Liberazione immobile dopo decreto di trasferimento (ed eventuali danni)

  • 1K Viste
  • Ultimo messaggio 21 dicembre 2020
fabio1978 pubblicato 24 settembre 2020

Spett.le AstaLegale, Vi contatto per chiedere un'info. 

Partiamo dall'inizio.

Sarei interessato ad un immobile all'asta (prevista per Novembre 2020). Ho fatto richiesta per visionare l'immobile tramite il portale Vendite Pubbliche.

Successivamente alla richiesta, ricevo risposta questa risposta: "

Gentile Utente,

In merito alla sua richiesta di prenotazione visita, stante l’attuale situazione che vede l’immobile attualmente occupato e considerata la situazione relativa alle norme igienico-sanitarie e di distanziamento sociale in vigore dall’emergenza COVID-19, anche nell’interesse della sua sicurezza, La informiamo che l’unico modo per visionare l’immobile di suo interesse, qualora occupato, permane il “Virtual Tour 360°” il quale funge a tutti gli effetti da visita come da direttive del Ministero della Giustizia e dei Giudici dell’esecuzioni immobiliari del Tribunale di xxxxxxxx".

Successivamente contatto l'Istituto Vendite Giudiziarie, chiedendo maggiori informazioni in merito e se era possibile visionare l'immobile anche rispettando il distanziamento sociale e l'uso della mascherina. Non mi è stato concesso.

A questa risposta, chiedo se stanno provvedendo alla liberazione dell'immobile.

La loro risposta è stata che lo sgombero avverra 4/5 mesi dopo il decreto di trasferimento.

Ora la mia domanda è: Supponiamo di aggiudicarmi l'immobile. Se è vero che l'immobile si liberi come mi è stato detto da IVG, chi paga gli eventuali danni subiti all'immobile?

E' vero che il virtual tour 360° ha piena validità in sostituzione della visita "di persona"?

In attesa di una Vs. risposta porgo distinti saluti

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 28 settembre 2020

La risposta all’interrogativo formulato si rinviene nell’attuale formulazione dell’art. 560 c.p.c., (nel testo riscritto dall’art. 4, comma 2, d.l. 14/12/2018, n. 135, convertito dalla legge 11/2/2019, n. 12, e poi successivamente emendato dall’art. 18-quater comma 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162).

L’art 560 c.p.c. oggi prevede che:

1.    Il custode nominato ha il dovere di vigilare, affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino la sua integrità.

2.    Il debitore ed i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

3.    Il debitore, deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

4.    Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.

5.    Il giudice ordina la liberazione dell'immobile pignorato qualora:

-        sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti

-        l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione

-        quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.

6.    il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento.

7.    Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza.

Da queste norme ricaviamo, a proposito del diritto di visita, che me modalità devono essere disciplinate dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza di vendita, la quale costituisce lex specialis del procedimento liquidatorio.

Dunque, se le direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione non fossero state rispettate o se comunque si ritiene, mancando tali direttive, che il diritto di visita non sia garantito, il suggerimento è quello di proporre ricorso al giudice dell’esecuzione. In linea generale, non siamo persuasi del fatto che il virtual tour possa adeguatamente soddisfare l’esigenza di una compiuta visita dell’immobile poiché non ci pare che sia il modo migliore per orientare compiutamente e consapevolmente il mercato.

A proposito dei danni all’immobile, la questione non è facilmente risolvibile.

Non tanto sul piano giuridico, rispetto alla quale le soluzioni ci sembrano piuttosto semplici, quanto sul piano concreto.

Dal punto di vista teorico, infatti, si potrebbe citare in giudizio il danneggiante, facilmente individuabile nella persona di colui che aveva materialmente la disponibilità dell'immobile.

Occorrerebbe tuttavia garantirsi contro il fatto che questi sia in grado di pagare, nel momento in cui l'aggiudicatario ottenesse una condanna di costui al risarcimento del danno.

Sempre sul piano teorico, potrebbe essere chiamato a rispondere il custode.

Ai sensi dell’art. 65 c.p.c., compito del custode è quello di conservare ed amministrare i beni sequestrati o pignorati.

Egli, inoltre, ai sensi dell’art. 67, comma secondo, c.p.c. è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.

Esiste poi il precetto di cui all’art. 2051 c.c., che disciplina il danno da cosa in custodia.

Aggiungiamo, infine, che ai sensi dell’art. 388, comma quinto, c.p., il custode che rifiuti, ometta o ritardi indebitamente il compimento di un atto del suo ufficio (e tale è certamente la esecuzione dell’ordine di liberazione, ai sensi dell’art. 560, comma quarto, c.p.c.) è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 516 euro”.

Quindi, certamente, il custode può essere chiamato a rispondere del danno arrecato alla cosa in custodia, e del danno derivante dalla ritardata esecuzione dell’ordine di liberazione.

