Liberazione immobile

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  • Ultimo messaggio 20 marzo 2021
rinlo pubblicato 15 marzo 2021

 Buon pomeriggio

Illustro in breve la vicenda.

Sono risultato aggiudicatario di un terreno agricolo che sia da perizia che da avviso di vendita risultava libero da contratti di locazione. 

Poco prima dell'emissione del decreto di trasferimento il delegato, visto che il terreno era libero, mi faceva firmare una dichiarazione di manleva dalla liberazione dell'immobile evidenziando che fosse necessaria solo al fine di accelerare l'emissione del decreto di trasferimento.

Ottenuto il decreto di trasferimento, comunico al mio Centro di Assistenza Agricola (CAA) le particelle aggiudicate per il caricamento nel mio fascicolo aziendale ma scopro l'esistenza di un contratto di locazione tra l'esecutato e sua figlia, registrato dopo il pignormento. Emerge, in particolare, in sede di caricamento delle particelle,che le stesse erano caricate su altro fascicolo intestato alla figlia dell'esecutato che le conduceva in virtù del predetto contratto di locazione.

Sentito il delegato, lo stesso provvede ad evidenziarmi che il contratto non è opponibile alla procedura e, con disponibilità, provvede a risolvere unilateralmente il contratto presso l'Agenzia delle Entrate, comunicando la vicenda. Quest'ultima procede con la'aggiornamento della posizione contrattuale.

Trasmessa la risoluzione ottenuta dall'Agenzia delle Entrate al Centro di assistenza Agricola del conduttore (quindi della figlia dell'esecutato) al fine di ottenere lo svincolo delle particelle dal fascicolo aziendale, il Centro di assistenza Agricola comunica di non poter provvedere in quanto necessita dell'autorizzazione in tal senso da parte del titolare del fascicolo aziendale (e quindi della figlia dell'esecutato).

Allo stato abbiamo quindi un terreno di fatto libero in quanto sono entrato nel possesso, ma bloccato sotto il profilo documentale in quanto mi risulta impossibile caricarlo nel mio fascicolo aziendale e procedere alla richiesta di aiuti comunitari sulle colture.

Sentito il Centro di assistenza agricola nazionale, lo stesso comunica che in assenza di una autorizzzione da parte del titolare del fascicolo aziendale in cui attualmente sono caricate le particelle, non è possibile svincolare le stesse. 

Temo tuttavia che la detta autorizzazione non arriverà spontaneamente dalla figlia dell'esecutato.

Cosa ne pensate? Avreste suggerimenti al riguardo?

Grazie 

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inexecutivis pubblicato 17 marzo 2021

A nostro avviso occorre rappresentare al centro di assistenza agricola che in questo caso occorrerà procedere prescindendo dal consenso. Suggeriamo di richiederlo formalmente (a mezzo pec o raccomandata a.r.)

rinlo pubblicato 17 marzo 2021

Grazie per la risposta. Il Centro di assistenza agricola, formalmente invitato a provvedere, si è opposto. Addirittura è intervenuta la sede centrale del centro di assistenza agricola (Coldiretti) che ha evidenziato l’impossibilità a procedere, in assenza di autorizzazione del titolare del fascicolo. Ritenete che si debba informare il GE? Io sto subendo un danno da questa storia. Se avessi saputo dell’esistenza di un contratto di locazione, seppur non opponibile, non avrei mai partecipato alla vendita o non avrei mai firmato una manleva alla liberazione.

inexecutivis pubblicato 20 marzo 2021

Come dicevamo, a nostro avviso non è necessario il consenso poiché sul piano civilistico gli aiuti comunitari possono essere assimilati ai frutti, ed in quanto tali soggiacciono al pignoramento ex art. 2912 c.c.

Questo è il convincimento che ci sembra di poter ricavare dal reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune; dal reg. delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il reg. (UE) n. 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento; e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del reg. (UE) n. 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

Nel nostro ordinamento rileva invece il d.m. MiPAAF n. 6513 del 18 novembre 2014, modificato ed integrato dal d.m. MiPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015.

Se la controparte insiste, non resta che intentare un contezioso, anche se rappresentiamo che della questione si occuperà a breve la Corte di Cassazione.

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