Liberazione Immobile

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  • Ultimo messaggio 11 giugno 2019
giuscan pubblicato 06 giugno 2019

Non è stato ancora emesso il decreto di trasferimento dopo l'aggiudicazione dell'immobile.

Il debitore esecutato, occupante l'immobile pignorato, deve trasferirsi in altra città (e potrebbe restare fuori per diverso tempo).

Ritengo, in qualità di custode, di non poter immettere nel possesso l'aggiudicatario, perchè non si è ancora attuato il trasferimento della proprietà.

Posso farmi esentare dalla liberazione dell'immobile dall'aggiudicatario e lasciare regolare la questione direttamente al debitore e all'aggiudicatario (così come mi è stato richiesto)?

Nel momento in cui l'aggiudicatario mi esentasse dalla liberazione, non avrei più alcun dovere e/o responsabilità nei suoi confronti per la (mancata) consegna dell'immobile? 

 

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inexecutivis pubblicato 11 giugno 2019

La risposta all’interrogativo formulato si ricava dalla lettura del terzo comma dell'art. 560 c.p.c., (nel testo modificato dal Decreto Legge 3 Maggio 2016 n. 59 convertito in Legge 30 Giugno 2016 n. 119, e prima delle modifiche introdotte dall’art. 4, comma 2, d.l. 14/12/2018, n. 135, convertito dalla legge 11/2/2019, n. 12, che quali si applicheranno alle esecuzioni promosse a partire da l13 febbraio 2019) a mente del quale l’ordine di liberazione è attuato dal custode secondo le disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione immobiliare, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta.

È evidente, sulla scorta di questa norma, che ottenuta la dispensa dalla consegna del bene da parte dell’aggiudicatario, il custode non è più tenuto all’adempimento della obbligazione di consegna del bene ai sensi dell’art. 1476 c.c.

inexecutivis pubblicato 11 giugno 2019

Questa dispensa, tuttavia, non esonera il custode dall'obbligo di custodia fino al momento di adozione del decreto di trasferimento.

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