Liberazione immobile

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  • Ultimo messaggio 08 giugno 2018
maribresss pubblicato 31 maggio 2018

Buongiorno,

ho acquistato all'asta un immobile da un pignoramento il

il 10 OTTOBRE 2017.

Decreto di trasferimento fatto in dicembre  2017...

Tra varie peripezie, errori vari del tribunale sul nr. Civico dell abitazione , vacanze e malattia del giudice siamo arrivati alla prima uscita dell ufficiale giudiziario fissata al 4 GIUGNO 2018.

Il curatore ci avvisa che L ufficiale giudiziario ha gia' anticipato che essendo in ferie a luglio, in agosto non notificano si andra' all uscita del proprietario a settembre!!!!

Ma e' normale una procedura di DIECI mesi per ottenere la liberazione dell immobile????? ( forse)...

 

grazie e saluti

marina

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inexecutivis pubblicato 02 giugno 2018

No, non è normale.

Purtroppo però i carichi di lavoro dei magistrati italiani sono i più elevati d'Europa. Proprio per questa ragione l'ordine di liberazione dovrebbe essere adottato ed eseguito prima dell'aggiudicazione.

maribresss pubblicato 03 giugno 2018

Grazie per la pronta risposta ma il decreto di liberazione e' stato firmato il 16 marzo con effetto immediato dove si invitavano gli esecutati a consegnare immediatamente L immobile al custode.

Siamo arrivati al 4 giugno perche' il custode diceva di non trovare la disponibilità dell ufficiale giudiziario.....

ora ma non e' cambiata la legge che dice che l ufficiale non e' piu' necessario?

Ora cosa devo fare? Prendere un avvocato ? Contro l opera del custode? Lui parla di arrivare addirittura a liberarlo a settembre....

grazie 

marina

 

inexecutivis pubblicato 06 giugno 2018

le informazioni contenute nelle domande poste non ci consentono una risposta compiuta. Avremmo bisogno di sapere, per evitare di essere troppo generici, se lei ha acquistato in seno ad una proicedura esecutiva ovvero in seno ad un fallimento.

Vorremmo poi capire se il "decreto di liberazione" di cui lei parla ' l'ingiunzione contenuto in seno al decreto di trasferimento oppure si tratta dell'ordine di liberazione adottato, con provvedimento separato, ai sensi dell'art. 560, comma terzo, cpc.

maribresss pubblicato 06 giugno 2018

Buongiorno abbiamo acquistato con procedura esecutiva.

Ordine di liberazione successivo con provvedimento separato emesso successivamente  all' opposizione di uno dei proprietari che attualmente occupa l immobile.

 

Grazie saluti

 

inexecutivis pubblicato 08 giugno 2018

Le ulteriori informazioni ricevute ci consentono maggiore precisione, ed il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di diffidare formalmente il custode ad eseguire l’ordine di liberazione emesso dal Giudice dell’esecuzione, secondo quanto prescritto dall’art. 560, comma quarto, c.p.c., a mente del quale l’ordine di esecuzione è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento e nell'interesse dell'aggiudicatario, se questi non lo esenta.

La norma specifica, inoltre, che per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari (per esempio un fabbro al fine di sostituire la serratura) ai sensi dell'articolo 68 c.p.c..

Questa è una prima possibilità attraverso la quale la disponibilità dell’immobile può essere conseguita. Il suo vantaggio è che di essa si occupa il custode con oneri a carico della procedura.

Gli inconvenienti sono che occorre attendere i tempi di attuazione dell’ordine di liberazione, che dipendono dalla solerzia del custode.

In alternativa l’aggiudicatario potrebbe agire (a proprie spese) con una esecuzione per rilascio ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c., mettendo in esecuzione il decreto di trasferimento, che ai sensi dell’art. 586, ultimo comma c.p.c., costituisce titolo esecutivo per il rilascio.

Si tratta tuttavia di una procedura che pure ha i suoi tempi, i quali sono normalmente più lunghi di quelli che necessitano per l’attuazione dell’ordine di liberazione, che inveceè assai più snella, in quanto:

1. non dà luogo ad un autonomo procedimento esecutivo per rilascio;

2. è attuato direttamente dal custode (il quale, non dovendo introdurre una esecuzione per rilascio ex art. 605 e ss non avrà la necessità di munirsi del ministero di un avvocato);

3.sarà il Giudice dell'esecuzione immobiliare a disciplinare le modalità di esecuzione dell’ordine di liberazione.

4. la procedura si svolge senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario (che interviene solo per la notifica dell’ordine di liberazione al terzo)

5. non è necessario procedere alla notifica del precetto.

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