Liberazione immobile spese a carico dell' aggiudicatario (!!!!)

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  • Ultimo messaggio 01 agosto 2017
lino0208 pubblicato 26 luglio 2017

Premesso che:

-         in data 18/04/2017 è stato depositato il decreto di trasferimento, per una vendita senza incanto (asta avvenuta il 16/12/2016 e pagamento saldo 31/03/17), dove si evince “ORDINA al debitore esecutato, ed a chiunque altro si trovi a qualunque titolo o nella detenzione dell’immobile di rilasciarlo nella piena disponibilità dell’aggiudicatario.”

-        il custode ha sempre sostenuto che il solo decreto di trasferimento non è sufficiente per poter procedere alla liberazione dell’immobile (trattasi di immobile uso ufficio) ma che occorre un apposito “decreto di liberazione” (emesso dallo stesso giudice dell’esecuzione immobiliare) dove il giudice indica OBBLIGATORIAMENTE il termine entro cui l’occupante deve liberare l’immobile. Quindi, dopo l’emissione e la notifica agli interessati di questo “decreto di liberazione” se l’occupante, entro il termine indicato, non lascia l’immobile si può procedere all’esecuzione forzata.

Il custode, ora, mi ha chiamato e mi ha detto che, poiché il giudice nel “decreto di liberazione” non ha indicato nessun termine entro cui l’occupante deve lasciare libero l’immobile, ha concluso il suo compito avendo provveduto ad effettuare le relative notifiche agli interessati.

In conclusione se voglio la liberazione dell’immobile devo rivolgermi, A MIE SPESE, ad un avvocato per CHIEDERE l’emissione di un decreto ( se non ricordo male mi sembra che abbia detto ingiuntivo )  che fissi il termine per la liberazione o in alternativa mi avrebbe fatto la cortesia di nominarlo lui ma sempre a spese dell’aggiudicatario.

Domande:

- ma il giudice dell'esecuzione non deve disporre e GARANTIRE la consegna dell'immobile pignorato libero e senza oneri aggiuntivi per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente?

- era sufficiente il solo decreto di trasferimento, con l'ordine di liberazione emesso nei termini riportato all'inizio di questo quesito, per procedere alla liberazione dell’immobile oppure il decreto doveva OBBLIGATORIAMENTE (così come sostiene il custode) indicare anche il termine entro cui l’occupante avrebbe dovuto lasciare libero l’immobile ?

- se nei decreti è OBBLIGATORIO indicare il termine entro cui l’occupante deve lasciare l’immobile libero perché il giudice non l’ha indicato per ben due volte?

- se l’art. 560, commi terzo e quarto c.p.c, dispone se è ho capito bene, che il custode deve consegnare l'immobile libero e senza ulteriori spese ed adempimenti per l'aggiudicatario come devo comportarmi ?

 

Ringrazio anticipatamente

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inexecutivis pubblicato 30 luglio 2017

Per rispondere alla domanda dobbiamo compiere una premessa.

La liberazione dell’immobile pignorato può essere ottenuta attraverso due distinte modalità.

In primo luogo l’aggiudicatario può agire, con una esecuzione per rilascio ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c., mettendo in esecuzione il decreto di trasferimento, che ai sensi dell’art. 586, ultimo comma c.p.c., costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Questa procedura è a carico dell’aggiudicatario, ma le evita di attendere l’emissione dell’ordine di liberazione, poiché il titolo in forza del quale poter agire è, come detto, il decreto di trasferimento.

Altra modalità è quella di attendere che la liberazione sia eseguita dal custode, e a spese della procedura, attraverso l’attuazione dell’ordine di liberazione, in forza dell’art. 560, commi terzo e quarto.

Ora, non è chiaro dalla domanda se l’ordine di liberazione (che è provvedimento diverso dall’ingiunzione di rilascio contenuta all’interno del decreto di trasferimento) sia stato emesso o meno.

Se non è stato emesso, il suggerimento che ci sentiamo di darle è quello presentare al Giudice dell’esecuzione apposita istanza affinché lo stesso venga emesso, con incarico al custode di eseguirlo.

Se invece l’ordine di liberazione fosse già stato emesso, le informazioni che le ha dato il custode non ci sembrano corrette, e le suggeriamo di richiedere formalmente al custode di dare attuazione all’ordine di liberazione ed a consegnargli le chiavi dell’immobile

Il fatto che il Giudice non abbia indicato alcun termine entro il quale l’occupante deve lasciare l’immobile non vuol dire affatto che il compito del custode si esaurisca con le notifiche eseguite nei confronti degli interessati.

Invero, ai sensi del novellato art. 560, quarto comma, c.p.c., l’ordine di liberazione è “è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano.

Tutto questo, peraltro, deve avvenire, come esplicitato nel precedente terzo comma, “senza oneri per l’aggiudicatario”.

 

Peraltro, la circostanza che nell’ordine di liberazione non sia stato indicato il termine entro il quale l’occupante deve lasciare l’immobile è del tutto corretta, poiché è già intervenuta l’aggiudicazione, momento ultimo entro il quale l’ordine di liberazione deve essere emesso (e, di riflesso, momento ultimo entro il quale l’occupante può permanere all’interno dell’immobile).

lino0208 pubblicato 31 luglio 2017

La ringrazio per la risposta.

Premettendo che l’ordine di liberazione è stato emesso e che ieri ho parlato di nuovo con il custode (il quale ha ribadito la stessa cosa: non posso procedere perché nell’ordine di liberazione non è stato indicato un termine entro il quale l’occupante -trattasi di immobile uso ufficio - deve liberare l’immobile. Devi rivolgerti solo ad un avvocato) le sarei grato sei mi desse una conferma di quello che ho capito circa le tempistiche per la consegna dell’immobile e cioè:

1) emissione del decreto di trasferimento (con ingiunzione di rilascio contenuta all’interno del decreto di trasferimento);

2) il custode procede alla liberazione dell’immobile ma l’occupante NON VUOLE LASCIARE l’immobile;

3) il custode fa richiesta al giudice per l’emissione di un ordine di liberazione.

E’ corretto? Se si, entro quanto tempo il custode deve consegnarmi l'immobile considerato che sono trascorsi già 15 giorni dall’emissione dell’ordine di liberazione?

Se non è corretto può, gentilmente, descrivermi le tempistiche presupponendo che l’aggiudicatario vuole attendere che la liberazione sia eseguita dal custode, e a spese della procedura?

 

Grazie.

inexecutivis pubblicato 01 agosto 2017

La parola d'ordine sottesa alla nuova disciplina dell'ordine di liberazione (come rivisitata dal decreto legge n. 59/2016) è deformalizzazzione.

Non sono previsti tempi entro i quali il custode deve consegnare l'imobile. Emesso il decreto di trasferimento l'aggiudicatario è divenuto proprietario del bene e quindi ha diritto alla consegna dello stesso.

Ribadiamo che quanto le ha riferito al custode a nostro avviso è privo di supporto normativo.

Al limite, faccia presente al custode le risposte che ha ricevuto da questo forum.

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