inexecutivis
pubblicato
22 febbraio 2018
La risposta alla sua domanda riposa nell’art. 560, commi terzo e quarto c.p.c., a mente del quale il giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario, al più tardi quando provvede all'aggiudicazione.
Questo provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario medesimo, se questi non lo esenta. Per la sua attuazione il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari (ad esempio un fabbro per la sostituzione della serratura).
Inoltre, quando nell’immobile si trovano beni mobili il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi d’urgenza. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”, sempre a spese della procedura.
Quanto a possibili danneggiamenti dell’immobile da parte del debitore, o dell’occupante, purtroppo gli stessi sono sempre possibili, e difficilmente scongiurabili. Sotto questo profilo il consiglio è quello di stipulare una polizza assicurativa contro i danni, avendo cura di verificare la copertura riguardi tutti i tipi di danni (e non solo quelli derivanti, ad esempio, da calamità naturali), in relazione a tutti i tipi di danneggiamenti, e dunque non solo quelli che si verificano per colpa, ma anche quelli cagionati con dolo. Ulteriore accortezza deve essere quella di garantirsi che la copertura riguardi non solo la struttura in se ma anche gli accessori e gli impianti.