Liberazione dopo il 30 ottobre

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  • Ultimo messaggio 31 dicembre 2020
cele pubblicato 22 ottobre 2020

Buonasera, a febbraio mi sono aggiudicato un immobile all'asta di cui a giugno è stato effettuato il decreto di trasferimento a mio carico dopo aver versato il saldo. Purtroppo non sono stato informato e non mi sono informato sull esistenza dell artico 54 (articolo non riportato nemmeno sul decreto di trasferimento). Il delegato alla vendita mi aveva informato che avremmo dovuto attendere agosto per poter chiedere la liberazione dell immobile. A fine luglio, speranzoso di poter entrare nell'immobile, sono venuto a conoscenza dell'articolo 54 che impone la sospensione della liberazione degli immobili fino al 30 ottobre. . Condizione dovuta dal fatto che l'immobile è abitazione principale degli esecutati.Se avessi saputo che tutto era sospeso non mi sarei affrettato ad effettuare il saldo con tutte le spese relative senza poter godere del bene ma capisco che era un mio dovere informarmi autonomamente. Ora dato che il 30 ottobre è imminente:

Vi chiedo gentilmente se dopo tale data l'immobile può essere liberato o ci sono altre normative di cui bisogna tener conto.

Inoltre se il delegato può fissare una data di liberazione fin da adesso e se può farlo autonomamente o necessita del consenso del giudice. In generale quale azioni si devono compiere? Che tempistiche mi devo aspettare? Grazie per l attenzione

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inexecutivis pubblicato 25 ottobre 2020

Rispondiamo all’interrogativo formulato osservando che verosimilmente la procedura è stata sospesa per via della previsione di cui all’art. 54-ter introdotto dalla legge l. 24 aprile 2020, n. 27 nel corpo del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. Infatti questa norma dispone che “Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”.

È opinione condivisa quella per cui questa norma non trova applicazione quando, come nel suo caso, alla data di entrata in vigore il provvedimento di aggiudicazione era stato già emesso, e comunque la sospensione dell’esecuzione non è ostativa alla pronuncia del decreto di trasferimento.

Secondo una prima opinione in questo caso non potrebbe essere emesso il decreto di trasferimento poiché questo imporrebbe la conseguente emissione dell’ordine di liberazione e dunque la realizzazione di un effetto che il legislatore dell’emergenza ha inteso scongiurare.

Altri osservano che la preoccupazione legislativa di accordare protezione alla figura dell’aggiudicatario, la quale si ricava dalla lettura dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c. e che è stata sottolineata dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 28 novembre 2012, n. 21110, implicherebbe la insensibilità della procedura alla sospensione introdotta da questa norma quando essa sia entrata in vigore ad aggiudicazione già emessa, in quanto in tal caso sarebbe prevalente la tutela dell’interesse dell’aggiudicatario.

Questa seconda opinione non ci pare condivisibile in primo luogo perché qui non si tratta di salvaguardare l’aggiudicatario da un accadimento che ha colpito la procedura (quale può essere la rinuncia del creditore o il sopravvenuto accertamento della inesistenza del titolo esecutivo), quanto piuttosto di prendere atto di una sopravvenienza normativa che introduce, senza precisazione alcuna, una causa di sospensione della procedura, sospensione che opera ex lege al ricorrere di taluni preesistenti presupposti di fatto.

È vero che «il favor legis di cui gode l’aggiudicatario, anche provvisorio, non trova la propria giustificazione nell’esigenza di tutela di una posizione giuridica individuale, bensì nell’interesse generale – di matrice pubblicistica – alla stabilità degli effetti delle vendite giudiziarie, quale momento essenziale per non disincentivare la partecipazione alle aste e quindi per garantire la fruttuosità delle stesse, in ossequio del principio costituzionale di ragionevole durata del processo» (così Cass. 8 febbraio 2019, n. 3709 2019), ma qui non si tratta di rinunciare alla stabilità dell’aggiudicazione, che non viene in discussione, ma di differirne gli effetti per via di una situazione emergenziale.

In altri termini non esiste una situazione di incompatibilità ontologica tra l’art. 187 bis disp. att. c.p.c. e l’art. 54-ter.

Posto dunque che a nostro avviso la liberazione è stata correttamente sospesa, riteniamo chje scaduto il termine il custode potrà procedere poiché non riteniamo che l’ordine di liberazione sconti la sospensione di cui all’art. L’art. 103, comma sesto, d.l. n. 18/2020.

cele pubblicato 25 ottobre 2020

Grazie per la risposta. Ne approfitto per chiedere: -il delegato può fissare una data di liberazione fin da adesso? -può farlo autonomamente o necessita del consenso del giudice? -Quali azioni deve compiere il custode? - Che tempistiche mi devo aspettare?  Grazie di nuovo

inexecutivis pubblicato 26 ottobre 2020

Non crediamo che sia precluso, fin da ora, fissare una data per il rilascio. Certamente, al 26 ottobre, aspettare la scadenza del periodo di spospensione (30 ottobre) non fa molta differenza.

Quanto ai tempi, molto dipende: dalle istruzioni impartite dal giudice dell'esecuzione, e, sopratutto, dall'atteggiamento più o meno collaborativo del debitore e dalla solerzia del custode. Difficile fare pronostici, anche se dinanzi ad un debitore collaborativo 30 giorni ci sembrano più che sufficienti.

jroby pubblicato 28 ottobre 2020

Buongiorno,

Sono nella situazione analoga del signore Cele.

