è pari ad €. 1.500,00.

Questo importo deve essere aumentato del 10% ai sensi del comma 4 del medesimo art. 2

Il comma terzo aggiunge poi che “il giudice dell’esecuzione (non il delegato autonomamente) può aumentare o ridurre l’ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento”.

Infine, il successivo comma 7 prevede che il 50% dell’importo sopra determinato (cui va aggiunto il CAP e l’IVA, se dovuta) deve essere posto a carico dell’aggiudicatario.

Il nostro suggerimento è quello di chiedere al delegato copia del provvedimento con cui il Giudice dell’esecuzione ha liquidato il compenso.

Se il provvedimento di liquidazione dovesse contenere l’importo che le è stato chiesto il decreto di liquidazione del compenso in favore del professionista delegato ha natura giurisdizionale e non amministrativa e, pertanto, può essere impugnato ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, ma non revocato d'ufficio dall’autorità giudiziaria che lo abbia emesso, in quanto questa, salvo i casi espressamente previsti, ha definitivamente consumato il proprio potere decisionale e non ha un generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20640 del 31/08/2017).

 

Detta impugnazione deve essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall’art. 702-quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione; ne deriva che detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 4423 del 21/02/2017).

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