LIBERAZIONE IMMOBILE

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  • Ultimo messaggio 05 gennaio 2022
clasa pubblicato 27 dicembre 2021

Buongiorno,

sono stata nominata professionista delegato e custode giudiziario in sostituzione di un altro custode pochi giorni prima dell'asta.

L'immobile è stato aggiudicato, i debitori e l'occupante hanno fatto opposizione che è stata rigettata.

Il giudice ha emesso il decreto di trasferimento al quale hanno fatto nuovamente opposizione. 

L'aggiudicatario mi ha dato mandato alla liberazione.

Dopo vari accessi, con l'ausilio della forza pubblica finalmente sono riuscita a liberare l'immobile... nel verbale di liberazione ho dato 30 giorni per sgomberare l'immobile dalla mobilia. Non avendo ricevuto alcuna notizia, ho incaricato una ditta di traslochi per sgomberare l'immobile. Giunta sui luoghi, ho constatato che l'immobile era stato nuovamnete occupato. A nulla è valsa ogni richiesta di ausilio della forza pubblica. Gli stessi mi dichiarano che devo avere nuovo mandato dal giudice. Ho provveduto ad inviare istanza al giudice nella quale chiedevo esplicito mandato... ma al momento nessuna risposta. Domanda : il mio mandato si è esaurito?? Che devo fare?? 

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inexecutivis pubblicato 31 dicembre 2021

La situazione prospettata è abbastanza spiacevole.

Il novellato art. 560, comma sesto, c.p.c. stabilisce che “l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68.

In questi termini si esprimono in generale gli artt. gli artt. 68 c.p.c. e 14 Ord. Giudiziario. Anch’essi consentono al Giudice di avvalersi della forza pubblica per il compimento di attività inerenti ai processi e, segnatamente, ai processi di esecuzione forzata.

L’assistenza della forza pubblica in fase esecutiva costituisce collaborazione all’esecuzione forzata ed è strumentale rispetto al provvedimento giurisdizionale (in proposito, Corte Cost. 24.7.1998, n. 321).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato sul punto che “l’autorità amministrativa richiesta di concorrere con la forza pubblica all’esecuzione del comando contenuto nel titolo esecutivo ha il dovere di prestare i mezzi per l’attuazione in concreto dello stesso onde realizzare il fine ultimo della funzione sovrana della giurisdizione … L’apprestamento di tali mezzi da parte della pubblica amministrazione è, pertanto, assolutamente doveroso” (Cass., 26.2.2004, n. 3873).

Solo l’assoluta impossibilità (ma non è certamente questo il caso che la riguarda) di prestare assistenza può giustificare un temporaneo diniego da parte dell’ Autorità a fronte di una legittima richiesta da parte del Giudice o dei suoi ausiliari, poiché sussiste “un diritto soggettivo ad ottenere dall’amministrazione le attività necessarie all’esecuzione forzata del provvedimento, comprese quelle relative all’uso della forza pubblica, le quali integrano comportamenti dovuti (sempre che non ricorra un’impossibilità determinata da forza maggiore) e non discrezionali” (Cass., Sez. Un., 18.3.1988, n. 2478).

Conseguentemente, “il rifiuto di assistenza della forza pubblica all’esecuzione dei provvedimenti del giudice … sempre che non dipenda da accertata indisponibilità di forza … costituisce un comportamento illecito” (Cass., Sez. Un., 1.8.1962, n. 2299).

Ciò detto, riteniamo che fino a quando la liberazione non sia stata definitivamente compiuta con consegna dell’immobile all’aggiudicatario, l’incarico conferito dal giudice non può dirsi “esaurito” e non è dunque necessario chiederne uno nuovo.

Il suggerimento che si sentiamo di offrire è quello di relazionare immediatamente al giudice dell’esecuzione rappresentando il rifiuto di intervento della forza pubblica.

clasa pubblicato 04 gennaio 2022

Grazie... mi domandavo.. ma potrebbe l'aggiudicatario proporsi come custode dell'immobile?

inexecutivis pubblicato 05 gennaio 2022

A nostro avviso, quella prospettata è una opzione che può essere utile praticare nel momento in cui si ha premura di entrare nella disponibilità dell’immobile.

La soluzione è particolarmente vantaggiosa quando questo è libero, poiché non è necessario attendere che il custode lo consegni, e può anche esserlo quando l’immobile è occupato da terzi senza titolo opponibile, e l’aggiudicatario ha le competenze necessarie per curare la pronta esecuzione dell’ordine di liberazione eventualmente adottato dal Giudice ai sensi dell’art. 560, comma terzo, c.p.c.

Si tratta, peraltro, di scelta che non comporta aggravio di spese o di costi a carico della procedura, poiché che, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.M. 15 maggio 2009, n.80 (Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati), all’aggiudicatario nominato custode del bene non è dovuto alcun compenso.

L’inconveniente è rappresentato dal fatto che il custode ha doveri di amministrazione e gestione della cosa (l’art. 560, ultimo comma, c.p.c. attribuisce al custode il compito di “amministrazione e gestione” del bene pignorato affidato alla sua custodia; stessa disposizione si rinviene nell’art. 65 c.p.c.), cui sono connessi i relativi profili di responsabilità (ai sensi dell’art. 67, comma secondo, c.p.c. il custode è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia).

Esiste poi la previsione di cui all’art. 2051 c.c., che sancisce, in generale, la responsabilità del custode da cosa in custodia.

Una precisazione ci sembra doverosa in materia. Le norme che sulla responsabilità e sui doveri del custode nell’ambito della procedura esecutiva sono norme funzionali alla salvaguardia del cespite in funzione della sua migliore collocazione sul mercato; esse, pertanto servono a garantire le migliori condizioni di acquisto in capo all’aggiudicatario. È evidente, pertanto, che quando custode è l’aggiudicatario medesimo, queste disposizioni hanno perso gran parte della loro funzione.

Tuttavia, profili di responsabilità permangono con riferimento ai danni che la cosa in custodia può cagionare a terzi. Si pensi, ad esempio, ad un pericolo di crollo.

In definitiva, se si stima che i doveri connessi alla custodia potrebbero, in relazione ai profili che abbiamo riassunto, essere particolarmente impegnativi, è bene ponderare la cosa.

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