Possiedo già il decreto di trasferimento del giudice (gia da Luglio). nel ordinamento c'è anche quanto segue:

INGIUNGE

all'esecutata ed agli eventuali occupanti senza titolo opponibile di rilasciare l'immobile trasferito nella piena e libera disponibilità del sudetto aggiudicatario;

Il custode mi ha detto che non può fare nulla fino al 31 ottobre, e attualente stanno discutendo per prorogarla fino al 31 dicembre.

La mia domanda è se dovessero prorogarla fino al 31 dicembre non c'è un idennizzo o qualche cavillo legale che ci liberi da questa situazione ?

Penso che ci sia un qualche forma di tutela dell'aggiudicatario anche perchè se questa emergenza sanitaria dura per altri 2 anni, metterebbe a repentaglio tutto il sistema delle aste giudiziarie e sopratutto graverebbe la posizione di tutti i creditori gia messi in difficolta dai debitori.

L'esecutato non è per nulla collaborativo nonostante gli ho offerto una buona uscita.

Seconda domanda serve veramente al custode le seguenti figure:

Forza pubblica, Ambulanza, Medico, Servizi sociali e Fabbro. e se manca uno di questi deve rimandare l'esecuzione ?

Grazie mille per tutto. Già leggendo alcuni post mi avete aiutato e come me penso molte altre persone 

jroby pubblicato 29 ottobre 2020

è stato appena pubblicato sulla gazzetta ufficiale la proroga.

Art 4 

Vale solo per il pignoramento anche per lo sfratto ?

inexecutivis pubblicato 01 novembre 2020

In effetti il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nell’ambito delle “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, all’art. 4, intitolato “Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa”, dispone la proroga del termine di sospensione delle procedure esecutive previste dall’art. 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile n. 27, sostituendo alle parole “per la durata di mesi sei a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” le parole “fino al 31 dicembre 2020”.

Quanto ai possibili "modi" per uscrire da questa situazione, non possiamo far altro che rimandare alla precedente risposta, dove si dava conto dei due indirizzi che si contrappongono rispetto alla possibilità di adottare l'ordine di liberazione nelle procedure sospese ex art. 54-ter. dl n. 18/2020.

BARB pubblicato 07 novembre 2020

Buonasera,

Io sono messa peggio del Sig. Cele e del Sig. JRoby.

Mi sono aggiudicata un immobile in data 23/07/2018 (duemiladiciotto).

Solo in data 25/02/2020 (duemilaventi) quindi dopo 19 mesi il giudice ha firmato la vendita e firmato il  decreto di trasferimento in data 06/05/2020.

Ad oggi sono in attesa di liberazione immobile, l'esecutato ha presentato a giugno istanza al giudice appellandosi al DL del 24 aprile (art. 54) e quindi ha ottenuto la proroga per occupare l'immobile fino al 31/10/2020....

Mi chiedo adesso cosa succede con il DL Ristori Bis?

 

 

 

inexecutivis pubblicato 09 novembre 2020

 Rispondiamo all’interrogativo svolgendo una premessa.

È opinione prevalente (sebbene non unanime) quella per cui l’art. 54-ter non trova applicazione quando, come nel suo caso, alla data di entrata in vigore il provvedimento di aggiudicazione era stato già emesso.

Incerta è la possibilità di adottare l’ordine di liberazione.

Secondo una prima opinione in una procedura sospesa ex art. 54-ter non potrebbe essere emesso il decreto di trasferimento poiché questo imporrebbe la conseguente emissione dell’ordine di liberazione e dunque la realizzazione di un effetto che il legislatore dell’emergenza ha inteso scongiurare.

Altri osservano che la preoccupazione legislativa di accordare protezione alla figura dell’aggiudicatario, la quale si ricava dalla lettura dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c. e che è stata sottolineata dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 28 novembre 2012, n. 21110, implicherebbe la insensibilità della procedura alla sospensione introdotta da questa norma quando essa sia entrata in vigore ad aggiudicazione già emessa, in quanto in tal caso sarebbe prevalente la tutela dell’interesse dell’aggiudicatario.

Questa seconda opinione non ci pare condivisibile in primo luogo perché qui non si tratta di salvaguardare l’aggiudicatario da un accadimento che ha colpito la procedura (quale può essere la rinuncia del creditore o il sopravvenuto accertamento della inesistenza del titolo esecutivo), quanto piuttosto di prendere atto di una sopravvenienza normativa che introduce, senza precisazione alcuna, una causa di sospensione della procedura, sospensione che opera ex lege al ricorrere di taluni preesistenti presupposti di fatto.

È vero che «il favor legis di cui gode l’aggiudicatario, anche provvisorio, non trova la propria giustificazione nell’esigenza di tutela di una posizione giuridica individuale, bensì nell’interesse generale – di matrice pubblicistica – alla stabilità degli effetti delle vendite giudiziarie, quale momento essenziale per non disincentivare la partecipazione alle aste e quindi per garantire la fruttuosità delle stesse, in ossequio del principio costituzionale di ragionevole durata del processo» (così Cass. 8 febbraio 2019, n. 3709 2019), ma qui non si tratta di rinunciare alla stabilità dell’aggiudicazione, che non viene in discussione, ma di differirne gli effetti per via di una situazione emergenziale.

In altri termini non esiste una situazione di incompatibilità ontologica tra l’art. 187 bis disp. att. c.p.c. e l’art. 54-ter.

