Liberazione immobile per divisione giudiziale

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  • Ultimo messaggio 08 aprile 2021
giorgiorossi pubblicato 03 aprile 2021

Salve,

mi sono da poco aggiudicato un immobile all'asta.

La procedura deriva da una divisione giudiziale, pertanto non c'è un custode designato.

La casa è al momento occupata senza titolo.

Vorrei chiedervi un supporto per capire i prossimi passi in maniera tale da velocizzare la procedura.

1) Devo espressamente chiedere che assieme al decreto di trasferimento venga emanato anche l'ordine di liberazione dell'immobile?

2) Quali sono i passi principali che vi sentireste di consigliare?

Grazie mille,

Giorgio

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giorgiorossi pubblicato 03 aprile 2021

3) Qualora trovassimo un accordo bonario, di quale documentazione da parte dell'abusivo ho bisogno affinché non incorra in futuri possibili rischi ?

Grazie

inexecutivis pubblicato 05 aprile 2021

Il tema è discusso tra gli studiosi, mancando sicuri indici normativi di riferimento.

Secondo alcuni, eseguita la vendita, l’acquirente dovrebbe procurarsi la disponibilità dell’immobile presso i comproprietari, che non perdono la disponibilità del bene nelle more del processo.

Del resto, si dice, non venendo in rilievo gli interessi dei creditori (che non ci sono) non è necessaria la nomina di un custode giudiziale dei beni da vendere.

Secondo altri, della consegna dell’immobile dovrebbe occuparsi la procedura, poiché questo incentiva la vendita e dunque contiene i tempi del procedimento.

A nostro avviso pare difficile affermare che debba essere la procedura ad occuparsi della liberazione del bene, poiché si tratterebbe della consegna di un bene che non è nella disponibilità della procedura, in quanto durante il giudizio di scioglimento della comunione i comproprietari ( o coeredi) non perdono la disponibilità del bene, e dunque sono essi obbligati alla consegna.

Per quanto riguarda il proprietario abusivo, l'ideale sarebbe ottenere da questi una dichiarazione con cui si obbliga al rilascio entro un certa data, con previsione di una penale per ogni giorno di ritardo.

giorgiorossi pubblicato 05 aprile 2021

Grazie mille per la celere risposta. Avrei un’ulteriore domanda.

Come aggiudicatario di quali e quanti oneri per spese condominiali dovrò rispondere?

Ho letto che si risponde fino si 12 mesi precedenti l’aggiudicazione. Vorrei dunque capire: -1) è così? Devo rispondere solo dei 12 mesi precedenti? -2) per essere esonerato dagli oneri dovuti precedentemente, devo chiedere all’amministratore che diffidi al pagamento delle spese precedenti ai 12 mesi (ho letto che se non lo fa c’è il rischio che possa rispondere anche di quelli precedenti). -3) e più importante. Dal momento che è una divisione giudiziale e che il bene non è mai stato tolto dalla disponibilità dei coeredi, devo ancora risponderne o in questo caso dal momento che l’immobile è attualmente occupato e vissuto spettera a loro ed io dovrò pagare dal decreto di trasferimento?

Grazie

bbruno pubblicato 06 aprile 2021

Chi vende in questo caso? La procedura/curatore? Se l'atto di vendita deve essere ancora sottoscritto, mi sembra quello l'unico momento in cui sia possibile applicare delle penali per mancata immissione in possesso; magari a carico della procedura

inexecutivis pubblicato 08 aprile 2021

Nel rispondere alla prima domanda riteniamo che occorra muovere dalla premessa per cui secondo la giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272) e la dottrina maggioritaria il decreto di trasferimento è l’atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all’aggiudicatario, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l’effetto traslativo si produca con l’aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri).

Se così è, siamo dell’avviso che se il trasferimento della proprietà si produce con il decreto di trasferimento, è da quel momento che l’acquirente - nuovo proprietario – ha diritto ad ottenere la consegna del bene, a prescindere dal fatto che l’effetto traslativo diventi irrevocabile in un momento successivo.

Precisiamo solo che la data da considerare ai fini della determinazione del momento in cui si è prodotto l’effetto traslativo non è quella della firma del decreto di trasferimento bensì quella del suo deposito in cancelleria. Ed infatti, “Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria” (Cass. Sez. 3, 20.5.2015, n. 10251).

A proposito degli oneri condominiali osserviamo quanto segue.

Ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".

Per anno in corso si intende non l’anno solare (per intenderci, I° gennaio – 31 dicembre), bensì all’annualità. Così la giurisprudenza, la quale ha osservato che In tema di ripartizione delle spese condominiali, l’espressione “anno in corso”, di cui al previgente art. 63, comma 2, disp. att. c.c. – ora, in seguito all’approvazione della l. n. 220 del 2012, art. 63, comma 4, disp. att. c.c. - va intesa, alla luce del principio della "dimensione annuale della gestione condominiale", con riferimento al periodo annuale costituito dall’esercizio della gestione condominiale, il quale può anche non coincidere con l’anno solare”. (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7395 del 22/03/2017. Nella stessa direzione si era espresso, in precedenza, Trib. Bolzano, 10-06-1999, secondo il quale “Il comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. si riferisce all'anno di gestione e non all'anno solare nel circoscrivere al biennio anteriore all'acquisto dell'appartamento in condominio l'obbligo solidale dell'acquirente - condomino subentrante - di far fronte al pagamento dei contributi non versati dal precedente condomino”).

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