LIBERAZIONE IMMOBILE

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  • Ultimo messaggio 24 febbraio 2020
antoniomarinelli pubblicato 21 gennaio 2020

Buongiorno, la presente per richiedervi informazioni seguito aggiudicazione immobile occupato sine titulo, ed in particolare dopo emissione del DDT sono stati concessi 60 giorni (di routine???) per permettere all’occupante di poter andare via e cioè fino prossimo al 30 gennaio, quest’ultimo non intende andare via se non dopo maggio/giugno. Ho chiesto al delegato di poter agire con lo sfratto forzoso, lui dice che deve fare richiesta al giudice e che dopo la firma i tempi non saranno brevi per poter organizzare il tutto con le Forze dell’ordine/ASL e quant’altro. Pertanto ad oggi non riesco ancora a capire i tempi di consegna della casa e come fare per far valere i miei diritti, dovrò agire tramite legale oppure attendere i tempi della Procedura. Nel ringraziare anticipatamente invio cordiali saluti.

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inexecutivis pubblicato 26 gennaio 2020

La risposta al quesito formulato è parzialmente diversa a seconda che l’esecuzione sia iniziata prima o dopo il 13 febbraio 2019, poiché a norma dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 135 del 2018, n. 135 le modifiche che il medesimo art. 4 ha apportato all’art. 560 c.p.c. si applicheranno esclusivamente alle esecuzioni iniziate a partire dal quella data.

Ciò posto, se l’esecuzione fosse iniziata prima, la disciplina della liberazione dell’immobile sarà dettata dal previgente desto dell’art. 560, commi terzo e quarto c.p.c., (nel testo che a sua volta era stato modificato dal Decreto Legge 3 Maggio 2016 n. 59 convertito in Legge 30 Giugno 2016 n. 119) a mente dei quali il Giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato, senza oneri per l’aggiudicatario, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, oppure quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, oppure, al più tardi, quando provvede all'aggiudicazione. Questo provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione immobiliare, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta. La norma disponeva, infine, che per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68”.

In ogni caso, a prescindere dalle modalità attuative, è certo che dopo la pronuncia del decreto di trasferimento l’aggiudicatario diventa proprietario del bene ed in quanto tale che ai sensi dell’art. 1476 c.c. (applicabile anche alle vendite esecutive), l’aggiudicatario nel momento in cui diviene proprietario del bene consegue il diritto all’immediata consegna dello stesso in base alla previsione di cui all’art. 1476 c.c. applicabile anche alle vendite esecutive, posto che Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30/06/2014, n. 14765).

Del resto, lo stesso vale anche nelle vendite ordinarie, laddove si è detto che Nella vendita ad effetti reali, un volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico ("sine corpore") della "res vendita", con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale ("corpus"), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomia delle parti”. (Cass. n. 569 del 11/01/2008).

Il suggerimento che ci sentiamo di offrirle è pertanto quello di diffidare formalmente il custode a consegnarle l’immobile (magari sulla scorta delle indicazioni che le abbiamo appena fornito), in modo tale da velocizzare i tempi.

antoniomarinelli pubblicato 27 gennaio 2020

Grazie mille, oggi spero di sentire il custode, spero di darvi ottime notizie. Ancora grazie per la vs professionalità

inexecutivis pubblicato 30 gennaio 2020

Grazie a lei, ci tenga aggiornati!

antoniomarinelli pubblicato 03 febbraio 2020

Buon pomeriggio, volevo aggiornarvi sugli sviluppi. In data 31/01 u.s., il custode è andato dall'occupante e quest'ultimo ha dichiarato di voler lasciare l'immobile il 31.05. Il delegato mi ha comunicato che consegnerà il verbale in cancelleria ed attenderà comunicazione del Giudice. Inoltre mi faceva presente che per evitare problematiche a seguito di eventuale procedura con rilascio con a seguito Forze dell'ordine/asl/assistenti sociali e quant'altro, forse sarebbe stato meglio aspettare tale data, in quanto per mettere in moto tutta la procedura i tempi sarebbero stati comunque gli stessi. L'occupante inoltre potrebbe trovare ulteriori pretesti per rimandare. Nel ringraziare anticipatamente resto in attesa ed invio cordiali saluti. 

inexecutivis pubblicato 06 febbraio 2020

Diciamo che il 31 maggio ci sembra un pò lungo, ma è altrettanto vero che se non si hanno particolari ed urgenti impellenze si può "tollerare".

antoniomarinelli pubblicato 14 febbraio 2020

Buongiorno, seguito discussione precedente confermo che ad oggi non si muove ancora niente, siamo in attesa di un cenno del giudice per la firma dell’istanza di liberazione dell'immobile. A questo punto volevo avere indicazioni se posso procedere con una denuncia alla procura della repubblica della procedura, agenzia entrate e agenzia immobiliare per i seguenti motivi:

- La casa nonostante pignorata è stato permesso di affittarla senza titolo. (mi domando la procedura non doveva tenere lei le chiavi);

- Agenzia immobiliare fitta casa pignorata  per conto di un pseudo proprietario e registra contratto alla agenzia delle entrate a conoscenza del pignoramento.

Inoltre, non capisco ancora in quale articolo di legge vengono indicati i tempi concessi all'inquilino di uscita (ad oggi oltre 90 giorni e non sono finiti). Inizio ad essere veramente stufo e demoralizzato.

Finora ho sentito solo parole! Infine è possibile poter parlare con il giudice?

Spero di essere stato chiaro e nel ringraziare anticipatamente per il vs aiuto e vi saluto cordialmente. 

inexecutivis pubblicato 17 febbraio 2020

Una denuncia alla procura della repubblica non avrebbe alcun effetto, poichè si tratta di fatti illeciti, ma non di ipotesi penalmente rilevanti, a meno che non vi sia stato il coinvolgimento consapevole del custode.

Difficile anche parlare con il giudice, per due ordini di ragioni. In primo luogo il magistrato quando interloquisce lo fa solo in udienza alla presenza di tutte le parti (ed a loro garanzia). In secondo luogo la mole di lavoro dei magistrati italiani è talmente elevata (di gran lunga la più elevata d'Europa), che se dovessero interloquire con i soggetti coinvolti il loro lavoro sarebbe enormemente rallentato, e questo è un lusso che non possono permettersi.

antoniomarinelli pubblicato 18 febbraio 2020

Buongiorno chiedo scusa sono veramente mortificato, ma come gia indicato nella richiesta precedente non continuo a capire in quale articolo di legge vengono indicati i tempi concessi all'inquilino di uscita (ad oggi oltre 90 giorni e non sono finiti). Il delegato non mi risponde piu al telefono e sono in attesa di sapere se il giudice ha firmato l'istanza di liberazione. Mi sento un po perso, forse devo procedere con incarico legale, così da vedere persa l'attività del Tribunale e con ulteriore esborso economico. Nel ringraziare ancora per la vs cortese disponibilità invio cordiali saluti.  

inexecutivis pubblicato 24 febbraio 2020

Riteniamo che a questo punto l'unica cosa da fare sia quella di affidarsi ad un legale diffidare il custode a consegnarle l'immobile a norma dell'art. 1476 c.c.

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