Liberazione dell'immobile dopo decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 04 gennaio 2021
marco74b pubblicato 03 gennaio 2021

Buonasera,

il giorno 08 gennaio 2020 mi sono aggiudicato un asta immobiliare che successivamente ho saldato anche tramite mutuo.

Il 18 giugno di quest'anno viene firmato il decreto di trasferimento che però verrà inviato all'agenzia delle entrate solo il 30 novembre come risulta dalla visura catastale effettuata. purtroppo la copia in originale del suddetto decreto ancora non è ritornata al delegato d'asta che però mi ha assicurato che a breve riceverà.

Nel decreto di trasferimento si legge che il  G.E. "INGIUNGE alla parte debitrice esecutata e a chiunque altro si trovi senza valido titolo nel possesso o nella detenzione del compendio immobiliare trasferito, di rilasciare lo stesso nella piena disponibilità della parte acquirente".

Ora, considerato l'articolo 13 comma 13 del Decreto-Legge 183 del 31 Dicembre 2020, dove si sospende l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili fino al 30 giugno 2021, posso considerare non applicabile tale sospensione al mio immobile?

Inoltre, essendo il suddetto immobile la mia prima casa, come posso evitare, eventualmente non riuscissi ad ottenere l'ingresso e quindi la residenza, di pagare l'IMU sullo stesso?

Grazie anticipatamente.

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rickhunter pubblicato 03 gennaio 2021

Temo che per l'imu ci sia poco da fare se non si mette la residenza, ho letto parecchi di questi problemi nel caso non si riuscisse a sloggiare l'esecutato... Nel suo caso quest'ultimo occupa l'immobile come residenza o l'immobile è libero, come seconda casa, ma non vuole cedere le chiavi e la disponibilità?

marco74b pubblicato 03 gennaio 2021

Si purtroppo è residente nell'immobile ed è prima abitazione. Ma io posso spostare la residenza anche se risulta ancora l'esecutato al comune avendo comunque io la proprietà dell'immobile (come pezza d'appoggio avrei il decreto di trasferimento)?

inexecutivis pubblicato 04 gennaio 2021

In effetti l’art. 13, comma 13 del D.L. 31/12/2020, n. 183 prevede che “La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

Questo vuol dire che non potrà essere seguita, fino al 30 giugno 2021, la liberazione di quegli immobili di cui il debitore che lo abitava unitamente alla propria famiglia ha mantenuto la disponibilità durante la procedura esecutiva.

Da questa disposizione si ricava inoltre, a contrario, che può essere attuata la liberazione disposta in forza di ordini di liberazione adottati a norma dell’art. 560 c.p.c., aventi ad oggetto immobili non abitati dal debitore, oppure immobili abitati dall’esecutato di cui sia stata disposta comunque la liberazione in conseguenza della violazione degli obblighi che l’art. 560, comma terzo, c.p.c.  pone a suo carico.

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