inexecutivis
pubblicato
19 dicembre 2021
Rispondiamo alla domanda premettendo che secondo la giurisprudenza (Cass. civ., sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730) “Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore. Ne deriva che, in relazione allo "ius ad rem" (pur condizionato al versamento del prezzo), che l'aggiudicatario acquista all'esito dell'"iter"esecutivo, è configurabile un obbligo di diligenza e di buona fede dei soggetti tenuti alla custodia e conservazione del bene aggiudicato, così da assicurare la corrispondenza tra quanto ha formato l'oggetto della volontà dell'aggiudicatario e quanto venduto. Pertanto, qualora l'aggiudicatario lamenti che l'immobile aggiudicato sia stato danneggiato prima del deposito del decreto di trasferimento, il giudice è tenuto a valutare la censura dell'aggiudicatario medesimo, diretta a prospettare la responsabilità del custode (nella specie, della curatela fallimentare che aveva proceduto alla vendita forzata), in base ai principi generali sull'adempimento delle obbligazioni (art. 1218 cod. civ.), per inadeguata custodia del bene posto in vendita, fino al trasferimento dello stesso” (negli stessi termini Cass. 30/06/2014, n. 14765).
Quindi la procedura, e per essa il custode, hanno il preciso dovere di provvedere alla consegna del bene, a norma dell’art. 1476 c.c. il quale prevede appunto in capo al venditore l’obbligo di procedere alla consegna del bene.
Fatta questa premessa, se il bene è già libero sarà sufficiente provvedere alla consegna delle chiavi redigendo apposito verbale. In caso contrario dovrà preliminarmente chiedersi al giudice l’adozione dell’ordine di liberazione a norma dell’art. 560 c.p.c.