inexecutivis
pubblicato
21 ottobre 2016
La risposta al quesito formulato discende, a nostro avviso, dalla circostanza per cui avendo il Giudice autorizzato l’instaurazione di un procedimento di sfratto per morosità, il contratto di locazione in forza del quale il conduttore occupa l’immobile è opponibile alla procedura.
Se così non fosse stato, infatti, la liberazione dell’immobile avrebbe potuto essere conseguita attraverso la esecuzione dell’ordine di liberazione emesso da Giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 560 c.p.c.
Ciò posto, riteniamo che anche in questo caso la liberazione dell’immobile debba essere eseguita con oneri a carico della procedura.
Depongono in tal senso almeno due considerazioni.
Da un lato la nuova disciplina dell’ordine di liberazione dell’immobile è il precipitato della considerazione generale per cui la liberazione dell’immobile è un onere di cui si deve far carico la procedura, poiché porre in vendita un bene libero consente una ottimale collocazione del bene sul mercato, avvicinando le vendite esecutive alle ordinarie vendite negoziali.
Dall’altro, l’attivazione della procedura di sfratto per morosità costituisce, a nostro avviso, esercizio dell’attività di amministrazione e gestione del bene pignorato, per cui essa rientra a pieno titolo del crogiolo dei compiti che pertengono al custode ai sensi dell’art. 560, ultimo comma, c.p.c., con la conseguenza che i relativi costi sono a carico della procedura.
A questo proposito si tenga conto del fatto che la Corte di Cassazione ha affermato che il custode del compendio pignorato è legittimato ad agire domandare giudizialmente il risarcimento del danno da ritardata restituzione dell’immobile (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 267 del 07/01/2011).