liberazione immobile occupato solo da cose

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  • Ultimo messaggio 03 agosto 2021
gas66 pubblicato 21 luglio 2021

 Buongiorno

Nel mese di gennaio 2021 partecipando ad un asta  mi sono aggiudicato un immobile .

Ho fornito i documenti richiesti e saldato il prezzo in anticipo sui tempi stabiliti .

Si specifica che l'immobile acquistato, è libero da persone da una decina di anni, quando sono stati iniziati delle ristrutturazioni, mai terminate, tanto che in perizia l'immobile è dichiaraio non agibile.Nello stabile sono presenti garage e magazzini,  utilizzati dall'esecutato, come il deposito di attrezzi , macchinari agricoli, materiale edile e legna .

  Successivamente al decreto di trasferimento in cui si ingiuge al debitore di rilasciare l'immobile libero  da cose e persone, e che in difetto provveda il custode giudiziario senza la necessità dell'assistenza di un legale, nel mese di maggio contatto il curatore il quale mi consiglia di mettermi in contatto con l'esecutato e trovare una soluzione amichevole con lo stesso.

Dopo svariate telefonate ed appuntamenti  stabiliti unicamente in base alle esigenze dell'esecutato, tutti puntualmente disdetti o spostati si riusciva ad organizzare un incontro per visionare lo stato dell'immobile .

Preciso che nella diverse telefonate intercorse  si prospettava all'esecutato la possibilità di locare parte dell'immobile , ad un affitto simbolico (10-20 euro mensili per 110 mq di deposito), utile al deposito temporaneo  del materiale da liberare.

Dopo circa un mese di tentativi si confermava un appuntamento , a cui non si presentava l'esecutato ma un suo amico . Da una rapida visione interna ci si rendeva conto, confrontando lo stato di fatto con lo stato attuale,  che nulla era stato spostato dopo le foto di perizia realizzate nel 2018 .Inoltre, cosa ben più grave,notavo che l'unico portone del garage nuovo , valore 2-3000 euro, documentato in perizia ,  era stato smontato, sostituendolo con assi da cantiere . L'asportazione del portone si è  realizzata un paio di mesi  dopo la vendità . Come documentato da fotografie da me realizzate .

Vista la situazione provavo a trovare una soluzione cercando  una data certa come termine, ma mi accorgevo della completa innaffidabilità dell'esecutato.

Successivamente , nei primi giorni del mese di giugno contattavo  il Curatore, esponedo la situazione , lo stesso  dopo un sopralluogo e cercato invano di contattare l'esecutato , il quale non risponde ne al telefono ne ai messaggi , informava il Giudice chiedendo un acceso forzoso alla proprietà e la liberazione egli oggetti con spese a carico della procedura .

Dopo più di un  mese non avendo ricevuto risposta scrivevo direttamente alla Cancelleria del Tribunale , con pec, rendedomi disponibile anche a affidare in carico alla procedura a titolo gratuito 100 mq di magazzino da utilizzare il qualità di deposito dei beni dell'esecutato in modo di aver accesso alla proprietà , ma sino ad oggi non ho avuto risposta .

Vorrei sapere , quali ulteriori passi devo svolgere per entrare in possesso dell'immobile di cui già dal primo maggio devo pagare tasse e spese e di cui ho estrema necessità

grazie per la comprensione

 

 

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inexecutivis pubblicato 26 luglio 2021

L’interrogativo formulato richiede il preliminare richiamo a quadro normativo di riferimento.

l’art. 18-quater comma 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8 (in GU Serie Generale n.51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10), di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha aggiunto all’art. 560, comma sesto, i seguenti periodi:

A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l’intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell’intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l’intimazione gli è notificata dal custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma.

