Liberazione immobile aggiudicato all'asta

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maxicann80 pubblicato 18 aprile 2020

Ho acquisito un immobile all'asta e ho il decreto di trasferimento dal 10 gennaio. L'immobile è ancora in mano all'occupante senza titolo che si è barricato dentro con la famiglia. Dopo aver cercato di farlo uscire con le buone, il mio avvocato ha iniziato col mandargli una raccomandata "bonaria" verso la fine di febbraio convocandolo presso il suo studio per stabilire tempi e modalità di rilascio dell'immobile ma l'occupante se n'è fregato altamente. Poi è subentrato il lockdown e i tribunali sono fermi. Cosa potrebbe fare l'avvocato, o cosa posso fare io, nel frattempo? Sta passando troppo tempo e ho bisogno di servirmi della mia proprietà dato che gli sto pagando pure le spese condominiali. Anticipatamente ringrazio e saluto

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inexecutivis pubblicato 20 aprile 2020

È fatto notorio che il Paese sta attraversando un momento storico di assoluta gravità, che ha recentemente inciso in modo assai penetrante sull’ordinario svolgimento dell’attività giurisdizionale.

Invero il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 pubblicato in pari data sulla sulla G.U. n. 60 aveva previsto, all’art. 1 comma primo, che “A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto [e dunque dal 9 marzo] e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”, aggiungendo al successivo comma 2 che fino al 22 marzo 2020 “sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate”.

A 9 giorni di distanza, l’acuirsi dell’emergenza sanitaria ha determinato l’emanazione del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020), che con l’art. 83 ha (sostanzialmente) prorogato al 15 aprile 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali, nonché la sospensione dei termini processuali (commi primo e secondo) prima fissata al 22 marzo dal d.l n. 11/2020 citato, disponendo che i capi degli uffici potranno adottare disposizioni che prevedano, tra l’altro, il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020.

Infine, il termine del 15 aprile è stato prorogato all’11 maggio con l’art. 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23

Pertanto, i termini processuali sono ad oggi sospesi dal 9 marzo all’11 maggio, e dunque per 64 giorni.

A questa sospensione fanno eccezione, secondo quanto previsto dal comma terzo del citato art. 83, una serie di procedimenti, tra cui “tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

Parimenti, l’art. 103 comma sesto prescrive che “L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020”.

È allora necessario chiedersi se, e come, queste norme alterano il fisiologico divenire delle procedure esecutive.

A nostro giudizio deve muoversi dalla premessa per cui i termini processuali soggiacciono, per effetto delle disposizioni emergenziali surrichiamtate, ad un regime di sospensione i cui effetti non sono dissimili, sebbene più ampi, di quelli determinati dalla l. 7 ottobre 1969, 742 (pur essendo radicalmente diversa la scaturigine delle norme) che i termini processuali sospende durante il periodo feriale.

Depone in questa direzione sia il dato letterale della norma (che al comma secondo, dopo aver previsto che “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”, ha poi specificato al successivo periodo che “si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”) che, soprattutto, la sua ratio, meglio esplicitata nella relazione illustrativa disegno di legge di conversione del d.l. n. 11/2020, laddove si afferma che essa ha lo scopo di determinare la “sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione”, nonché nella relazione illustrativa del d.l. n. 18/2020, nella quale si rappresenta la necessità di rimediare al “fiorire di dubbi interpretativi e prassi applicative sostanzialmente elusive del contenuto della previsione o comunque non adeguatamente sensibili rispetto all’evidente dato teleologico della norma, costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall’altro

Si tratta, in ogni caso e come è stato subito osservato dai primissimi commentatori, di “una sospensione sui generis, che, benché riferita testualmente ai soli termini processuali, comprende in concreto tutte le attività processuali tout court e quelle connesse, nel loro complesso”.

Ed allora, in conclusione, il consiglio che si può offrire è quello di verificare se vi sono particolari e gravi ragioni di urgenza (ragioni che dovranno essere particolarmente impellenti i serie in quanto andranno comparate con l’esigenza di tutela della salute pubblica) e chiedere al presidente del Tribunale o al giudice da egli designato la declaratoria di urgenza di cui all’art. 83, comma terzo.

maxicann80 pubblicato 25 aprile 2020

Grazie mille. Nel frattempo, se non ho capito male, dev'essere recapitato all'occupante senza titolo, e senza il mio permesso (che detiene abusivamente e prepotentemente l'immobile), il decreto di trasferimento che mi è stato dato e la diffida a lasciare l'immobile; ma chi deve farlo? A) L'avvocato con una semplice raccomandata A/R. B) L'avvocato per tramite dell'ufficiale giudiziario C) Io come proprietario. Qual'è la procedura corretta? Grazie ancora e distinti saluti

inexecutivis pubblicato 30 aprile 2020

In primo luogo è necessario preocedere alla notifica del titolo esecutivo (cioè di una copia del decreto di trasferimento munita della formula esecutiva apposta dalla cancelleria del tribunale) e del precetto allìoccupante. Successivamente occorrerà intraprendere una procedura per rilascio ex art. 605 e seguenti cpc, che prevede la notifica del preavviso di rilascio a cura dell'ufficiale giudiziario.

Per tutto questo occorre chiaramente l'assistenza di un difensore.