Venendo al c.d. decreto ristori bis, (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) osserviamo che nell’ambito delle “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, all’art. 4, intitolato “Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa”, dispone la proroga del termine di sospensione delle procedure esecutive previste dall’art. 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile n. 27, sostituendo alle parole “per la durata di mesi sei a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” le parole “fino al 31 dicembre 2020”.

cele pubblicato 14 novembre 2020

Buongiorno grazie per le risposte ed a riguardo vorrei chiedere un'informazione riguarda le spese connesse all appartamento quali tari, imu, condominio(al cui interno è compreso anche il consumo dell'acqua degli esecutati) per questi mesi di cui non ho potuto usufruire dell appartamento. Tra le spese figura anche l'Imu dato che ci avrei trasferito la residenza e sarebbe stata prima casa.

Facendo una stima molto rapida ed ipotizzando che riesca ad entrare nell appartamento a fine dicembre (nuovi decreti permettendo) esse si aggirano ad almeno 1000 euro.

Questo a causa dei vari decreti in essere, compreso il primo (art 54 ter) che già vigeva durante il periodo in cui è stato effettuato il decreto di trasferimento giugno 2020 del quale non ero stato informato ne formalmente ne informalmente e neppure riportato sul decreto di trasferimento.

Ora voglio tralasciare il fatto che sto pagando un mutuo e che sono responsabile di quell immobile per possibili danni a terzi riguardo la parte muraria e gli impianti.

Ma per le spese (tari, imu, condominio)che riguardano appunto un immobile di cui non posso usufruire, esse possono essere imputate alla procedura o agli esecutati? Grazie

kassabmido pubblicato 14 novembre 2020

Buongiorno anch'io sono stato aggiudicato il 12/12/2019 .

il decreto di trasferimento è stato fatto il 28 gennaio 2020

la liberazione dell'immobile fissata il 10 marzo 2020

custode mi ha detto che è tutto sospeso fino al 31 dicembre 2020

Sto pagando l'affitto di un'altra casa ovviamente il mutuo di questa casa giudicata in più mi arriva il condominio da pagare 2018/2019 più 2019/2020 in più alte 3 rate di 2020/2021

E possibile una cosa del genere di tutti questi decreti che hanno fatto di sospensione della prologa e ecc...., Non c'è niente riguarda il danno del'aggiudicatario ."

inexecutivis pubblicato 16 novembre 2020

Purtroppo non possiamo aggiungere altro rispetto a quanto abbiamo già detto, nel senso che la legislazione emergenziale intervenuta ha creato questa situazione di incertezza sul cui terreno chiaramente si fronteggiano gli interessi contrapposti del debitore e dell'aggiudicatario, ed intorno alla quale si confrontano le contapposte opinioni di coloro che studiano la materia: da un lato quella di chi, guardando allo spirito della norma, non ritiene adottabile l'ordine di liberazione poiché la sua adozione sarebbe in controtendenza rispetto all'esigenza di "contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (così l'art. 54-ter); dall'altro quella di coloro i quali invece tendono a massimizzare la tutela che l'ordinamento complessivamente accorda all'aggiudicatario. 

BARB pubblicato 18 novembre 2020

Buonasera,

vorrei chiarimenti in merito all'art. 103 comma 6 delle leggi sottoriportate riguardante la liberazione degli immobili.

Chiedo più precisamente con l'entrata in vigore dei decreti successivi di ottobre se tale art. è rimasto invarito o modificato poichè non ho trovato riscontro in merito.

Grazie molte

 

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

ART. 103 COMMA 6
l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche
ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 30 giugno 2020.
LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 l'articolo 103 comma 6, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2020»;

 

inexecutivis pubblicato 19 novembre 2020

Il termine del primo settembre è stato prorogato al 31 dicembre dal dall'art. 17-bis, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77

BARB pubblicato 21 novembre 2020

Sempre in merito alla sospensione dell'ordine di liberazione ho trovato varie sentenze, dove il giudice ha rigettato le istanze promosse dal debitore....