In questo senso si è espressa la giurisprudenza. Secondo la Cassazione (sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730), infatti, "Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore. Ne deriva che, in relazione allo "ius ad rem" (pur condizionato al versamento del prezzo), che l'aggiudicatario acquista all'esito dell'"iter"esecutivo, è configurabile un obbligo di diligenza e di buona fede dei soggetti tenuti alla custodia e conservazione del bene aggiudicato, così da assicurare la corrispondenza tra quanto ha formato l'oggetto della volontà dell'aggiudicatario e quanto venduto. Pertanto, qualora l'aggiudicatario lamenti che l'immobile aggiudicato sia stato danneggiato prima del deposito del decreto di trasferimento, il giudice è tenuto a valutare la censura dell'aggiudicatario medesimo, diretta a prospettare la responsabilità del custode (nella specie, della curatela fallimentare che aveva proceduto alla vendita forzata), in base ai principi generali sull'adempimento delle obbligazioni (art. 1218 cod. civ.), per inadeguata custodia del bene posto in vendita, fino al trasferimento dello stesso" (negli stessi termini, più recentemente, Cass. 30/06/2014, n. 14765).

Detto questo, una precisazione è di assoluto rilievo.

Affinché il custode sia chiamato a rispondere è necessario che egli possa esercitare di fatto un potere di controllo sul bene, (potere che viene meno allorquando il debitore permane nella disponibilità del fabbricato). In questi casi ci sembra corretta la prevalente opinione dottrinaria, secondo la quale i danni arrecati all’immobile dal debitore che occupi il medesimo non possono ascriversi alla responsabilità del custode, in quanto non è identificabile il capo a questi una condotta esigibile, capace di evitarli. Detto altrimenti, è difficile ipotizzare quale iniziativa il custode avrebbe potuto adottare per evitare che il debitore, nel lasciare l’immobile, lo danneggi.

Questi concetti sono stati più volte espressi dalla Corte di Cassazione in tema di locazione, laddove si è affermato ad esempio che “poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità”. (Affermando tale principio, la S.C. ha riconosciuto la responsabilità del conduttore per i danni causati da infiltrazioni d'acqua a seguito della rottura di un tubo flessibile esterno all'impianto idrico, sostituibile senza necessità di interventi demolitori sui muri. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21788 del 27/10/2015).

lazzarom pubblicato 15 dicembre 2020

Buongiorno, 

Recentemente ho acquistato all'asta un immobile ed essendo la prima volta ho bisogno di qualche delucidazione in merito all'argomento sopra citato.

Partendo dall'inizio l'ufficiale giudiziario delegato della vendita è anche il custode del bene e, quando sono andato a vederlo, mi ha riferito di essere in buoni rapporti con il debitore. Dopo aver vinto l'asta mi sono recato più volte sul posto, senza entrare, nonostante fosse stato possibile dato che il cancello era aperto, e ho notato che vi erano evidenti danni (vasi di marmo buttati nella piscina, lampioni completamente distrutti, armadi smontati e lasciati in giro, una finestra rotta, un cancelletto smontato). Tramite l'avvocato che mi ha seguito, ho contattato il curatore/ufficiale giudiziario e mi ha riferito che avrebbe parlato con il debitore, dicendomi che comunque sarei stato costretto in futuro, nel momento in cui sarebbe andato all'asta, a dare la servitù al terreno sito dietro l'immobile che ho acquistato, anch'esso di proprietà del debitore (terreno non ancora all'asta e obbligo di servitù non citato nè in perizia nè d'altra parte). Ad oggi sono andato più volte a vedere l'immobile e ho notato che ci sono altri danni simili a quelli precedenti, e che hanno chiuso il cancello con un "lucchetto". (non ho mai incotrato i debitori)

Le mie domande sono:

- nel momento in cui mi saranno consegnate le chiavi, la consegna deve avvenire presso l'immobile ? 

- Deve obbligatoriamente essere presente l'ufficiale giudiziario/curatore?

- Per timore che ci siano danni ingenti, è il caso che con me venga un avvocato? o un geometra?

- Se ci saranno come devo comprotarmi? 

il mio timore è che in un altro luogo mi vengano consegnate le chiavi e nel momento in cui verificherò se ci siano o meno, mi venga risposto che sia stato io a causarli dopo aver avuto le chiavi.

- Per quanto riguarda la servitù, non essendo citata da nessuna parte, è obbligatoria?

- se c'è una strada più fattibile, devono per forza consegnare la servitù all'interno della mia proprietà (che sarebbe divisa a metà e perderebbe molto valore).

 

Grazie

inexecutivis pubblicato 16 dicembre 2020

La consegna dell’immobile costituisce uno specifico obbligo del custode. Tale obbligo, nelle esecuzioni che hanno ad oggetto le case di abitazione del debitore che non abbia perso la disponibilità dell’immobile a norma dell’art. 560 c.p.c., è subordinato ad una esplicita richiesta dell’aggiudicatario, il quale deve chiedere al custode di provvedere alla liberazione dell’immobile. In giurisprudenza (Cass., sez. I, 17 febbraio 1995, n. 1730) è stato in proposito affermato che “Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore”.

Il contenuto di questo obbligo si sostanzia nello svolgimento delle attività necessarie per procurare all’aggiudicatario la materiale disponibilità del bene.