In alternativa occorrerebbe chiedere al custode della procedura di provvedere alla liberazione dell'immobile ai sensi dell'art 560 cpc.

maxicann80 pubblicato 30 aprile 2020

Grazie ancora. Purtroppo il custode della procedura, in tempi non sospetti, mi fece firmare un esonero del tipo: "di stare valutando l’opportunità di procedere, successivamente al decreto di trasferimento, alla locazione dell’immobile aggiudicato all’occupante sine titulo presente all’interno del compendio da lei aggiudicato, di esonerare il custode giudiziario dalla liberazione preventiva dell’immobile e di voler attendere il decreto di trasferimento per procedere successivamente alla notifica dello stesso all’occupante sine titulo per richiederne eventualmente la liberazioni"  perchè stavo prendendo in considerazione l'ipotesi dell'affitto che poi scartai dopo poco tempo perchè mi resi conto che l'occupante abusivo, con moglie e 2 figli piccoli, è un delinquente. Fatto sta che il custode mi portò, nonostante le mie preoccupazioni per la liberazione dell'immobile (ignorantemente mai messe per iscritto), all'emissione del decreto di trasferimento.  Successivamente in risposta ad una mia PEC mi rispose: Essendo pertanto già stato emesso il decreto di trasferimento, che ha formalmente trasferito a Lei la proprietà dell’immobile, non è più possibile, come più volte evidenziato, richiedere al Giudice dell’Esecuzione ordinanza di liberazione dell’immobile da lei aggiudicato. Potrà procedere alla notifica del decreto di trasferimento all’occupante sine titulo per richiedere l’immediata liberazione dell’immobile secondo il procedimento ordinario. Dunque, ora, mi trovo l'abusivo dal 10 gennaio che minaccia di fare danni alla casa, l'immobilismo del settore giudiziario e una bella somma residua di quella che ho versato in cospicuo eccesso da avere restituita perchè il giudice ha riservato l’adozione di ogni provvedimento all’esito della prossima udienza del 9.07.2020. Potrei secondo Voi avere un'alternativa valida in aggiunta all'assistenza del legale privato?

N.B. nel bando di partecipazione c'è scritto ma si sono accorto solo alla fine: Le spese relative all’esecuzione dell’ordine di liberazione dell’immobile, emesso dopo l’aggiudicazione e quelle relative alla prosecuzione del procedimento di rilascio successivamente alla vendita sono a carico dell’aggiudicatario, il quale potrà dispensare il custode e/o portare a termine detta attività (art. 560, quarto comma, c.p.c.)

 Grazie anticipate e distinti saluti

inexecutivis pubblicato 04 maggio 2020

Purtroppo a questo punto non può chiedere alcunchè al custode, avendolo esonerato.

Non le resta che munirsi dell'assistenza di un difensore e procedere a sue spese ex art. 605 e ss. c.p.c.

maxicann80 pubblicato 28 marzo 2021

Buongiorno, purtroppo dal 10 gennaio 2020 (data in cui c'è stata l'ordinanza di rilascio) l'occupante sine titulo è ancora lì al suo posto mantenuto a mie spese condominiali, riscaldamento ecc. ecc. Come ben sapete c'è stato il blocco degli sfratti fino al 30.12.20 e quindi è stato tutto sospeso. Ora sono alla fase "preavviso di rilascio" ma sto avendo noie per i danni causati da infiltrazioni d'acqua dal bagno. Nonostante abbia mandato a mie spese per 2 volte degli idraulici la perdita d'acqua non è stata eliminata perchè c'è bisogno di un intervento radicale e se la casa non fosse occupata io potevo fare i lavori evitando tempestivamente qualsiasi danno. Siccome l'occupante sine titulo è abusivo, perchè non è stato da me autorizzato a stare lì ma dallo Stato che è come se mi avesse requisito l'immobile, chi è tenuto a pagare i danni nell'appartamento sottostante? Questa impotenza di fronte a questa enorme ingiustizia mi sta facendo avvilire e ammalare. Inoltre, sono tenuto a pagare l'IMU dato che volevo vendere la prima casa e passare in questa (ma di fatto sono impossibilitato ad agire)? Grazie anticipate e distinti saluti

inexecutivis pubblicato 29 marzo 2021

Purtroppo la pandemia ha creato problemi di questo tipo. Il legislatore, tra il diritto dell'occupante e quello del proprietario ha preferito tutelare il primo a scapito del secondo.

E' uno dei costi del COVID-19. Non le resta che sollecitare il più possibile la celere liberazione.

maxicann80 pubblicato 29 marzo 2021

Buongiorno,
grazie per la risposta comprensiva volevo però sapere:

1. A chi è addebitabile il costo del danno causato al piano di sotto dato che l'occupante è abusivo (mica l'ho autorizzato io)?

2. Se mi tocca pagare l'Imu, dell'anno scorso e di quest'anno, dato che non sono mai entrato nell'abilitazione ma sto avendo solo danni.
Grazie e distinti saluti 

inexecutivis pubblicato 30 marzo 2021

A proposito della domanda n. 1 osserviamo che dei danni cagionati risponderà l'occupante, perchè la cosa è ascrivibile alla sua detenzione.

Purtroppo, con riferimento all'IMU, la relativa disciplina individua nel proprietario il sogetto passivo, per cui l'obbligo sorge a partire dal decreto di trasferimento.

maxicann80 pubblicato 01 aprile 2021

Buongiorno, per concludere: visto che il proprietario del piano di sotto denuncerà me in quanto proprietario come faccio ad evitare di rimetterci io dato che l'occupante abusivo nella mia proprietà è un nullatenente? Grazie mille per questa importantissima (per la mia situazione) domanda. Cordiali saluti e buona Pasqua

inexecutivis pubblicato 04 aprile 2021

quando sarà citato in giudizio dal proprietario del piano sottostante dovrà chiedere la chiamata in causa dell'occupante e che sia costui condannato al risarcimento dei danno in quanto autore esclusivo dello stesso,

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