  • TRIBUNALE BARI 24/07/2020

TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
n. 214 / 2015 R.G.E.
Il G.E.
letta la terza istanza, di analogo tenore, depositata dall’aggiudicatario il 21/07/2020, con cui viene (nuovamente) richiesto a questo G.E., testualmente, di:
“1) revocare il provvedimento del 17.06.2020;
2) ordinare l’immediato sgombero dell’immobile di proprietà dell’istante;
3) in via subordinata che gli venga restituito l’intero prezzo di acquisto con tutte le spese connesse ed interessi bancari già pagati;
4) in via del tutto gradata, che venga disposta la liberazione dell’immobile entro e non oltre la prima settimana di novembre prossimo”;
osserva quanto segue.
I.- In punto di ricostruzione della articolata vicenda, va premesso che tale istanza fa seguito, nell’ordine:
a) all’istanza depositata dal medesimo aggiudicatario in data 29/04/2020, volta a ottenere la liberazione dell’immobile trasferitogli o, in subordine, la restituzione dell’“intero prezzo di acquisto con tutte le spese connesse ed interessi bancari già pagati”, rigettata con provv. 06-12/05/2020, in forza, per quanto qui rileva, del disposto di cui all’art. 54 ter del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella l. 24 aprile 2020, n. 27, letto alla luce dell’orientamento assunto dall’Ufficio in materia e, in particolare, della Circolare presidenziale interpretativa adottata in data 04/05/2020, pubblicata sul sito di questo Tribunale;
b) all’istanza depositata dal medesimo aggiudicatario in data 19-21/05/2020 e 08/06/2020, tesa a ottenere la revoca ai sensi dell’art. 487 c.p.c. del provv. 06-12/05/2020, parimenti rigettata con provv. 17-18/06/2020, oggetto della (nuova) istanza di revoca all’odierno vaglio.
II.- Venendo all’esame dell’istanza, in via preliminare (se non anche dirimente), va dato atto che alcuno dei sopra citati provvedimenti risulta opposto ex art. 617 c.p.c., essendosi l’aggiudicatario “limitato” a depositare plurime istanze di revoca e correlate integrazioni, al fine di ottenere la liberazione del cespite (comunque, anche quest’ultima istanza di revoca, pure ove per assurdo riqualificata ex art. 617 c.p.c., si appaleserebbe tardiva, in quanto intervenuta oltre 20 giorni dopo l’adozione del provvedimento di cui si chiede la revoca).
In altri termini, l’aggiudicatario, tendendo a ottenere una modifica/revoca del precedente provvedimento, di secondo diniego, e per la preponderante parte strutturato come mero riesame delle già sollevate e rigettate istanze, svolge difese che peraltro anche in prospettiva oppositiva sarebbero inammissibili, giusta Cass., n. 3723/2012 (“insuscettibile di impugnazione va considerato il provvedimento di diniego che, anche per la motivazione adottata, non altera la posizione fatta alle parti dal provvedimento di cui il giudice rifiuta la modifica o la revoca: in tal caso, consentire 1’opposizione agli atti o il reclamo contro il provvedimento negativo significherebbe riaprire a favore della parte decadutane la possibilità di far valere i vizi da cui era affetto il provvedimento precedente (id., Cass. 23 febbraio 1998 n. 1943 in motivazione; Cass. 15 marzo 2004, n. 5238)”. Pertanto, “rispetto alla parte che abbia inutilmente sollecitato la revoca o modifica di un provvedimento che sia divenuto per lei inoppugnabile, la situazione processuale determinata dal provvedimento, la cui revoca è stata rifiutata, si è già consolidata per effetto della mancata opposizione”).
Priva di fondamento si profila la tesi perorata dal difensore dell’aggiudicatario nella parte in cui quest’ultimo sarebbe esente dal regime impugnatorio, in quanto non propriamente “parte” del Firmato Da: CUTOLO CHIARA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 3784d4391f1ad01c3e7c3b7f30bde403
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procedimento1, considerazione che, se avallata, minerebbe il principio di certezza del diritto e di buon andamento della procedura esecutiva, presidiato dall’art. 617 c.p.c. e da combinarsi col principio generale dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., modulato in senso sempre più ristretto dalla giurisprudenza di legittimità (anche) in materia esecutiva (di recente, ex multis, Cass., n. 3967/2019).
L’aggiudicatario, in seno alle procedure esecutive portatore ex lege del preminente interesse da tutelare, come dimostrato dal disposto di cui all’art. 187 bis disp. att. c.p.c., proprio in virtù di tale ultimo rilievo non solo può ma, anzi, deve “difendersi” nei modi e termini di legge avverso gli atti del G.E. reputati lesivi della sua posizione; quasi scolasticamente si fa presente che il regime oppositivo coinvolge tutti i destinatari dei singoli atti esecutivi che siano (concretamente) interessati all’accertamento della loro presunta invalidità.
A riguardo e a sostegno di quanto innanzi, va richiamata in particolare, per la efficacia argomentativa, Cass., n. 7708/2014, che, in tema di aliud pro alio, inequivocabilmente mette in luce come nella vendita forzata l’aggiudicatario del bene pignorato sia “parte” del processo di esecuzione e, in quanto tale, assoggettato ai relativi rimedi interni (e alle prelative preclusioni)2.
L’aggiudicatario, che a più riprese afferma la non condivisibilità esegetica di qualsivoglia opzione ermeneutica percorsa da questo G.E., per ottenere una riforma del provvedimento diversa dal meccanismo di cui all’art. 487 c.p.c. avrebbe quindi potuto/dovuto percorrere la via dell’opposizione agli atti esecutivi.
Le doglianze riproposte e già rigettate per ben due volte risultano, dunque, inammissibili, oltre che comunque non meritevoli di positivo riscontro per quanto già funditus ripercorso negli inoppugnati provvedimenti.
Sicchè, in definitiva, sulla base delle prospettazioni dell’istante, non constano ragioni né di diritto né di opportunità per modificare le precedenti determinazioni assunte da questo G.E..
