Liberazione immobile occupato

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  • Ultimo messaggio 21 dicembre 2018
alessiogalli pubblicato 17 dicembre 2018

Salve sono interessato ad un immobile in asta a febbraio. Abbiamo avuto modo di visitarlo ed è  pieno pieno zeppo di una marea di roba della proprietaria (che ha evidentemente una patologia in tal senso). La stessa sembra avere una invalidità al 60% e nessun altro posto dove andare ne' assistenza alcuna da parte del comune. Nell'eventualità di aggiudicazione in asta  vorrei capire a chi spettano i costi di una liberazione forzosa, che tempi massimi ci sono per la liberazione e se ci possono essere eventuali complicazioni nella liberazione della stessa. Grazie

inexecutivis pubblicato 21 dicembre 2018

La disciplina della liberazione dell'immobile pignorato è contenuta fondamentalmente nei commi terzi e quarto dell'art. 560 c.p.c., (nel testo modificato dal Decreto Legge 3 Maggio 2016 n. 59 convertito in Legge 30 Giugno 2016 n. 119) a mente dei quali il Giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato, senza oneri per l’aggiudicatario, quando:

non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso;

oppure quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza;

oppure, al più tardi, quando provvede all'aggiudicazione.

Questo provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione immobiliare, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta.

La norma dispone infine che per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68”.

Come si vede:

1) l'ordine di liberazione deve essere emesso, al più tardi, ad aggiudicazione intervenuta;

2) la sua attuazione è curata dal custode;

3) l'attuazione dell'ordine di liberazione prescinde dall'adozione del decreto di trasferimento, e dunque non si interrompe con esso;

4) la liberazione dell'immobile deve avvenire senza oneri per l'aggiudicatario, il che significa, evidentemente, a spese della procedura.

Infine, ove nell'immobile fossero presenti beni mobili, il secondo capoverso del medesimo art. 560, comma quarto, c.p.c., dispone che il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli un termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi d’urgenza. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”.

Quindi, come si vede, anche con riferimento ai beni mobili, è il custode che deve curarne lo smaltimento o la distruzione.

Il suggerimento che allora ci sentiamo di offrire è quello di chiedere formalmente al custode se è stato emesso l'ordine di liberazione (e meno che esso non sia contenuto già nell'ordinanza di vendita, nel qual caso è possibile verificarlo direttamente esaminando il predetto provvedimento poiché esso deve essere obbligatoriamente pubblicato sul sito interent ex art. 490, comma secondo, c.p.c., unitamente alla perizia di stima).

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