Spese a carico dell'aggiudicatario - liquidazione coatta

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  • Ultimo messaggio 04 aprile 2019
sarduspater pubblicato 26 marzo 2019

Buongiorno e complimento per il forum.

In breve: dovrei partecipare ad un asta giudiziaria con procedura “LIQUIDAZIONE COATTA” di un immobile al grezzo in categoria F3 di ex proprietà (credo) di una cooperativa fallita.

Nell'avviso è esplicitamente chiaro che :

Ogni onere derivante dalla vendita, compresi quelli fiscali, saranno a carico dell'acquirente.

L'acquirente sarà tenuto a versare il saldo e i relativi oneri di legge.



Nella Perizia invece è citato quanto segue:

Pregiudizievoli: Dall'esame delle visure effettuate presso l'Agenzia del Territorio, emerge che a carico degli immobili in oggetto sussistono i seguenti gravami:

1. Iscrizione contro del …..... : ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo.

2. Trascrizione contro del ….. atto esecutivo o cautelare, verbale di pignoramento immobili (restrizione dei beni).

3. Trascrizione contro del ….. : atto esecutivo o cautelare, domanda di sequestro conservativo.

4. Trascrizione contro del ….. : domanda giudiziale – accertamento simulazione atti.

5. Rettifica a trascrizione contro del …... : Atto esec. o cautelare : verbale di pignoramento immobili

6. Iscrizione contro del …... : ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario, parzialmente cancellata.



L'immobile parte da una base d'asta di 60.000 Euro. La vendita avverrà presso uno studio notarile e non quindi come le classiche aste giudiziarie che avvengono nel tribunale.


Sapreste dirmi in termini comprensibili quali spese (fiscali, burocratiche e/o legali) devo sostenere in caso di aggiudicazione dell'immobile?

Aggiungo che sarebbe anche la prima casa.

Grazie a tutti.

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sarduspater pubblicato 28 marzo 2019


Bene, ho sentito il notaio e ha detto che su un ipotetico prezzo di aggiudicazione di 60.000 euro le spese sono le seguenti:

- 2.800 euro  compenso notaio

- 2.400 euro  iva 4% avendo i requisiti "prima casa", altrimenti sarebbe al 22%

Quindi un totale di 5.200 euro.                                                                                                                                  

A questi costi vanno aggiunte le spese di cancellazione delle suddette trascrizioni/iscrizioni. Secondo voi a quanto ammonterebbero?   

inexecutivis pubblicato 29 marzo 2019

Ai fini della determinazione dei costi di cancellazione, in primo luogo va operata una distinzione:

- la cancellazione delle ipoteche volontarie è esente dall'imposta ipotecaria e dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 15 d.P.R.  n. 29.9.1973, n.601, se l'ipoteca è stata iscritta a garanzia di un finanziamento a medio e lungo termine erogato da un istituto di credito, (per cui sconta solo la tassa ipotecaria di €. 35,00 ai sensi della tabella allegata al dpr 31.10.1990, n. 347);

- a proposito delle altre ipoteche, la cancellazione è soggetta, oltre alla tassa ipotecaria ed all’imposta di bollo, all’imposta ipotecaria nella misura dello 0,50% (ai sensi degli artt.12, 13 della tariffa del d.lgs 31.10.1990, n. 347), con un minimo di €. 200,00 (art. 18 d.lgs 31.10.1990, n. 347).

Cambia tuttavia a nostro avviso la base imponibile:

- se l'immobile sul quale si cancella l'ipoteca non è l'unico bene sul quale quella ipoteca è stata iscritta, si tratterà di una restrizione, e dunque in questo caso la base imponibile sarà costituita dalla minor somma tra l'importo del credito ed il prezzo dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.P.R. 347/1990, il quale dispone che "L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro";

- se invece l'immobile sul quale cancellare l'ipoteca è l'unico, la base imponibile sarà calcolata sull'importo del credito, poiché si tratterà di una cancellazione totale.

Osserviamo tuttavia che in senso diverso (e più favorevole all’aggiudicatario) si è espressa, con riferimento a quest’ultimo caso, l’agenzia delle Entrate con la circolare del 4.3.2015, n. 8.

In particolare, l’Agenzia delle entrate è stata chiamata a pronunciarsi sul trattamento tributario delle domande di annotazione nei registri immobiliari, presentate a seguito dell'ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, emesso dal giudice in sede di trasferimento del bene espropriato nel caso in cui il bene trasferito sia l'unico bene oggetto dell'ipoteca.

In particolare, si chiedeva all’Agenzia delle Entrate se in tale ipotesi, l'imposta ipotecaria da applicare per l'annotazione nei registri immobiliari dovesse essere commisurata all'ammontare del credito garantito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (TUIC), ovvero al minor valore tra quello del credito garantito e quello dell'immobile liberato, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

Nel rispondere al quesito l’Agenzia, muovendo dal presupposto per cui l’ordine di cancellazione emesso dal Giudice dell'esecuzione in seno al decreto di trasferimento e riferito al bene ovvero ai beni espropriati si atteggia perlomeno sotto un profilo formale - quale ordine di liberazione di tali beni dalle formalità pregiudizievoli gravanti, secondo lo schema della c.d. "cancellazione parziale", sicché è proprio la struttura intrinseca della peculiare forma di liberazione dalle ipoteche (o dal pignoramento) costituita dall'emissione del decreto di trasferimento, che qualifica la conseguente annotazione come "restrizione di beni".

La conseguenza di questo ragionamento sul piano tributario è che ai fini dell’imposta ipotecaria dovuta per la cancellazione dell’ipoteca occorra fare riferimento all'articolo 3, comma 3, del TUIC, il quale prevede che l'imposta ipotecaria dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati, per la determinazione del quale la norma fa espresso rinvio alle disposizioni relative all'imposta di registro, e dunque all’art. 44 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), ai sensi del quale "Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione".

Infine, l’Agenzia ha precisato che ai fini della determinazione della base imponibile non trova applicazione la disciplina del “prezzo valore” di cui all’art. 1, comma 497, della l. 23 dicembre 2005, n. 266.

sarduspater pubblicato 01 aprile 2019

Perfetto, grazie delle risposte. 

Il linguaggio giuridico è molto complesso per un comune cittadino medio ma riesco a dedurre qualcosa.

Nella perizia non sono presenti i "numeri", le cifre su cui calcolare le spese e le percentuali da voi citate. 

Secondo voi, è un mio diritto conoscere le cifre su cui applicare le imposte contattando il delegato alla vendita oppure è a loro discrezione implicando quindi un ipotetico acquisto con le relative spese definendole pure "a sorpresa" o "a scatola chiusa"? cosa dice la legge a riguardo?

 

inexecutivis pubblicato 04 aprile 2019

In realtà se si esaminano le note di iscrizione ipotecarie la base imponibile si ricava.

Si tratta, infatti di dati che derivano direttamente dall'applicazione delle norme vigenti.

sarduspater pubblicato 04 aprile 2019

Ok, allora, dato che lo studio notarile la fa tanto difficile (manco si tratasse del segreto della coca-cola) provo a fare una visura ipotecaria a spese mie. ci aggiorniamo

inexecutivis pubblicato 04 aprile 2019

perfetto!

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