III.- Tuttavia (ed ex officio, non avendo l’aggiudicatario nulla dedotto in parte qua), le pregresse statuizioni risultano suscettibili di parziale modifica in punto di (ri)modulazione temporale del segmento procedurale relativo all’attuazione dell’ordine di liberazione, alla luce della entrata in vigore della l. 17 luglio 2020, n. 77, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, jus superveniens incidente sul disposto di cui all’art. 103, co. 6, d.l. 18/2020, mercè l’art. 17 bis, co. 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (“L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio
1 Testualmente: “ancor meno è condivisibile l’asserto sempre a supporto del rigetto, secondo cui il provvedimento sospensivo non è stato impugnato, considerando che” l’aggiudicatario “non è parte della procedura “de qua”, sicchè non è soggetto alle norme che disciplinano le impugnazioni degli atti processuali”.
2 Cass., n. 7708/2014, cit.: “A tale riguardo, l’argomento dirimente, ad avviso del Collegio, nel senso dell’estensione anche all'azione di aliud pro alio intentata dall'aggiudicatario del regime ordinario dell'opposizione agli atti esecutivi e del relativo ordinario termine decadenziale, si ravvisa peraltro nell'assunzione, ad opera di quegli, della qualità di parte di un processo - quale quello esecutivo - caratterizzato da un sistema chiuso, tipizzato ed inderogabile, di rimedi interni. Infatti, colui che presenta offerte nella vendita forzata non è una delle parti del processo esecutivo, se non dal momento in cui si manifesti un contrasto - ancorché non formalizzato in opposizione agli atti esecutivi - in cui egli sia coinvolto e per il quale sia richiesto l’intervento regolatore del giudice dell'esecuzione (Cass. Sez. Un., 11 aprile 2012, n. 5701, sia pure ai fini dell'applicazione dell'art. 51 cod. proc. civ., comma 26 primo, n. 3, in relazione all’obbligo di astensione disciplinarmente sanzionato). E tuttavia, proprio una volta che sia contestato - da lui o nei di lui confronti - uno o più atti del processo, egli assume tale veste e diviene parte del processo esecutivo, titolare di autonome situazioni giuridiche soggettive, sostanziali e processuali, suscettibili di essere contrapposte a quelle di altri soggetti del processo esecutivo che già hanno assunto la medesima qualità…Se, come nessuno ha mai dubitato, quello esecutivo non cessa di essere un ordinario processo, esso deve allora restare assoggettato, al fine di assicurarne l’intrinseca intima coerenza e la stessa funzionalità e garantire adeguatamente tutti i soggetti coinvolti, esclusivamente ad un sistema chiuso e rigido di rimedi interni suoi propri…Ed una stabilità degli effetti, come nel processo cognitivo è garantita - sul piano formale - dal sistema chiuso delle relative impugnazioni e dalla preclusione anche sostanziale derivante dal mancato o dal vano esperimento delle medesime, così analoga stabilità degli effetti propri e tipici del processo esecutivo - in quello espropriativo”. Firmato Da: CUTOLO CHIARA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 3784d4391f1ad01c3e7c3b7f30bde403
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degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2020” - olim, 30/06/2020 e 01/09/2020).
Venendo a tale ultimo aspetto, infatti, deve rilevarsi che il provvedimento del quale si chiede la revoca si fonda, tra l’altro e per quanto qui rileva, sull’interpretazione ascritta da questo Ufficio all’art. 103, co. 6, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 27/2020, discendente dalla formulazione “a maglie larghe” della richiamata disposizione, la cui ampiezza ha motivatamente indotto l’Ufficio a una “lata” e garantista esegesi della norma (v., su tutti, provv. 12/05/20203), si anticipa, essenzialmente in considerazione della ampiezza/genericità del dato testuale e della ratio protettiva sottesa alla previsione normativa.
Tanto, epperò, nella consapevolezza da parte dell’Ufficio di un vivace dibattito pretorio (e dottrinale) in materia: in senso contrario alla posizione assunta da questo Tribunale, si segnalano, in particolare, Trib. Verona, 13 maggio 2020, e Trib. Reggio Calabria, 15 maggio 2020 (quanto all’autorevole dibattito dottrinale, non è possibile citarne in questa sede le oscillanti conclusioni giusta art. 118, co. 3, disp. att. c.p.c.).
Breviter, secondo tale ultima difforme e più restrittiva esegesi, l’art. 103, co. 6, cit., quale norma di carattere eccezionale dettata in un contesto emergenziale - e in quanto tale insuscettibile di applicazione analogica (art. 14 Preleggi) -, per quanto qui rileva puntualizzare non trova applicazione all’attuazione degli ordini di liberazione a cura del Custode ex art. 560 c.p.c..
Di contro, l’esegesi “onnicomprensiva” ab origine ascritta da questo Ufficio all’art. 103, co. 6, cit., come si vedrà oggi normativamente “rimeditata”, si fonda(va), essenzialmente, sull’interpretazione sistematica, letterale e costituzionalmente orientata della norma, ritenuta “affetta” da atecnicismo legislativo.
Nel dettaglio, la più ampia posizione ermeneutica assunta in parte qua da questo Tribunale poggia(va):
a) sulla genericità del tenore testuale (la norma genericamente si riferisce al “rilascio”), corroborata dalla originaria, e parimenti generica e neutrale, sedes e rubrica dell’articolo (“Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”);
b) sulla valorizzazione, in chiave costituzionalmente orientata (art. 3 Grundnorm), della ratio protettiva sottesa alla previsione (in prospettiva sia abitativa che economica, facendo invero la disposizione riferimento finanche agli immobili ad uso non abitativo), in considerazione della eccezionalità del contesto socio-economico attuale, risultando irragionevole trattare diversamente situazioni di fatto corredate, in disparte il nomen juris e il modus procedendi, dal medesimo effetto sostanziale (perdita della disponibilità dell’immobile, anche ad uso non abitativo).
