liberazione dell'immobile

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  • Ultimo messaggio 27 aprile 2017
ciroiengo pubblicato 26 aprile 2017

 Salve,complimenti per il forum,molto utile.

Le spiego la mia situazione:

Mi sono aggiudicato un'immobile in asta a fine ottobre 2016,pagato il saldo tramite mutuo entro i tempi previsti dei 90 giorni,dopo 4 mesi(il 7 aprile)chiamo la cancelleria del tribunale e mi dicono chè il decreto è stato emesso,quindi chiamo il notaio delegato che mi invia una bozza del Decreto di trasferimento,dicendomi che con questo posso gia mettermi avandi nella pratica di liberazione dell'immobile.

Chiamo il professionista delegato della vendita e chiedo a chi spetta liberare l'immobile il quale mi risponde che spetta all'aggiudicatario(quindi a me) la liberazione come è specificato nell'annuncio di asta del ivg dove ho visto l'immobile(Da liberarsi al decreto di trasferimento a carico dell’aggiudicatario).

Quindi mi sono rivolto ad un avvocato che con la bozza di decreto ha inviato una lettera  chiedendo la liberazione.

- Le mie domande sono:

- Quanto tempo indicativamente si impiega alla liberazione dell'immobile? 

- dovevo aspettare il decreto definitivo per incitare la liberazione?

-essendo una famiglia con minori potrebbero in qualche modo "prendere tempo"?

ho la sensazione che gli esecutati non hanno nessuna intenzione di andarsene.

premetto che mi dispiace per loro,ma di tempo ne hanno avuto dal momento dell'aggiudicazione per trovarsi un'altra sistemazione.

al momento sto pagando sia rata del mutuo dell'appartamento aggiudicato che affitto dove abito attualmente quindi avrei una certa urgenza.

grazie per l'attenzione 

inexecutivis pubblicato 27 aprile 2017

La risposta alle domande formulate ci impone una premessa normativa: ai sensi dell’art. 586 il decreto di trasferimento costituisce “titolo esecutivo per il rilascio”.

Questo vuol dire che sulla scorta del decreto di trasferimento l’aggiudicatario potrà dare corso ad una procedura esecutiva per rilascio ai sensi degli artt. 605 e seguenti c.p.c..

Quindi, occorrerà che l’aggiudicatario notifichi il titolo esecutivo (e cioè il decreto di trasferimento) ed il precetto, dopo di che l’ufficiale giudiziario notificherà all’occupante, almeno dieci giorni prima, l’avviso di rilascio, indicandogli la data in cui procederà.

Nella data e nell’ora stabilita l’ufficiale giudiziario, con l’ausilio di un fabbro e della forza pubblica (ove necessario) provvederà ad immettere l’aggiudicatario nel possesso del bene consegnandogli le chiavi.

Fatta questa premessa, e venendo alle domande formulate:

non siamo in grado di indicare quali saranno i tempi necessari alla esecuzione del rilascio, poiché questo dipende dall’organizzazione e dal carico di lavoro degli ufficiali giudiziari del territorio;

per procedere occorrerà attendere che il decreto di trasferimento sia stato depositato in cancelleria, poiché la mera bozza è giuridicamente irrilevante; si tenga presente, inoltre, che per procedere all’esecuzione occorrerà far apporre dalla cancelleria sul decreto di trasferimento (o, meglio, su una copia conforme dello stesso) la formula esecutiva, di cui all’art. 475 c.p.c.;

quanto alla presenza di minori, essa non costituisce causa impeditiva dell’esecuzione, ma potrebbe in qualche modo rallentarla. A tal fine, l’ufficiale giudiziario, ove riscontri la presenza di minori, potrà rinviare ad altra data l’accesso, allertando preventivamente i servizi sociali del comune nel quale si trova l’immobile.

A questo proposito è bene ricordare che ai sensi dell’art. 128 d.lgs 31.3.1998, per servizi sociali “si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia, e che ai sensi del successivo art. 132, sono trasferite ai comuni i servizi sociali relativi a:

a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;

b) i giovani;

c) gli anziani;

d) la famiglia;

e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;

f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;

 

g) gli invalidi civili.

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