È dunque chiaro che, assegnandosi all’occupante un termine per provvedere all’asporto, e prevedendosi che il mancato rispetto di quel termine priva l’occupante della disponibilità di quei beni, il custode può (anzi, deve) procedere senz’altro allo smaltimento o alla vendita di quei beni (nel caso in cui abbiano un valore). Peraltro, nel caso di specie ci sembra che il custode sia stato già autorizzato dal giudice a procedere. Resta solo da verificare se (come spesso accade) il giudice lo abbia già anche autorizzato ad avvalersi della forza pubblica, nel quale caso l’istanza depositata dal custode sarebbe inutile. Quest’ultimo non è un elemento di dettaglio, perché se così fosse il custode sta inutilmente attendendo un provvedimento del giudice.

A questo punto, il consiglio che ci sentiamo di offrie è il seguente.

In primo luogo verifichi se il giudice aveva già autorizzato o meno il custode ad avvalersi della forza pubblica;

in secondo luogo solleciti il custode a diffidare l’occupante a provvedere all’asporto, a norma dell’art. 560, comma sesto, c.p.c.;

informi altresì formalmente il custode del fatto che l’occupante ha asportato illegittimamente la porta (cui si estende il pignoramento a norma dell’art. 2912 c.c., trattandosi di accessorio).

gas66 pubblicato 27 luglio 2021

Buongiorno

la ringrazio per la puntuale risposta .

Aggiungo le precisazioni richieste:

Il Giudice nel decreto emesso riporta testualmente :" in cui si ingiuge al debitore di rilasciare l'immobile libero  da cose e persone, e che in difetto provveda il custode giudiziario senza la necessità dell'assistenza di un legale" senza autorizzare espressamente l'utilizzo della Forza Pubblica

Visto quanto sopra  il Custode presentava ISTANZA DEL CUSTODE ex art. 560, comma IV cpc, motivando lo stato di fatto, tralasciando solo la questione del portone asportato  e richiedendo quanto segue :

autorizzando il custode alla sostituzione della serratura degli accessi all’immobile oggetto di trasferimento, per il tramite dell’ausilio di un fabbro, ponendo l’onere a carico del creditore procedente;

b) autorizzare il custode alla richiesta di un preventivo, anche attraverso sopraluogo, a ditta specializzata, per poi sottoporlo alla S.V. ill.ma per l’eventuale autorizzazione;

c) autorizzare il custode a farsi assistere, se necessario, in ogni fase dell’esecuzione all’ordine di liberazione, dalla Forza pubblica;

d) fornendo al Custode ogni eventuale diversa e/o ulteriore disposizione che sarà ritenuta opportuna dal Giudicante per la celere e proficua attuazione dell’ordine di liberazione

Inoltre come detto , l'esecutato che da tempo risiede a più di 100 km dall immobile oggetto dell'esecuzione,  e da un paio di mesi si rifiuta di rispondere ad email, messaggi e telefonate del curatore .

La richiesta è data 16 giugno , la mia pec alla cancelleria è succesiva di 30 giorni .

Al momento non abbiamo ricevuto nessuna indicazione, o comunicazione  da parte del Tribunale.

Sono cosciente del fatto che i Tribunali Italiani siano oberati di lavoro , ma questa situazione non mi sembra assolutamente complessa o articolata e comunque anche una conferma di presa in carico della situazine mi sembrava dovuta 

Infine in merito all'asportazione del portone , il Curatore è stato immediatamente informato tramite email ordinaria, con allegate fotografie ,e successivamente  la Cancelleria del Tribunale è stata informata tramite Pec .

A mio parere questo stato di incertezza totale del diritto, ha come prima diretta conseguenza la contrazione dei prezzi delle  aste  aggiudicate , in quanto i normali cittadini vista l'incertezza dei tempi si terranno sempre più lontano da questo mercato.

Se ha altre indicazioni possibili sono sempre disponibile ad accoglierle

Grazie

 

inexecutivis pubblicato 03 agosto 2021

Comprendiamo le difficoltà, ma purtroppo fino a quando i tribunali non saranno posti nelle condizioni di poter offrire risposte celeri questa è la situazione. In ogni caso ci sembra che il custode abbia fatto quanto doveva.

Purtroppo non resta che attendere.

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