Sicchè, ad avviso dell’Ufficio, le predette considerazioni risulta(va)no integrare leve esegetiche idonee a corroborare la tesi dell’“atecnicismo” legislativo e della “onnicomprensività” della sospensione-moratoria, superando i profili critici (pure funditus ricostruiti dalla cennata contraria giurisprudenza di merito cui si rinvia per maggiore approfondimento4) generati in particolare:
3 Proc. n. 895 / 2015 R.G.E. :
“letta la nota del Delegato / Custode in data 11/5/2020, con la quale viene segnalato che, sulla base delle risultanze della procedura, l’esecuzione pur avendo ad oggetto l’immobile costituente l’abitazione principale del/degli esecutato/i, è già pervenuta all’espropriazione del bene mediante il decreto di trasferimento ormai definitivo (emesso il 29/10/2019 e mai impugnato); sicchè deve escludersi l’applicabilità alla fattispecie della sospensione di cui all’art. 54 ter d.l. n. 18/2020, conv. nella legge n. 27/2020, anche alla luce della circolare interpretativa in materia adottata da questo Ufficio in data 4/5/2020;
rilevato che, tuttavia, ogni attività di rilascio di beni immobili deve ritenersi assoggettata a moratoria fino al 1°/9/2020, ai sensi dell’art. 103, co. 6, D.L. n. 18/2020, conv. con modificazioni nella L. n. 27/2020;
PQM
DISPONE che, ferma restando la prosecuzione del processo esecutivo per tutte le altre attività successive al trasferimento (fase distributiva), l’attuazione del rilascio dell’immobile trasferito, di competenza della procedura e affidata al Delegato/Custode, sia differita a data successiva al 1° settembre 2020”.
4 Trib. Verona, cit. qui riportato nei passi di interesse ai fini de quibus : “Anzitutto a ciò è ostativo il dato letterale dell’art. 103, comma sesto, d.l. 18/2020 che fa riferimento alla “esecuzione” dei “provvedimenti di rilascio”, mentre Firmato Da: CUTOLO CHIARA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 3784d4391f1ad01c3e7c3b7f30bde403
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- dall’espressione “esecuzione dei provvedimenti di rilascio”, di gergo locatizio (“esecuzione” - v. ad es. art. 664 c.p.c.: “esecuzione dello sfratto” -) o evocativa del meccanismo ex artt. 605 ss. c.p.c. (“rilascio”);
- dall’affatto sottile distinguo, quanto meno giuridico, tra la “esecuzione” e la “attuazione” (espressione, quest’ultima, specificamente riferita all’ordine di liberazione, il quale, come noto, non si “esegue”, ma si “attua”: v. art. 560 c.p.c., nonché pure art. 669 duodecies c.p.c.; nella giurisprudenza di merito, si segnala sul punto Trib. Larino, 30/06/2020).
IV.- Fermo, come detto, l’integrale rigetto di ogni ulteriore questione, in considerazione del predetto jus superveniens di cui all’art. 17 bis cit., il sottoscritto magistrato ritiene che le predette conclusioni (e l’intero scenario interpretativo in parte qua) risultino meritevoli di ripensamento, pur nell’immutata formulazione della norma (invero, il testo dell’art. 103, co. 6, d.l. 18/2020 non è - mai - cambiato, salvo che sotto il profilo cronologico; quest’ultimo, tuttavia, come si vedrà è dato affatto trascurabile ai fini in questione).
Significativa appare, in primo luogo, la mutata rubrica della disposizione, che fa espresso riferimento alla “Proroga della sospensione dell’esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo”.
Pur non sfuggendo a questo Giudice che rubrica legis non est lex, alla luce del contesto emergenziale e della non inequivoca formulazione della disposizione in esame (dimostrata dalle considerevoli oscillazioni in materia da parte della giurisprudenza di merito pure richiamata), può ragionevolmente ipotizzarsi che il legislatore, circoscrivendo espressamente in rubrica la portata applicativo-sospensiva dell’art. 103, co. 6, cit. all’esecuzione, per l’appunto, dei soli “sfratti”, abbia voluto “emendare” l’“atecnicismo” della formulazione originaria, innestando ex novo un dato testuale che impone a questo G.E. di rimeditare l’esegesi più lata e protettiva precedentemente assunta, conseguendone che, ad oggi, deve pertanto escludersi che la norma in esame riguardi anche l’esecuzione (rectius, l’attuazione) dell’ordine di liberazione da parte del Custode, in conseguenza onerato di darvi corso (nella fattispecie secondo quanto di seguito puntualizzato, anche alla luce della sospensione ex art. 54 ter cit., disposta giusta provv. 06/05/2020 sulla scorta dell’orientamento assunto dalla Sezione, di cui alla predetta Circolare presidenziale).
Peraltro, si ritiene, a una siffatta conclusione può giungersi anche senza voler sostenere, con affermazione forse più “azzardata” ma nient’affatto peregrina, che la predetta novella costituisca legge di interpretazione autentica, dai notori effetti ex tunc (a ogni modo, quest’ultima
l’ordine di liberazione (pur contenendo un ordine di rilascio) non si esegue nelle forme dell’esecuzione per rilascio (art. 605 c.p.c. e seguenti) tramite ufficiale giudiziario e su istanza del creditore al rilascio dell’immobile, ma, al contrario, viene “attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti” sulla base delle disposizioni impartite dal medesimo Giudice dell’Esecuzione. Sul piano lessicale la fattispecie normativa sembra, quindi, individuare l’esecuzione intrapresa sulla base del titolo esecutivo per il rilascio di un immobile e non l’espropriazione immobiliare nel cui ambito viene attuato un provvedimento di liberazione adottato dal G.E. nell’esercizio dei propri poteri di direzione del processo esecutivo…Vi è, poi, da ultimo, anche un ulteriore elemento sistematico ostativo all’applicazione dell’art. 103, comma sesto, del d.l. 18/2020 all’ordine