Liberazione immobile acquistato - Decreto di trasferimento

  • 661 Viste
  • Ultimo messaggio 25 ottobre 2016
  • Argomento risolto
Digitalfa pubblicato 19 ottobre 2016

Signora AAA di 90 anni, con tutore legale, malata e bloccata su una sedia a rotelle. Era proprietaria dell'immobile sino al 2007.  

Accerti lo stato di occupazione degli immobili:

Al momento del sopralluogo l'immobile risultava occupato dalla Signora (AAA), nata a...., suocera, a quanto riferito dal sig. ZZZ, del sig. ZZZ stesso, il quale era presente durante il sopralluogo, e proprietaria dell’immobile  dal 1983 al 2007. Si allega alla presente relazione il Certificato di Residenza che attesta che la signora AAA risiede in Corso Rosselli 105 int. 7 (All. n. 8b). Secondo sempre quanto riferito dal sig. ZZZ, la signora AAA non versa alcuna somma per l’utilizzo dell’unità abitativa.

Presso l’Agenzia delle Entrate non è risultato essere stato depositato alcun contratto di affitto tra il sig. ZZZ e la signora AAA e più in generale nessun contratto di affitto relativo all’immobile oggetto di perizia, stipulato dal signor Barone.  

Il signor ZZZ ha acquistato mediante atto di compravendita dalla signora AAA – Trascrizione del 05/07/2007 – Registro Particolare 750 – Registro Generale 5027 – a rogito notaio xxxx

Può accadere che il giudice in questa situazione possa ritenere che per tutelare l'occupante, senza titolo alcuno, sia meglio rinviare la liberazione dell'immobile a tempo indeterminato nonostante l'aggiudicazione (ed il pagamento di anticipo e saldo)?

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 20 ottobre 2016

 Sulla scorta dei dati forniti nella domanda, e principalmente in considerazione della circostanza per cui l’occupante è privo di titolo opponibile alla procedura, riteniamo che non si possa prescindere dall’adozione del provvedimento di liberazione dell’immobile, da emettersi al più tardi al momento dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 560, comma terzo, c.p.c..

Ad ogni buon conto, ed in alternativa, la disponibilità dell’immobile può essere conseguita attraverso una esecuzione per rilascio da intraprendere ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c., sulla base del decreto di trasferimento, che ai sensi dell’art. 586, ultimo comma c.p.c., costituisce titolo esecutivo per il rilascio.

È evidente che se l’immobile è occupato da soggetti che hanno problemi di salute, il soggetto incaricato di procedere alla esecuzione della liberazione dell’immobile (custode o ufficiale giudiziario, a seconda che si agisca ex art. 560 o 605 c.p.c.) avrà cura di allertare preventivamente i servizi sanitari o sociali, i quali adotteranno, se lo riterranno, i provvedimenti necessari a tutela dell’occupante.

Digitalfa pubblicato 21 ottobre 2016

Buongiorno, 

un approfondimeno sulla scorta di quanto da voi scritto:

Quote: "È evidente che se l’immobile è occupato da soggetti che hanno problemi di salute, il soggetto incaricato di procedere alla esecuzione della liberazione dell’immobile (custode o ufficiale giudiziario, a seconda che si agisca ex art. 560 o 605 c.p.c.) avrà cura di allertare preventivamente i servizi sanitari o sociali, i quali adotteranno, se lo riterranno, i provvedimenti necessari a tutela dell’occupante"

Potrebbe succedere che i provvedimenti necessari a tutela dell'occuante possano:

  • annullare/ritardare/rinviare un provvedimento di liberazione dell’immobile
  • impedire la liberazione dell'immobile

Potrebbe fare alcuno esempio della forma di tutela dell'occupante piu' comune?

inexecutivis pubblicato 23 ottobre 2016

A nostro avviso i problemi di salute dell’occupante non possono impedire l’esecuzione del rilascio, né ritardarlo.

La procedura esecutiva, riteniamo, non debba occuparsi della tutela dell’occupante. Non è questo il suo fine istituzionale. Ergo, il suo risultato deve essere sempre e comunque assicurato. Proprio per questa ragione abbiamo ritenuto necessario (questo si) che siano necessariamente allertati, prima di procedere alla liberazione, i servizi sociali e sanitari, che invece sono istituzionalmente preposti alla tutela degli interessi della persona dell’occupante, i quali potranno/dovranno adottare le iniziative necessarie affinché la liberazione dell’immobile avvenga con il minor sacrificio possibile per gli interessi dell’occupante.

 

Le forme di tutela possono essere le più varie: trasferimento in strutture sanitarie, collocazione in centri assistenziali ecc..

Digitalfa pubblicato 24 ottobre 2016

Buonasera,

qualora l'occupante sia intrasportabile e dunque i servizi assistenziali/tutrice legale impediscano il rilascio dell'immobile?

Grazie,

inexecutivis pubblicato 25 ottobre 2016

Qualora si verifichi una ipotesi di questo tipo, occorre verbalizzare formalmente, in seno al verbale di accesso, questa attestazione, ed occorre che questa dichiarazione provenga dalla struttura sanitaria, il cui intervento deve essere preventivamente richiesto. Insomma, occorre che chi dichiara l’intrasportabilità dell’occupante abbia la competenza per farlo e si assuma la responsabilità di questa attestazione. È chiaro che deve trattarsi di una intrasportabilità assoluta, alla quale non è possibile ovviare nemmeno attraverso l’intervento dei mezzi del servizio 118.

Ove ciò si verifichi, l’interessato può, se lo ritiene, comunque chiedere l’intervento del Giudice dell’esecuzione affinché, anche tramite propri consulenti, accerti questa situazione.

Close