inexecutivis
pubblicato
24 giugno 2019
L’art. 560 commi terzo e quarto c.p.c.,così recita (va):
“Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento di un bene opponibile alla procedura il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento15.
Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68”.
In realtà i ritardi non riguardano tanto la pronuncia dell'ordine di liberazione da parte del giudice, ma i tempi della sua attuazione da parte del custode, tempi sui quali incidono, oltre alal solerzia del custode, eventuali resistenze dell'occupante. Ad ogni buon conto, l'art. 560 vecchio testo consente di ottenere la liberazione dell'immobile in tempi sufficientemente rapidi.