di liberazione pronunciato nelle procedure di espropriazione immobiliare. Il legislatore dell’emergenza con una specifica disposizione collocata nell’art. 54-ter della legge 27/2020 con cui è stato convertito il d.l. 18/2020 si è specificatamente occupato delle espropriazioni immobiliari prevedendone la sospensione per un periodo di sei mesi, ma ha al contempo limitato la sospensione alle sole procedure di espropriazione forzata aventi ad oggetto l’abitazione principale. Stante la diversa collocazione topografica delle norme è, quindi, coerente ritenere che l’art. 103, sesto comma, sia previsto per le esecuzioni per rilascio e ad esse sole trovi applicazione, mentre la disciplina dell’emergenza dell’espropriazione forzata avente ad oggetto immobili sia solo quella preveduta dall’art. 54-ter che, significativamente (a conferma cioè del vuoto normativo del d.l. 18/2020 sulle espropriazioni immobiliari), è stato introdotto soltanto con la legge di conversione ed a tutela di interessi ulteriori rispetto a quelli presidiati dal temporaneo divieto di esecuzione degli obblighi di rilascio di beni immobili (prova ne è che la disposizione introdotta con la legge di conversione prevede la sospensione della procedura esecutiva avente ad oggetto l’abitazione principale prima ancora che sia disposta la vendita e ancor prima dell’aggiudicazione ovverosia in una fase della procedura in cui il debitore, salvo casi del tutto peculiari, non può già di per sé essere costretto a rilasciare l’immobile che rappresenta la sua abitazione principale)”.
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prospettazione integra ipotesi il cui vaglio di tenuta esegetica appare comunque nella specie ultroneo, per quanto si dirà e a ogni modo facendo leva, in particolare, sul disposto di cui all’art. 484 c.p.c. e sull’art. 3 Cost.).
A tale rilievo va invero aggiunto, impiegando quale perno (quanto meno nella fattispecie in esame) il già menzionato art. 187 bis disp. att. c.p.c., che l’interpretazione ampia e protettiva ab origine assunta dall’Ufficio in materia rinveniva il suo fondamento di ragionevolezza nella limitata durata temporale della sospensione-moratoria di legge (dapprima 30 giugno 2020 e in seguito 01 settembre 2020).
Sicchè, stante la sopraggiunta non esigua proroga dei termini sino al 31 dicembre 2020, confermare la pregressa opzione ermeneutica costituirebbe, si reputa, posizione esegetica in frizione con l’art. 3 Cost., generando uno squilibrio tra le posizioni in gioco, con ingiustificata (e priva di appigli normativi) “ultraprotezione” dell’interesse della parte esecutata, a scapito dell’interesse (come detto preminente) della parte resasi aggiudicataria, di fatto svuotando di contenuto l’art. 187 bis disp. att. c.p.c. e il sotteso impianto di tutela ordinamentale predisposto in favore di quest’ultima (impianto che, come noto, non mira alla tutela dell’aggiudicatario uti singulus, ma è posto, per il suo tramite, a presidio del buon andamento della procedura esecutiva, garantito mercè la tendenziale stabilità della vendita forzata).
Pertanto, non solo in virtù della rubrica della norma ma anche - e proprio - muovendo, con esito ora opposto, dall’interpretazione costituzionalmente orientata ex art. 3 Cost. dell’art. 103, co. 6, cit. (come detto, criterio in materia già fatto proprio dall’Ufficio, ab origine con conclusioni differenti), la portata applicativa della predetta disposizione deve essere oggi riperimetrata, pure in ossequio al principio di ragionevolezza.
V.-In definitiva, l’ordine di liberazione si appalesa, in astratto e in generale, immediatamente attuabile, senza ulteriori dilazioni, a seguito della novella legislativa di cui innanzi, che permette a questo Giudice di ritenere che l’attuazione dell’ordine di liberazione esuli dal perimetro applicativo ex art. 103, co. 6, cit., per l’appunto avente ad oggetto il solo settore degli sfratti.
A ogni modo, resta fermo il potere del G.E. di modulare in concreto l’attuazione medesima, sulla base delle specifiche circostanze e delle peculiarità del caso, facendo leva sul potere di direzione procedimentale riconosciutogli dall’art. 484 c.p.c., nella generale ottica di contemperamento tra gli interessi, qui contrapposti, coinvolti nella procedura esecutiva, nella valutazione complessiva delle posizioni in gioco (e parimenti ferma la preminenza dell’interesse dell’aggiudicatario giusta art. 187 bis disp. att. c.p.c., la cui tutela deve essere garantita anche facendo leva sul fattore temporale, mercè la predisposizione di tempi di liberazione stringenti, sulla base delle precipue esigenze della vicenda).
Nel caso di specie, per quanto esposto, le precedenti - e in toto non opposte - disposizioni concernenti l’attuazione dell’ordine di liberazione (su tutti, v. provv. 11/02/2020), devono intendersi temporalmente rimodulate secondo quanto in dispositivo, visto l’art. 484 c.p.c. (e l’art. 487 c.p.c.), nel complessivo bilanciamento degli interessi coinvolti, e dato atto, tra l’altro, nella prognosi della tempistica, dell’eccezionalità del contesto attuale, della pendenza del subprocedimento oppositivo ex art. 617, co. 2, c.p.c. avverso il d.t. (a riguardo si richiama anche il provv. sospensivo del 06/05/2020, emesso ai sensi dell’art. 54 ter cit., sulla base dell’orientamento di Sezione) e della verosimile necessità di predisporre considerevoli presidi, anche sanitari, per la materiale attuazione, come mostra la “storia” del fascicolo.
P.q.m.
RIGETTA l’istanza del 21/07/2020, salvo quanto disposto in parte motiva con riguardo all’art. 103, co. 6, cit., conseguentemente onerando il Custode di dar corso all’attuazione dell’ordine di liberazione nel periodo compreso tra il 01/11/2020 e il 30/11/2020, relazionando all’esito entro il 10/12/2020.
Si comunichi.
Bari, 24/07/2020
Il G.E. - Chiara Cutolo

