Liberazione immobile

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  • Ultimo messaggio 04 agosto 2020
medoromirko pubblicato 19 luglio 2020

Buonasera, Mi sono aggiudicato in asta un appartamento e sembra non venirne più a capo per riuscire ad entrarne in possesso. Decreto di liberazione emanato in data 15 Novembre 19. Dopo vari accessi eravamo rimasti d'accordo per lanliberazione con ufficiale giudiziario 13 Marzo 20. Come sappiamo tutto si é bloccato causa covid.

Adesso non riesco più ad avere informazioni certe da nessuno ne da istituto vendite ne dal custode. Come dovrei comportarmi per velocizzare la procedura.

Considerato che devo adibirla a mia abitazione principale i 18 mesi vengono "stoppati" a causa del covid oppure no?? Gtazie

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maryby81 pubblicato 22 luglio 2020

Buonasera, mi sono aggiudicato bene immobile ed ho ottenuto decreto di trasferimento, ma l'immobile è risultato occupato da cose e ingombri vari che l'esecutato non vuole liberare. Ad oggi la legge ha prorogato l'esecuzione degli sfratti al 31 dicembre. Io proprietario ho un briciolo di tutela e fare un'istanza di anticipazione? Grazie 

maryby81 pubblicato 22 luglio 2020

si. l'agenzia delle entrate ha previsto con circolare la proroga (v.circolare n. 9 del aprile 2020)

gennaro pubblicato 22 luglio 2020

Salve, anche io mi trovo in questa situazione, l appartamento non e' occupato da nessuno, dentro ci sono i mobili che l'esecutato ad oggi, da maggio 2019, dopo varie telefonate, non ha ancora tolto. Io vorrei entrare dentro casa, acquistata con tanti sacrifici. Trattasi per me di prima abitazione, non posso pagare mutuo su questa casa ed affitto per un altra. Vorrei sapere... qual è il reato, se c'è, al quale andrei incontro?????

inexecutivis pubblicato 25 luglio 2020

l’art. 103 comma sesto d.l. 18/2020 (convertito, con modificazioni, con 24 aprile 2020, n. 27) prescrive che “L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino primo settembre 2020”.

Ora, secondo una prima opzione ricostruttiva, poiché la norma parla di esecuzione, mentre l’ordine di liberazione viene attuato, l’art. 103 non interferirebbe con l’art. 560 c.p.c.. e quindi l’attuazione dell’ordine di liberazione emesso dal giudice dell’esecuzione non potrebbe essere sospeso da questa previsione normativa, di carattere certamente eccezionale e dunque insuscettibile di applicazione analogica a mente dell’art. 14 delle preleggi.

A questa tesi i contrappone l’affermazione per cui la ratio della norma non giustificherebbe una siffatta ricostruzione, e dunque dovrebbe ritenersi che il termine «esecuzione» sia stato utilizzato dal legislatore in senso atecnico.

Un ulteriore argomento a suffragio di questa impostazione è anche quello per cui se si individua per gli ordini di liberazione un diverso regime si porrebbero seri dubbi di legittimità costituzionale, atteso che sul piano degli effetti concretamente prodotti dall’attuazione dell’ordine di liberazione e dall’esecuzione dei provvedimenti di rilascio sono identici, salvo a volerli analizzare dal punto di vista degli interessi a tutela dei quali i due provvedimenti sono preposti, e che sono identificabili nel sollecito svolgimento della procedura e nella salvaguardia delle ragioni del ceto creditorio, da un lato, e nel diritto alla consegna del bene da parte dell’avente titolo, dall’altro.

Il suggerimento che dunque ci sentiamo di offrire è quello di chiedere l’attuazione dell’ordine di liberazione (sulla base degli argomenti che abbiamo appena esposto) o di impugnare il provvedimento di sospensione dell’ordine di liberazione che fosse stato emesso in forza dell’art. 103, comma sesto, citato.

Quanto alle cnseguenza del mancato trasferimento della residenza a causa della mancata disponibilità dell'immobile, osserviamo che è consolidato il principio per cui il mancato assolvimento all’obbligo che il contribuente ha di trasferire la residenza nell’immobile nel termine di 18 mesi, come previsto dall’art. 1, nota II-bis, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, dovuto a causa di forza maggiore, non comporta decadenza dai benefici.

