Liberazione immobile

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  • Ultimo messaggio 25 settembre 2020
alessandrotv pubblicato 21 settembre 2020

Buongiorno, Vi pongo il mio caso. Sono l’aggiudicatario di un immobile all’asta (in data 14/01/2020) e saldato a fine maggio 2020. L’immobile è un occupato dall’esecutato.

Causa Covid, il Tribunale asseriva che “ L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al giorno 01/09/2020 (art. 103 co. 6 legge n. 27/2020)”

Il custode mi ha comunicato che ha lasciato, in autonomia, ulteriori 20gg per la liberazione dell’immobile. Oggi, scaduti quei 20gg, mi dice cha bisogno ancora di un po’ di tempo.

Il decreto di trasferimento inoltre, al momento dell’emissione, sarà oggetto di una sospensiva di 60gg in quanto immobile di interesse storico soggetto alla prelazione del ministero dei beni culturali. Ergo il termine entro cui potrò iscrivere ipoteca (e quindi contrarre mutuo) sarà non prima di gennaio 2021. Con una liberazione tempestiva tale termine sarebbe caduto durante il mese di dicembre 2020.

Ora, trovandomi a dover comunque pagare 600 euro al mese di prefinanziamento e noto che il custode ha perso un mese concedendo la proroga all’occupante, è nelle mie facoltà fare istanza al giudice per la liberazione forzosa immediata dato il tempo perso? Esiste facoltà di avere un qualche riconoscimento degli interessi ulteriori che andrò a pagare?

Ringraziandovi anticipatamente

Grazie

inexecutivis pubblicato 25 settembre 2020

L’art. 103, comma sesto, d.l. n. 18/2020, prevede la sospensione de “L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili”.

Dottrina e giurisprudenza si interrogano sulla possibilità che questa sospensione possa essere applicata anche agli ordini di liberazione.

Chiarito, in primis, che la previsione costituisce disposizione eccezionale contenuta in una normativa speciale e che, come tale, è insuscettibile di applicazione analogica, pena la violazione dell’art. 14 prel., le alternative possibili sono due: o si esclude che l’ordine di liberazione, siccome attuato, non può essere ricompreso nel perimetro di applicazione della norma; oppure si deve ritenere che il legislatore abbia utilizzato il termine esecuzione in modo atecnico, sicché il esso non va inteso come (volutamente) limitato ai provvedimenti oggetto di esecuzione strictu sensu intesa.

Questa seconda opzione ermeneutica ci pare preferibile, ben consapevoli, tuttavia, che la tesi restrittiva è stata autorevolmente sostenuta in dottrina e patrocinata da taluna giurisprudenza (Tribunale, Verona, 13 maggio 2020).

Sul piano letterale, va premesso che la regula juris non coincide esclusivamente con la lettera della legge, ma si compone di principi e valori che, attraverso l'opera di giudici e giuristi, colorano il linguaggio legislativo, sicché l'interpretazione è lo strumento che consente di creare la norma, partendo dalla mera disposizione. In un siffatto contesto, si è detto, “l'affidamento riposto nel significato letterale della disposizione (...), si scontra con la constatata complessità dei processi interpretativi, il cui esito è il prodotto della funzione nomopoietica distribuita tra tutti i soggetti dell'ordinamento» e «continuamente alimentata dal dibattito processuale del giudice con e tra le parti”.

Ciò detto, conforta questa interpretazione “ampia” la ratio chiaramente emergenziale della previsione, che mal giustificherebbe il distinguo che qui non si condivide. Non sembra congruo, infatti, trattare diversamente situazioni identiche sul piano fattuale (tanto è vero che in dottrina è comune l’affermazione per cui l’attuazione dell’ordine di liberazione anticipa gli effetti dell’esecuzione per rilascio eseguita sulla scorta del decreto di trasferimento a norma dell’art. 586 c.p.c. al fine di assicurare una migliore e più rapida liquidazione del bene pignorato), posto che in entrambi i casi, il soggetto che occupa un immobile è obbligato a lasciarlo; si tratterebbe, insomma, di una distinzione difficilmente riconducibile su binari della Costituzione.

Sempre sotto questo profilo, neppure giustifica una diversa trattazione dell’ordine di liberazione risetto ai provvedimenti giurisdizionali suscettibili di esecuzione, la circostanza per cui nell’ordine di liberazione vengono in rilievo anche gli interessi pubblicistici al cui presidio è posta l’anticipata attuazione dell’ordine di liberazione, siccome ancillare rispetto all’obiettivo della efficiente gestione della procedura esecutiva, a vantaggio non solo delle parti ma anche dell’amministrazione della giustizia, globalmente intesa.

L’affermazione è condivisibile, ma oblitera il dato per cui anche in una ordinaria esecuzione per rilascio (ed in genere in tutte le attività giurisdizionali) l’interesse pubblicistico resta sullo sfondo e non può soccombere al cospetto degli interessi delle parti. In ogni caso, l’interesse generale alla tutela della salute pubblica intorno al quale ruota la legislazione emergenziale adottata per far fronte alla pandemia in atto deve indurre a considerare temporaneamente recessivi gli altri interessi temporaneamente sacrificati da questa legislazione.

Si aggiunga che l’iperfetazione normativa provocata dall’emergenza sanitaria in corso si connota per una profluvie di incertezze terminologiche (chiaramente dovute alla necessità di provvedere ad horas), il che rende l’interpretazione letterale delle norme che ne costituiscono il prodotto criterio ermeneutico abbisognevole di argomenti di sostegno. Ne è la riprova lo stesso art. 103 comma sesto, che è inserito in un articolo la cui rubrica, intitolata “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, è del tutto inidonea a contemplare la sospensione dei provvedimenti giurisdizionali di rilascio.

Pure incapace di giustificare una interpretazione restrittiva è la previsione di cui al precedente art. 54-quater (che sospende le esecuzioni immobiliari che abbiano ad oggetto la casa abitata dal debitore), la quale: da una parte conferma le sbavature terminologiche  di questa legislazione emergenziale (posto che mentre il titolo parla di sospensione riguardante le “procedure esecutive sulla prima casa”, nel testo dell’articolo ci si riferisce all’“abitazione principale del debitore”); dall’altro si colloca tra una serie di disposizioni eterogenee tra loro, il che non offre argomenti per affermare (come sostenuto dalla citata contraria giurisprudenza) che il legislatore abbia inteso dedicarsi in quella sola sede alle procedure esecutive.

Sottolineamo, da ultimo, che il termine del primo settembre è stato prorogato al 31 dicembre dal dall'art. 17-bis, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il cui titolo è “Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo”. Questo titolo sembrerebbe dare maggiore conforto alla tesi restrittiva, che esclude l’applicazione della disposizione agli ordini di liberazione.

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