Tale attività consiste normalmente nella consegna delle chiavi di accesso. Quanto al luogo, in assenza di accordo la consegna deve avvenire presso l’immobile, ai sensi dell’art. 1182, comma secondo, c.p.c.

Nelle vendite negoziali queste operazioni avvengono generalmente senza formalità, salvo che non insorgano contestazioni o non vi siano esigenze particolari.

In sede esecutiva, l’obbligo di consegna costituisce un compito specifico del custode, di cui a nostro avviso deve essere mantenuta traccia attraverso la redazione di un verbale di consegna del bene. Questa documentazione, peraltro, ha la funzione di risolvere possibili contestazioni circa lo stato dell’immobile.

Quanto alla servitù, ricordiamo che ai sensi dell’art. 1027 c.c. la servitù “consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario”, con la conseguenza che la stessa permane al mutare del proprietario del fondo dominante e del fondo servente, tanto che il trasferimento del fondo non costituisce causa di estinzione della servitù.

Essa può costituirsi anche per destinazione del padre di famiglia - che è fattispecie non negoziale - la quale ricorre quanto due fondi (o porzioni del medesimo fondo) appartengono ad un unico proprietario, il quale abbia posto gli stessi, l'uno rispetto all'altro, in una situazione di subordinazione idonea ad integrare il contenuto di una servitù prediale e che, all'atto della loro separazione, sia mancata una manifestazione di volontà contraria al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16842 del 20/07/2009).

La servitù ricorre solo se esistano opere o segni univocamente indicativi di una situazione oggettiva di subordinazione e di servizio che integri, de facto, il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente dalla indagine sulla volontà, tacita o presunta, dell’unico proprietario ne determinarla o nel mantenerla.

Il requisito dell’apparenza (necessario ai fini della esistenza della servitù) deve configurarsi come presenza di opere permanenti e visibili destinate al suo esercizio (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 14292 del 08/06/2017). Deve trattarsi, in particolare, di opere permanenti obiettivamente destinate al relativo esercizio ed attestanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, anche quando tali opere insistano sul fondo dominante o su quello appartenente a terzi. Ne consegue che, ove le opere visibili e permanenti consistano in un portone ed in un androne, siti nel preteso fondo servente e utilizzabili per l'accesso sia a quest'ultimo che al preteso fondo dominante, l'apparenza della servitù postula comunque il riscontro dell'univocità della loro funzione oggettiva rispetto all'uso della servitù stessa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24856 del 21/11/2014).

Ai sensi dell’art. 1027 c.c. la servitù “consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario”, con la conseguenza che la stessa permane al mutare del proprietario del fondo dominante e del fondo servente, tanto che il trasferimento del fondo non costituisce causa di estinzione della servitù.

Essa può costituirsi anche per destinazione del padre di famiglia - che è fattispecie non negoziale - la quale ricorre quanto due fondi (o porzioni del medesimo fondo) appartengono ad un unico proprietario, il quale abbia posto gli stessi, l'uno rispetto all'altro, in una situazione di subordinazione idonea ad integrare il contenuto di una servitù prediale e che, all'atto della loro separazione, sia mancata una manifestazione di volontà contraria al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16842 del 20/07/2009).

La servitù ricorre solo se esistano opere o segni univocamente indicativi di una situazione oggettiva di subordinazione e di servizio che integri, de facto, il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente dalla indagine sulla volontà, tacita o presunta, dell’unico proprietario ne determinarla o nel mantenerla.

Il requisito dell’apparenza (necessario ai fini della esistenza della servitù) deve configurarsi come presenza di opere permanenti e visibili destinate al suo esercizio (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 14292 del 08/06/2017). Deve trattarsi, in particolare, di opere permanenti obiettivamente destinate al relativo esercizio ed attestanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, anche quando tali opere insistano sul fondo dominante o su quello appartenente a terzi. Ne consegue che, ove le opere visibili e permanenti consistano in un portone ed in un androne, siti nel preteso fondo servente e utilizzabili per l'accesso sia a quest'ultimo che al preteso fondo dominante, l'apparenza della servitù postula comunque il riscontro dell'univocità della loro funzione oggettiva rispetto all'uso della servitù stessa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24856 del 21/11/2014).

lazzarom pubblicato 16 dicembre 2020


Pertanto dovrò redigere un verbale di consegna dell'immobile in cui citerò la consegna delle chiavi e lo stato dell'immobile riportando eventuali danni. 

Mi dovrò far seguire dal mio legale in tale situazione nel caso volessi rivendicare tali danni ? (sempre ammesso che ci siano) 

inexecutivis pubblicato 18 dicembre 2020

In linea generale non è necessario, ma se questo la fa sentire più tranquillo le si faccia pure seguire.

rickhunter pubblicato 21 dicembre 2020

E' consigliabile farsi seguire da un avvocato per la procedura fino alle 'chiavi in mano', come mi ha consigliato (ovviamente interessato) un avvocato?

inexecutivis pubblicato 21 dicembre 2020

Domanda oggettivamente difficile. Il nostro forum su pone come strumento a disposizione dei non addetti ai lavori per fornire il supporto più ampio possibile.

Close