liberazione dell'immobile in presenza di minori

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  • Ultimo messaggio 30 luglio 2018
caspel pubblicato 31 gennaio 2018

Salve. Sarei interessata ad acquistare un immobile all'asta nella provincia di pistoia.
Da quasi un anno a questa parte il settore delle aste giudiziarie a pt è diventato molto efficiente grazie al cambio di giudice. Adesso, dal momento del pagamento, trascorrono massimo 2 mesi prima che venga emesso il decreto di trasferimento. Contestualmente il giudice ordina il rilascio dell'immobile. L'anno scorso ho acquistato una casa e il giudice aveva ordinato il rilascio dell'immobile entro 30 gg dalla notifica (poi cmq abbiamo trovato un accordo e gliel'ho affittata), però erano tutti maggiorenni.

 
Nell'immobile che vorrei acquistare adesso però c'è una figlia minorenne. Volevo sapere se, in qs caso, le tempistiche che il giudice può concedere ai vecchi proprietari, e l'eventuale procedura di sgombero forzato, subiscano delle variazioni.

grz

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inexecutivis pubblicato 03 febbraio 2018

Rispondiamo alla domanda osservando che la presenza di minori non costituisce causa impeditiva dell’esecuzione, (anche se in concreto potrebbe esservi un rinvio delle operazioni).

Quando in sede di accesso all’immobile il custode (o l’ufficiale giudiziario, a seconda che si proceda ex art. 650, comma quarto, ovvero ex art. 605 e ss c.p.c.) riscontri la presenza di minori, normalmente rinvia ad altra data l’accesso, allertando preventivamente i servizi sociali del comune nel quale si trova l’immobile, i quali sono invitati a verificare se è necessario procedere ad adottare provvedimenti a loro tutela.

A questo proposito è bene ricordare che ai sensi dell’art. 128 d.lgs 31.3.1998, per servizi sociali “si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia, e che ai sensi del successivo art. 132, sono trasferite ai comuni i servizi sociali relativi a:

a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;

b) i giovani;

c) gli anziani;

d) la famiglia;

e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;

f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;

 

g) gli invalidi civili.

caspel pubblicato 25 luglio 2018

Salve.

Cambia qualcosa a seconda che i minori ci abitino di fatto senza risiederci ufficialmente?

 

inexecutivis pubblicato 30 luglio 2018

No, non cambia nulla. L'interesse posto a presidio del superiore interesse dei minori non può essere trattato diversamente a seconda del titolo (formale o di fatto) in forza del quale avviene la dimora all'interno dell'immobile.

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