inexecutivis
pubblicato
14 febbraio 2022
Rispondiamo all’interrogativo osservando che a norma dell’art. 560, comma sesto, c.p.c., come novellato dall’art. 18-quater comma 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8 (in GU Serie Generale n.51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10) , di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, l’ordine di liberazione viene attuato dal custode “a richiesta dell’aggiudicatario”.
Per comprendere dunque il da farsi, occorre partire dalla lettura dell’art. 560, comma sesto, c.p.c. come riscritto dalla normativa citata, a mente del quale Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi… Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.
A questo punto, occorrerà farsi rilasciare dal custode copia (autentica) della predetta intimazione ed attestazione del fatto che i beni non sono stati ritirati.
Con questa intimazione si avrà la certezza che i beni presenti sono stati abbandonati, e dunque si potrà procedere al loro smaltimento.