Liberazione immobile

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  • Ultimo messaggio 20 luglio 2019
renzi_davide pubblicato 16 luglio 2019

Buongiorno, aggiudicazione immobile in asta giudiziaria in data 08/02/2019. Ordinanza di liberazione emessa dal G.E. in data 17/02/2019. Decreto di trasferimento emesso e firmato dal giudice in data 25/05/2019, con ingiunzione da parte del giudice nei confronti del debitore esecutato occupante l'immobile, di rilasciare immediatamente lo stesso. Il custode giudiziario (Ivg di Roma e Tivoli) ha effettuato il primo accesso per liberare l'immobile in data 25/03/2019 con esito negativo. Il secondo accesso era stato fissato in data 03/06/2019, ma il custode per sua stessa ammissione, non si è recato sul posto ma si è limitato a chiamare il debitore chiedendo se l'immobile fosse stato liberato, con risposta negativa. Era stata fissata la data del 10/07/2019 per il terzo tentativo con l'intervento forzoso delle forze dell'ordine, l'ambulanza, ed il medico legale, garantendomi la sicura liberazione dell'immobile. Esito: la persona occupante è stata dichiarata "intrasportabile" dal medico, quindi anche questo tentativo ha avuto un esito negativo. La mattina seguente la persona occupante l'immobile era a passeggio per il paese in perfetta salute, ed ho provveduto a scattare diverse foto come prova dei fatti. La mia sensazione è che il custode ed il medico siano in malafede e scorretti nei miei confronti e non applichino la giusta procedura. Prossima data di liberazione immobile fissata il 10/09/2019. Ho chiesto all' IVG i verbali di sopralluogo e l'ordinanza di liberazione, mi sono stati negati dicendomi che sono sul fascicolo telematico della procedura e di fare richiesta in cancelleria presso il tribunale. Domande: 1 Il custode sta applicando la giusta procedura? 2 al secondo accesso in data 03/06/2019 doveva recarsi sul posto, oppure poteva anche semplicemente chiamare come ha fatto? 3 in quali casi e con quali patologie una persona è dichiarata intrasportabile? 4 posso utilizzare le foto scattate alla persona occupante l'immobile, come prova per tutelare i miei diritti di aggiudicatario? 5 posso fare richiesta agli atti (in qualità di aggiudicatario dell'immobile) dei verbali di sopralluogo e dell'ordinanza di liberazione emessa dal G.E. oppure devo ricorrere per forza ad un legare per accedere al fascicolo telematico? 6 una volta ottenuta la documentazione di cui sopra, posso procedere ad una diffida nei confronti dell'Ivg e del custode giudiziario qualora ce ne siano i presupposti? In caso affermativo, a quali leggi dovrei fare riferimento nella stessa, a tutela dei miei diritti di aggiudicatario e per la errata procedura da parte del custode giudiziario? 7 si configurano i presupposti per una querela di risarcimento danni, per la mancata tempestevita' della consegna dell'immobile acquistato in asta, a maggior ragione se io avessi un preliminare di vendita nei confronti di terza persona dell'immobile in questione? E per il ritardo della consegna dell'immobile ho perso la vendita? 8 in conclusione: per quanto riguarda la diffida posso scriverla da solo, oppure mi consiglia di rivolgermi ad un legale in quanto avrebbe un altra rilevanza? Avete voi legali che effettuano questo servizio on line? E dietro corrispettivo? Mi scuso per le molteplici domande e per la lunghezza del post. In attesa di una vostra cortese risposta, ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.

inexecutivis pubblicato 20 luglio 2019

Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30/06/2014, n. 14765).

Del resto, lo stesso vale anche nelle vendite ordinarie, laddove si è detto che Nella vendita ad effetti reali, un volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico ("sine corpore") della "res vendita", con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale ("corpus"), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomia delle parti”. (Cass. n. 569 del 11/01/2008).

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