Liberazione immobile

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  • Ultimo messaggio 10 giugno 2020
sofia pubblicato 03 giugno 2020

Mi sono aggiudicata un immobile all’asta a dicembre 2019, il 20/02/2020 il Giudice ha firmato il decreto di trasferimento nel quale ingiungeva ai due comproprietari, moglie e marito, “di rilasciare l’immobile venduto nella piena disponibilità dell’acquirente”. Il giorno 03/03/2020 il custode, in un incontro al quale era presente uno dei due ex-comproprietari, consegnava a quest’ultimo il decreto di trasferimento e scriveva nel verbale che le parti accordavano la consegna dell’immobile a far data 60 giorni dallo 03/03/2020. La consegna sarebbe quindi dovuta avvenire entro il giorno 02/05/2020, ma ad oggi l’immobile è ancora occupato dai beni degli ex proprietari. All’anagrafe risulta che nell’immobile risiedono marito, moglie e la figlia maggiorenne. Di fatto la moglie e la figlia non occupano l’immobile che è probabilmente utilizzato dal marito. Le utenze di acqua e luce erano comunque state cessate alcuni anni fa.

Come devo muovermi per far attuare la liberazione? Ho visto che l’articolo 560 del codice di procedura civile è stato modificato numerose volte, quale è la versione che si applica al mio caso (il pignoramento è stato trascritto lo 06/10/2016)? Le eventuali spese per far attuare la liberazione sarebbero a mio carico o della procedura? L’eventuale smaltimento di eventuali beni da considerarsi abbandonati sarebbe a mio carico o della procedura ed eventualmente dovrebbe essere il Giudice a disporne lo smaltimento o il custode?

Potrei procedere subito per far attuare la liberazione?

Grazie.

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inexecutivis pubblicato 04 giugno 2020

Purtroppo non è semplice fornire una risposta precisa sul da farsi poiché si tratta di argomento sul quale si sono succedute nel corso degli ultimi due anni plurime discipline.

Andiamo con ordine.

Se la procedura è iniziata prima del 13 febbraio 2019 (come immaginiamo) dovrebbe applicarsi il terzo e quarto comma dell’art. 560 c.p.c., (nel testo modificato dal Decreto Legge 3 Maggio 2016 n. 59 convertito in Legge 30 Giugno 2016 n. 119) a mente dei quali il Giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato, senza oneri per l’aggiudicatario, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, oppure quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, oppure, al più tardi, quando provvede all'aggiudicazione. Questo provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione immobiliare, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta. La norma disponeva infine che per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68”.

Per le procedure iniziate dopo, la disciplina è quella risultante dal nuovo art. 560 nel testo riscritto dall’art. 4, d.l. n. 135 del 2018, n. 135, secondo il quale (sintetizziamo) il debitore ed i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo che violi gli obblighi di conservazione dell’immobile e di collaborazione con il custode posti a loro carico.

Sennonchè, nel 2020 l’art. 560 è cambiato ancora. l’art. 18-quater comma 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8 (in GU Serie Generale n.51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10) , di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha aggiunto all’art. 560, comma sesto, i seguenti periodi:

A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l’intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell’intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l’intimazione gli è notificata dal custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma.

Inoltre, il comma 2 del medesimo art. 18-quater ha previsto che “In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, (il quale prevedeva che: “le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”) le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene”.

Dunque, questa nuova disciplina si applica anche alle procedure pendenti, a meno che alla data del primo marzo non sia intervenuta già l’aggiudicazione.

Se ne ricava che:

se al primo marzo 2020 non è intervenuta l’aggiudicazione, la disciplina sarà quella dell’ultima versione dell’art. 560;

se al primo marzo 2020 è già intervenuta l’aggiudicazione e si tratta di procedura iniziata prima del 13 febbraio 2019, la disciplina applicabile è quella dell’art. 560 nel testo modificato nel 2016 con il d.l. n. 59;

se al primo marzo 2020 è già intervenuta l’aggiudicazione ma si tratta di procedura iniziata dopo il 13 febbraio 2019 si applicherà l’arto 560 nella veste risultante dalla riscrittura compiuta con l’art. 4, d.l. n. 135 del 2018, n. 135.

