La risposta al quesito formulato è parzialmente diversa a seconda che l’esecuzione sia iniziata prima o dopo il 13 febbraio 2019, poiché a norma dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 135 del 2018, n. 135 le modifiche che il medesimo art. 4 ha apportato all’art. 560 c.p.c. si applicheranno esclusivamente alle esecuzioni iniziate a partire dal quella data.
Ciò posto, se l’esecuzione fosse iniziata prima, la disciplina della liberazione dell’immobile sarà dettata dal previgente desto dell’art. 560, commi terzo e quarto c.p.c., (nel testo che a sua volta era stato modificato dal Decreto Legge 3 Maggio 2016 n. 59 convertito in Legge 30 Giugno 2016 n. 119) a mente dei quali il Giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato, senza oneri per l’aggiudicatario, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, oppure quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, oppure, al più tardi, quando provvede all'aggiudicazione. Questo provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione immobiliare, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta. La norma disponeva, infine, che per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68”.
In ogni caso, a prescindere dalle modalità attuative, è certo che dopo la pronuncia del decreto di trasferimento l’aggiudicatario diventa proprietario del bene ed in quanto tale che ai sensi dell’art. 1476 c.c. (applicabile anche alle vendite esecutive), l’aggiudicatario nel momento in cui diviene proprietario del bene consegue il diritto all’immediata consegna dello stesso in base alla previsione di cui all’art. 1476 c.c. applicabile anche alle vendite esecutive, posto che Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30/06/2014, n. 14765).
Del resto, lo stesso vale anche nelle vendite ordinarie, laddove si è detto che “Nella vendita ad effetti reali, un volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico ("sine corpore") della "res vendita", con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale ("corpus"), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomia delle parti”. (Cass. n. 569 del 11/01/2008).
Il suggerimento che ci sentiamo di offrirle è pertanto quello di diffidare formalmente il custode a consegnarle l’immobile (magari sulla scorta delle indicazioni che le abbiamo appena fornito), in modo tale da velocizzare i tempi.