inexecutivis
pubblicato
14 agosto 2017
Non riusciamo affatto a comprendere come mai il custode le abbia indicato questi tempi.
Il suggerimento che ci sentiamo di offrirle è quello di chiedere al custode di porre in esecuzione l’ordine di liberazione emesso dal Giudice dell’esecuzione.
Infatti, l’art. 560 commi terzo e quarto c.p.c.,così recita:
“Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento di un bene opponibile alla procedura il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento15.
Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68”.
L’alternativa potrebbe essere quella di dare corso all’esecuzione del decreto di trasferimento (che costituisce titolo per il rilascio ai sensi dell’art. 586 c.p.c.), ma in questo caso i relativi costi sarebbero a suo carico, ed inoltre non siamo sicuri del fatto che i tempi sarebbero più brevi, dovendo procedersi ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c.