Liberazione immobile e pratica urbanistica

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  • Ultimo messaggio 14 giugno 2019
approfondisco pubblicato 11 giugno 2019

Buongiorno

Fatispecie: immobile acquistato in asta e di cui gia' si dispone da tre mesi di decreto di trasferimento (ora trascritto).

La procedura (formalmente corretta) trasferisce l'immobile comprensivo di un mappale nella attuale disponibilità di terzi.

Al custode viene richiesta la liberazione anche di quel mappale ma alla fine (informati dal custode anche i terzi del problema)  viene riferito all'acquirente che dovra' procedere senza l'ausilio della procedura alla liberazione di quel mappale.

Il problema immediato si pone perche' su quel mappale  sorge un piccolo manufatto (dimostrabile anni 40 a detta tecnico IVG) mai accatastato.

Il tecnico dell'acquirente (geometra) deve sanare a breve anche altre irregolarità presenti nella parte liberata e ora chiede come muoversi per la parte non liberata (ad es° per accatastare deve poter prendere misure piccolo manufatto non in possesso aggiudicatario).

Il tecnico dell'acquirente inoltre esclude a priori di poter presentare la pratica omettendo dalla stessa l'esistenza di quel manufatto trasferito e intestato all'aggiudicatario.

Si sta valutando anche di chiederne la demolizione onde ridurre il rischio (in qualità di proprietario) di future sanzioni amministrative.

Attendo Vs soliti autorevoli suggerimenti.

Grazie

 

 

inexecutivis pubblicato 14 giugno 2019

A nostro giudizio il vizio di fondo del caso prospettato risiede nel fatto che, erroneamente, è stato riferito all’aggiudicatario che la procedura non può occuparsi della liberazione del manufato, poiché così non è.

Invero, il pignoramento del suolo si estende a tutto ciò che sul suolo viene costruiti in virtù del principio dell’accessione, sicché anche il manufatto, benché (erroneamente) non stimato, fa parte del compendio pignorato ed è stato trasferito all’acquirente.

È infatti consolidato in giurisprudenza il principio per cui “In materia di esecuzione forzata, i beni trasferiti a conclusione di un'espropriazione immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai sensi dell'art. 2912 c.c., come accessori, pertinenze, frutti, miglioramenti ed addizioni, e quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni propriamente dette; sicché, il trasferimento di un terreno all'esito di procedura esecutiva comporta, in difetto di espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato insistente su di esso, ancorché abusivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di convalida di sfratto, risoluzione del contratto di locazione, rilascio dell'immobile e pagamento dei canoni, proposta dall'esecutato nei confronti dell'avente causa dell'aggiudicatario del terreno in forza di procedura esecutiva, in quanto l'acquisto del terreno aveva comportato, per accessione, anche il trasferimento del capannone abusivo non sanabile su di esso costruito, non rilevando l'omessa menzione dell'immobile tanto nel bando di vendita quanto nel decreto di trasferimento del terreno. Cass. Sez. III, Ordinanza 28/06/2018, n. 17041).

Non resta dunque che chiedere al custode di procedere alla liberazione anche del manufatto.

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