  • TRIBUNALE SIRACUSA

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE FALLIMENTARE
IL GIUDICE DELEGATO
Vista l’istanza depositata in data 14.9.2020 dall’avv. Maria Genovese, liquidatrice della procedura in epigrafe indicata;
rilevato che, in sede esecutiva, a seguito del subentro della procedura, è stato aggiudicato l’immobile sito in con conseguente emissione del decreto di trasferimento da parte del G.E. in data 4.5.2020;
preso atto che il debitore ha espressamente rappresentato di non voler rilasciare spontaneamente l’immobile prima del 31.12.2020, avvalendosi del disposto di cui all’art. 106 co. 3 D.L. 18/2020;
rilevato che il liquidatore ha invece chiesto di poter procedere all’attuazione del citato decreto di trasferimento, escludendo l’applicabilità della citata disposizione;
Osserva
La posizione sostenuta dal Liquidatore avv. Genovese appare pienamente condivisibile, essendo la norma citata non applicabile al caso di specie.
Invero, come evidenziato dall’istante, l’art. 106, co. 3 del citato D.L. ha sospeso l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, per ora,
Firmato Da: RUSCONI NICOLETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3817bb970534e4c7fb62a817ea05cb6
sino al 31.12.2020.
La scelta del termine “esecuzione” induce legittimamente a ritenere che all’interno del perimetro applicativo della norma non possano ricadere le attività di attuazione dell’ordine di liberazione o del decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 560 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente.
Peraltro, tale interpretazione di ordine letterale, ha trovato conferma anche nella scelta del legislatore di rubricare la disposizione di cui all’art.17bis della L. 77 del 17.7.2020, intervenuta proprio a modificare il richiamato art. 103, “Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo”, a riprova del limitato ambito applicativo della norma.
Alla luce di tali considerazioni, trovando applicazione anche nel caso di specie la norma di cui all’art. 560 c.p.c., trattandosi di norma di carattere generale che deve necessariamente applicarsi anche ai casi di subentro del liquidatore nella procedura esecutiva già in corso non esistendo alcuna deroga in tal senso, deve ritenersi che il Liquidatore ben possa (anzi debba) dare attuazione all’ordine di liberazione dell’immobile già emesso dal G.E., senza l’osservanza delle formalità di cui all’art. 605 c.p.c..
P.Q.M.
Autorizza il Liquidatore a dare attuazione all’ordine di liberazione dell’immobile sito in
Siracusa, 17/09/2020
IL GIUDICE DELEGATO
Dott.ssa Nicoletta Rusconi
Firmato Da: RUSCONI NICOLETTA

 

saermex1050 pubblicato 22 novembre 2020

Salve, mi trovo con questa realtà, mi sono aggiudicato un un'immobile nel dicembre 2019..a febbraio il debitore ha ricevuto la prima lettera di sgombero considerando che l alloggio risulta occupato...poi a marzo è stato emesso un decreto che x 6 mesi il debitore nn è tenuto a lasciare l l'alloggio..ad oggi un nuovo decreto che tutte le procedure esecutive sono sospese fino a fine dicembre 2020 questa pratica riguarda il tribunale di Ivrea To. da parte mia è stato firmato il decreto di trasferimento a nome mio e all ufficio dell entrate già risulta a intestata a me..ma ad oggi nn ho ricevuto le chiavi perché mi dice il custode fallimentare che posso avere le chiavi solo dopo che riceve e scade la 3' lettera di sgombero è giusto così? Io da aggiudicatario mi trovo a pagare il mutuo ad avere la casa intestata e nn avere alcuna voce in capitolo?. Vi ringrazio per una vostra gentile risposta saluti Salvatore

inexecutivis pubblicato 23 novembre 2020

Purtroppo non possiamo che confermare la situazione di incertezza determinata dalla emergenza epidemiologica in atto e dalle norme che sono state adottate per farvi fronte, più volte richiamate nelle risposte che abbiamo precedentemente fornito. Il dato normativo, si presta obiettivamente ad entrambe le soluzioni.

gennaro pubblicato 23 novembre 2020

buongiorno, io sono da maggio 2019 che sono in attesa di avere l'appartemento, è un odissea senza fine....

oggi è andata in onda il servizio su mi manda raitre sul mio caso.... 

 

BARB pubblicato 23 novembre 2020

Buonasera,

mi risulta che il legislatore abbia comunque scrivendo art. 17bis modificato il testo iniziale specificando "sfratti di immobili"

testo da gazzetta ufficiale:

Dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17 -bis (Proroga della sospensione dell’esecuzione
degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non
abitativo). — 1. Al comma 6 dell’articolo 103 del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “1° settembre
2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre
2020”».

 

inexecutivis pubblicato 24 novembre 2020

Certo, siamo a conoscenza del parziale cambio di rotta, che ha fatto mutare l'orientamento di diversi tribunali, ma vale sempre l'antico adagio per cui "rubrica lex non es lex". Ad ogni buon conto, anche a nostro avviso la modifica dell'art. 103 comma sesto depone nel senso della sua inapplicabilità agli ordini di liberazione.

cele pubblicato 23 dicembre 2020

Ho appena letto in rete questo: Arriva una nuova proroga del blocco degli sfratti. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di «rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo» è prorogata «fino al 30 giugno 2021» ma «limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari» Possiamo farci sentire in qualche modo? È pazzesco pagare un anno e mezzo di tasse per un immobile di proprietà ma al cui interno ci sono gli esecutati senza nessun tipo di risarcimento..credo che lo stato se da una parte vuole salvaguardare gli esecutati debba fare lo stesso con i proprietari che come me si sono trovati in questa situazione.

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