Le ulteriori informazioni ricevute ci consentono maggiore precisione, ed il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di diffidare formalmente il custode ad eseguire l’ordine di liberazione emesso dal Giudice dell’esecuzione, secondo quanto prescritto dall’art. 560, comma quarto, c.p.c., a mente del quale l’ordine di esecuzione è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento e nell'interesse dell'aggiudicatario, se questi non lo esenta.
La norma specifica, inoltre, che per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari (per esempio un fabbro al fine di sostituire la serratura) ai sensi dell'articolo 68 c.p.c..
Questa è una prima possibilità attraverso la quale la disponibilità dell’immobile può essere conseguita. Il suo vantaggio è che di essa si occupa il custode con oneri a carico della procedura.
Gli inconvenienti sono che occorre attendere i tempi di attuazione dell’ordine di liberazione, che dipendono dalla solerzia del custode.
In alternativa l’aggiudicatario potrebbe agire (a proprie spese) con una esecuzione per rilascio ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c., mettendo in esecuzione il decreto di trasferimento, che ai sensi dell’art. 586, ultimo comma c.p.c., costituisce titolo esecutivo per il rilascio.
Si tratta tuttavia di una procedura che pure ha i suoi tempi, i quali sono normalmente più lunghi di quelli che necessitano per l’attuazione dell’ordine di liberazione, che inveceè assai più snella, in quanto:
1. non dà luogo ad un autonomo procedimento esecutivo per rilascio;
2. è attuato direttamente dal custode (il quale, non dovendo introdurre una esecuzione per rilascio ex art. 605 e ss non avrà la necessità di munirsi del ministero di un avvocato);
3.sarà il Giudice dell'esecuzione immobiliare a disciplinare le modalità di esecuzione dell’ordine di liberazione.
4. la procedura si svolge senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario (che interviene solo per la notifica dell’ordine di liberazione al terzo)
5. non è necessario procedere alla notifica del precetto.