La sua interpretazione è corretta ma, sebbene si tratti di un argomento sul quale non si registra unanimità di vedute, noi riteniamo che la liberazione dell’immobile in caso di pignoramento di quota non possa subire un trattamento diverso da quello previsto nelle ipotesi di pignoramento dell’intero.
Il punto sul quale si registrano le maggiori perplessità riguarda certamente la possibilità che possa essere emesso l’ordine di liberazione dell’immobile (dell’intero immobile) pignorato pro quota prima dell’aggiudicazione.
Si dice a questo proposito che il comproprietario non esecutato subirebbe gli effetti di un pignoramento che ha colpito la quota dell’altro comproprietario.
In realtà non riteniamo che, nel momento in cui il Giudice ordina lo scioglimento della comunione ai sensi dell’art. 600 c.p.c., mediante la vendita dell’intero, anche il comproprietario subisce gli effetti del pignoramento, e dunque la perdita del bene.
Si aggiunga, inoltre, che il comproprietario esecutato, così come il creditore, ha diritto alla vendita del bene al prezzo più alto possibile (cosa di cui si giova anche il comproprietario non esecutato, che ha diritto ad ottenere dalla vendita la somma corrispondente al valore percentuale della sua quota), e la liberazione dell’immobile ha proprio questo scopo.
Infine, va ancora considerato che la liberazione del bene consente non solo una vendita ad un prezzo più alto, ma una vendita tendenzialmente più veloce, il che si traduce in un accorciamento dei tempi della procedura, e la durata ragionevole del processo è un obiettivo di rilevo pubblicistico che prescinde dall’interesse delle parti.
Non v’è dunque ragione, a nostro parere, per escludere che anche nel caso di pignoramento di quota non si possa emettere l’ordine di liberazione.
Se poi, nel singolo caso di specie, il Giudice dovesse ritenere che la liberazione dell’immobile avvenga solo dopo l’aggiudicazione, nulla esclude che i relativi costi gravino comunque a sulla procedura. In questo senso depone il nuovo art. 560, comma terzo, c.p.c., a mente del quale il Giudice ordina “la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile”.