In particolare, “la realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del benefìcio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, nella cui valutazione non può, però, non tenersi conto - proprio perché non inerente ad un suo comportamento - della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all'adempimento dell'obbligatorio, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, dovendo, in conseguenza, affermarsi il principio secondo cui il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione ‘prima casa’ non comporta la decadenza dall'agevolazione qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell'atto di acquisto dell'immobile stesso” (Cass. 17.7.2013, n. 17442; negli stessi termini Sez. 6 - 58/11/2019, n. 28838).

Infine, rispondendo a gennaro, il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di chiedere al giudice di essere nominato custode del compendio pignorato, se non fosse stato ancora emesso il decreto di trasferimento. In caso contrario, essendo già divenuto proprietario, suggeriamo di diffidare il custode alla consegna dell'immobile poichè questo, non essendo occupato da nessuno, non soggiace alal sospensione di cui all'art. 103, comma sesto, citato.

gennaro pubblicato 30 luglio 2020

Salve, ringrazio astalegale per la risposta e chiedo un ulteriore chiarimento.   Cerco brevemente di aggiornare la mia situazione: - Decreto di trasferimento emesso nel mese di luglio 2019. - A dicembre 2019 il giudice stabilisce che la liberazione, sulla base del Decreto di trasferimento, debba essere attuata dal proprietario. - Preciso che l'appartamento NON E' ABITATO DA NESSUNO, dentro ci sono solo i mobili dell' esecutato (io e anche il mio legale, che segue la procedura, lo abbiamo più volte contattato da settembre fino a dicembre 2019, proponendo anche un eventuale accordo economico per il loro valore, ma nessuna risposta certa ci è stata data). - Nel frattempo inviamo tutta la comunicazione inerente la liberazione all'esecutato. - A maggio 2020 depositiamo, tramite agenzia, la documentazione per l’esecuzione della liberazione per l'ufficiale giudiziario, che però, ad oggi ancora non è stata ritirata. IO VI CHIEDO: Se la documentazione inviata all'esecutato ha una validità di 90 giorni, e se l'ufficiale giudiziario non la ritira entro il mese di agosto, facendo così scadere i termini dei 90 gg, COSA SUCCEDE? Dato che l'appartamento è libero, posso accedere e aprire io direttamente con un fabbro e alla presenza di testimoni e custodire i beni mobili presenti di proprietà dell'esecutato, in attesa che venga a ritirarli?

inexecutivis pubblicato 02 agosto 2020

L'art. 560, comma sesto, c.p.c. così dispone: “Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi d’urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”.

Ciò detto, la soluzione prospettata, sebbene non del tutto confrome alle disposizioni che regolano la materia, ci sembra di buon senso. 

Una alternativa potrebbe essere quella di provare a chiedere al giudice dell'esecuzione di essere nominato custode del compendio pignorato e di inoltrare, in questa veste al debitore una raccomandata nella quale lo si “invita a ritirare gli oggetti depositati presso l’immobile nel termine perentorio di giorni 30, decorsi i quali gli oggetti medesimi si riterranno abbandonati”.

gennaro pubblicato 02 agosto 2020

E se , in ogni caso, essendo legittimo proprietario in possesso di decreto di trasferimento, decidessi di entrare in casa a cosa andrei incontro, visto che l'appartamento non è abitato, QUALE È IL REATO?? Grazie

inexecutivis pubblicato 04 agosto 2020

Potrebbe ipotizzarsi il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto dall'art. 393 cp, a mente del quale “Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a cinquecentosedici euro”.

Si tenga presente che sempre la stessa norma precisa che “Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione”.

In giurisprudenza è stato ad esempio ritenuto che risponde del reato suddetto “il socio accomandatario di una s.a.s. che, in conseguenza di contrasti insorti con il socio accomandante, sostituisce la serratura della porta di ingresso del locale dove si svolge l'attività commerciale, al fine di impedire all'accomandante l'accesso al locale per l'esercizio dei diritti riconosciutigli dall'art. 2320 cod. civ..” (Cass. Sez. 6, n. 4464 del 15/12/2016), oppure “il proprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, di fronte all'inottemperanza del conduttore dell'obbligo di rilascio, anziché ricorrere al giudice con l'azione di sfratto, si fà ragione da sè, sostituendo la serratura della porta di accesso e apponendovi un lucchetto” (Cass., sez. 6, 18.1.2005, n. 10066).

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