Liberazione immobile occupato

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  • Ultimo messaggio 05 luglio 2020
diegoronchese pubblicato 29 giugno 2020

Buongiorno, a luglio 2019 mia moglie ha partecipato ad un asta (esecuzione del 2014) e si è aggiudicata  l'immobile occupato dall'esecutata. A novembre del 2019, come disposto dal Giudice, ha versato il saldo prezzo.

Attualmente l'immobile risulta ancora occupato e il Custode, più volte interpellato a mezzo pec per avere informazioni circa la liberazione dello stesso, ci ha risposto che "la richiesta di disposizione per la liberazione risulta già depositata".

Cosa significa questa risposta? Posso pensare che dal momento del deposito sia stato avviato l'iter per la liberazione? Può il Custode rifiutarsi di fornire a mia moglie informazioni più dettagliate, come fatto finora, motivando che non può fornire ulteriori precisazioni, non essendo autorizzato a consentire l'accesso al fascicolo a parti processualmente terze?

Mi scuso per le molteplici domande e ringrazio anticipatamente in attesa di una Vostra risposta.

Distinti saluti.

 

 

 

 

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inexecutivis pubblicato 01 luglio 2020

Rispondiamo a questo interrogativo osservando preliminarmente che quando l’aggiudicatario è portatore di interessi potenzialmente confliggenti con quelli delle altre parti o della stessa procedura esecutiva, egli assume la veste di parte processuale (Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 7708 del 2 aprile 2014).

In quanto tale, dunque, ha accesso al fascicolo in forza dell’art. 76 disp. att. c.p.c., a mente del quale il diritto di esaminare gli atti ed i documenti inseriti nel fascicolo e farsene rilasciare copia (previo pagamento delle imposte) è riconosciuto alle "parti ed ai loro difensori muniti di procura".

Detto questo in termini generali, a proposito degli ordini di liberazione osserviamo quanto segue.

L’art. 103 comma sesto d.l. 18/2020 (convertito, con modificazioni, con l. 24 aprile 2020, n. 27) prescrive che “L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino primo settembre 2020”.

Molto si discute in ordine al se questa norma consenta la sospensione anche dell’attuazione dell’ordine di liberazione. Secondo una prima opzione ricostruttiva, poiché la norma parla di esecuzione, mentre l’ordine di liberazione viene attuato, l’art. 103 non interferirebbe con l’art. 560 c.p.c..

A questa tesi Si contrappone l’affermazione per cui la ratio della norma (che va individuata nella tutela della salute pubblica contro il rischio di contagio da COVID – 19) non giustificherebbe una siffatta ricostruzione, e dunque dovrebbe ritenersi che il termine «esecuzione» sia stato utilizzato dal legislatore in senso atecnico.

Importante, dunque sarà comprendere come si orienta il singolo Tribunale.

diegoronchese pubblicato 02 luglio 2020

Grazie per la sollecita riposta.

inexecutivis pubblicato 05 luglio 2020

Grazie a lei!

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