A tutto questo si aggiunge che l’art. 103 comma sesto del decreto legge n. 18/2020 prescrive che “L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino primo settembre 2020”.

Ora, Secondo una prima opzione ricostruttiva, poiché la norma parla di esecuzione, mentre l’ordine di liberazione viene attuato, l’art. 103 non interferirebbe con l’art. 560 c.p.c..

A questa tesi i contrappone l’affermazione per cui la ratio della norma non giustificherebbe una siffatta ricostruzione, e dunque dovrebbe ritenersi che il termine «esecuzione» sia stato utilizzato dal legislatore in senso atecnico.

Un ulteriore argomento a suffragio di questa impostazione è anche quello per cui se si individua per gli ordini di liberazione un diverso regime si porrebbero seri dubbi di legittimità costituzionale, atteso che sul piano degli effetti concretamente prodotti dall’attuazione dell’ordine di liberazione e dall’esecuzione dei provvedimenti di rilascio sono identici, salvo a volerli analizzare dal punto di vista degli interessi a tutela dei quali i due provvedimenti sono preposti, e che sono identificabili nel sollecito svolgimento della procedura e nella salvaguardia delle ragioni del ceto creditorio, da un lato, e nel diritto alla consegna del bene da parte dell’avente titolo, dall’altro.

In ogni caso, il suggerimento che ci sentiamo di offreire è quello di chiedere formalmente al custode (dunque tramite pec o raccomandata a.r.) la consegna dell'immobile.

abdalla.fatima pubblicato 04 giugno 2020

Buonasera, noi abbiamo il medesimo problema: immobile aggiudicato a novembre, mutuo e saldo a fine anno e il custode doveva consegnarci l’immobile a febbraio. Ci siamo trovati nella pandemia ed a oggi è tutt’ora abitato dall’esecutato. Il custode non risponde alle mail ne alle pec, siamo andati a suonare al debitore il quale ci ha chiesto soldi per l’aria condizionata e per le inferriate che entrambi sono citate in perizia. Non solo al nostro rifiuto ci ha detto tranquillamente di averle smontate e vendute. Stamattina il custode ci ha detto di non poter fare nulla. Sostiene di avere l’atto di liberazione ma non ha il permesso del giudice di entrare in maniera forzosa. A 6 mesi dal decreto, che possiamo fare? Grazie 😊 buona serata

asteroid pubblicato 09 giugno 2020

Se ti può rincuorare sono in attesa da quasi un anno e sono certo che se le cose andranno bene mi consegneranno l'immobile nel 2021.

Da quello che dici il debitore ha danneggiato l'immobile effettuando quella spoliazione. Gli esperti di inexecutivis sapranno dirti meglio ma credo che ti convenga farti assistere da un legale e chiedere al giudice la liberazione d'urgenza motivando l'urgenza proprio con il pericolo di danneggiamento del bene.
Ancor prima segnala la cosa al custode con pec e chiedi espressamente che lo stesso effettui un sopralluogo per verificare lo stato di conservazione del bene. Mi è successa una cosa simile (molto più blanda) e il custode, dopo la pec, si è attivato immediatamente.

Per le prossime volte: quando parli con l'esecutato registra tutto. Ti ha servito su un piatto d'argento l'appiglio per una bella querela.

inexecutivis pubblicato 10 giugno 2020

Purtroppo dobbiamo ribadire le precedenti afermazioni, con tutti i dubbi relativi al se si possano ritenere sospese le sole esecuzioni per rilascio o anche le attuazioni dell'ordine di liberazione.

In ogni caso ci sembra opportuno che lei acceda al fascicolo per prendere visione ed estrarre copia del provvedimento con cui il giudice ha ordinato la liberazione dell'immobileper verificare quali prescrizioni sono state concretamente impartite al custode, e quando è stato emesso. Invero, se il tutto è avvenuto prima del 9 marzo, data in cui le attività processuali si sono interrotte, potrebbero esservi profili di responsabilità in capo al custode che non si è prontamente attivato.

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